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Valutazione Stress da fine dicembre 2010
Sicurezza Alle imprese spetta anche questa. Ma il resto dei tuoi documenti è in ordine?

Parole chiave: Dlgs 81/08 / Stress

Dal 31/12/2010 tutti i datori di lavoro devono, obbligatoriamente, effettuare la valutazione dello stress da lavoro-correlato. Molte aziende si sono giustamente attivate per iniziare i percorsi di valutazione e prenotare i corsi per i propri lavoratori. Ma, più in generale, cosa deve sempre tener presente un datore di lavoro in tema di Valutazione dei rischi?

Il DVR (Documento di valutazione dei rischi) va predisposto:

1. Al momento dell’inizio attività. Il D.Lgs 106/09 prevede che il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la Valutazione dei Rischi elaborando il relativo DVR entro 90 giorni dalla data di inizio attività;
2. In caso di variazioni (sia trasformazione di Ragione Sociale, trasferimento o modifiche alla normativa di settore) e premesso che le variazioni possono non essere solo quelle intrinseche all’attività aziendale. Ad esempio, tutti i DVR elaborati prima del D.lgs 81/08 devono essere aggiornati perché lo stesso Decreto, all’art. 28, stabilisce che il DVR - oltre ai rischi particolari quali lo stress lavoro-correlato, le Radiazioni Ottiche Artificiali, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi - deve avere “ data certa”. Inoltre, deve contenere:
» Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza durante l’attività lavorativa.
» I criteri adottati per la valutazione stessa.
» L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate.
» I dispositivi di protezione individuali adottati.
» Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
» L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
» L’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS/RLST e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
» L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La differenza tra il D.Lgs 626/94 e il D.Lgs 81/08 è dunque particolarmente corposa.
Ecco perché i D.V.R. elaborati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 devono essere tutti aggiornati. In occasione di modifiche del processo produttivo, o dell’organizzazione del lavoro, significative l’art. 29 comma 3 recita: “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali”.
Non più quindi DVR tenuti nel cassetto per dieci anni e più. Anche se non cambia nulla, ogni 4/5 anni il DVR deve essere riveduto e aggiornato.
3. Autocertificazione. Non ci si stancherà mai di ribadire, che autocertificare la valutazione dei rischi non significa omettere di effettuare la valutazione dei rischi stessi, come ancora molti imprenditori sono portati spesso a pensare. Autocertificare significa elaborare, al posto dell’intero DVR, una autocertificazione nella quale vanno comunque indicati i rischi individuati nel proprio ambiente di lavoro, i criteri adottati per valutarli, le misure individuate per eliminarli (o ridurli al minimo) e tutti gli altri elementi comunque richiesti con le lettere b), c), d), e) ed f) dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. E che, a corredo di tale autocertificazione, è necessario raccogliere tutta la documentazione finalizzata a dimostrare di aver fatta effettivamente tale valutazione e da esibire al personale degli organi di vigilanza nell’ambito della loro attività ispettiva (valutazione rumore, del rischio chimico, delle vibrazioni dello stress, ecc). Inoltre, l’autocertificazione non è consentita nelle aziende ove si svolgono attività in presenza di particolari rischi, anche in presenza di un numero di addetti inferiore a 10. La possibilità di redigere l’autocertificazione, o di tramutare una autocertificazione in DVR, scade il 30/06/2012 per tutte le tipologie di aziende.
4. DVR – POS e DUVRI: che differenza c’è?. In modo molto semplicistico potremmo dire che:
» Il DVR riguarda tutti i rischi presenti durante le attività svolte dall’azienda, sia all’interno che all’esterno dei locali aziendali (es. ufficio, magazzino delle attrezzature ecc.) che interessano i dipendenti; definisce i vari corsi i vari corsi che gli addetti devono frequentare, ad esempio, per il montaggio e smontaggio dei ponteggi, i corsi per la formazione ed informazione ecc.; è uno strumento fondamentale per il medico competente, che dovrà definire il piano di sorveglianza sanitaria.
» Il POS riguarda il singolo cantiere in cui si va a lavorare con i dipendenti previsti per quell’appalto.
Ogni cantiere è diverso, e per ogni cantiere ci vuole un nuovo POS.
Anche se è vero che l'attività svolta dall’azienda è sempre la stessa (es. demolizioni, costruzioni di muri, ecc.), le caratteristiche logistiche del cantiere non sono sempre uguali e possono variare molto da un cantiere all'altro. Infatti, lavorare in un appartamento dentro un condominio non è uguale alla costruzione di un nuovo condominio, o villetta a schiera, o montaggio di un capannone industriale.
Il DUVRI (documento di valutazioni dei rischi da interferenze - art. 26 D.Lgs. 81/2008) è il documento che il datore di lavoro deve produrre in caso di interferenza con altre lavorazioni esterne a cui ha affidato lavori, servizi, forniture.

Esempio: una fabbrica che produce materie plastiche che è oggetto di opere di manutenzione straordinaria (edili o per la riparazione di una macchina o la sostituzione di una macchina) da parte di un'altra ditta che entra in fabbrica per lavorare.

Se il ciclo produttivo della fabbrica non viene interrotto, ci sono i dipendenti che lavorano insieme ai dipendenti della ditta esterna. Queste due lavorazioni potrebbero causare interferenze e provocare rischi ad entrambi, quindi il datore di lavoro deve informare l’altra impresa rispetto i rischi presenti nell’ambiente in cui andranno ad operare e dovrà verificare se, considerati i rischi introdotti, ci possano essere interferenze tra gli addetti delle due aziende (committente e “fornitore”).
Altro esempio, più semplice: in un ufficio si deve sistemare l'impianto elettrico e pitturare le pareti. Questi lavori vengono fatti da un'impresa edile, ma i dipendenti dell'ufficio continuano a lavorare nei locali oggetto di lavori. Il datore di lavoro dell'ufficio deve produrre il DUVRI da consegnare all'impresa edile, dove descrive i rischi dovuti alla presenza simultanea degli addetti delle due aziende.

Per ciò che riguarda la Valutazione Stress, nel luglio del 2010 i clienti del nostro Servizio Sicurezza avevano già avviato la I° fase della valutazione – quella di informazione/formazione con il verbale e l’informativa distribuita a tutti i lavoratori (vedi ns. newsletter); entro il prossimo mese di marzo provvederemo ad avviare anche la 2° fase della valutazione, cioè quella di raccolta e monitoraggio dei dati oggettivi.

Per TUTTE le imprese è opportuno effettuare un check di conformità della documentazione sulla Sicurezza già in loro possesso.


IL NOSTRO SERVIZIO
Con il nostro Servizio Ambiente (0332 256111) è possibile concordare le modalità di tale verifica. Al termine dell’operazione verrà rilasciata apposita indicazione circa i documenti da aggiornare e/o predisporre.




Venerdi 28 Gennaio 2011

Lucia Pala
Email: pala@asarva.org
Tel. 0332 256318
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