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Valutazione Stress: affrettatevi!
Ambiente Obbligatorio aver redatto la valutazione

Parole chiave: Dlgs 81/08 / Stress
(28 luglio 2011)

Avete redatto almeno la valutazione preliminare?

L’obbligo scattava a far data dall’1 agosto 2010; è stato poi prorogato al 31 Dicembre 2010, ed in virtù di questa data la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza in data 17 Novembre 2010 ha emanato le indicazioni metodologhe sulla valutazione.
Come in tutte le valutazioni del rischio, anche per lo stress lavoro – correlato devono essere compresi non solo i lavoratori subordinati dell’impresa ma anche i lavoratori in somministrazione, i lavoratori distaccati, i soci lavoratori, gli associati in partecipazione d’opera, i lavoratori a progetto che svolgono la propria prestazione nei luoghi di lavoro del committente.

Ogni legge ha le sue pene, quali quelle per la mancata valutazione Stress?
Omessa valutazione dei rischi da Stress Lavoro correlato.
Dà origine ad un illecito penale di tipo contravvenzionale da parte del datore di lavoro.
Pena prevista: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da euro 2.500 a 6.400. Tale sanzione si applica anche laddove la valutazione sia stata effettuata senza il prescritto coinvolgimento del Rspp e del medico competente.

Redazione del Dvr incompleto.
Carenza nel documento delle misure di prevenzione e protezione o del programma di miglioramento o delle procedure da attuare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi devono provvedere (art. 28, comma 2 lett. b,c, d, Dlgs n. 81/2008).
Pena prevista: comporta l’applicazione dell’ammenda da euro 2.000 a euro 4.000. Mancato riporto della relazione con i criteri di valutazione adottati o le mansioni che espongono i lavoratori a rischio. Pena prevista: ammenda da euro 1.000 a euro 2.000 (art. 55 comma 4, Dlgs n.81/2008).

Mancata consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
(art. 29, comma 2)
Pena prevista: ammenda da euro 2.000 a euro 4.000

Attenzione

Per i seguenti illeciti a carico del datore di lavoro:
» Omessa informazione dei lavoratori
(art. 36, commi 1 e 2)
» Omessa formazione dei lavoratori
(art. 37, comma 1)
» Omessa formazione del dirigente e del preposto (art. 37, comma 7)

È prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o una ammenda da euro 1.200 a euro 5.200.



Giovedi 28 Luglio 2011

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