Verifica periodica delle attrezzature di lavoro
Sicurezza Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Parole chiave: Dlgs 81/08 / Lavoro / Sicurezza / Verifiche periodiche
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(20 settembre 2011)
Alla vigilia di un controllo ispettivo, in occasione di infortuni o su suggerimento delle figure tecniche di prevenzione, sarà certamente capitato a tutti di domandarsi: le attrezzature e gli impianti della mia azienda sono conformi alle disposizioni di legge e di norma tecnica? Sono adeguati e sicuri?
La documentazione presente in archivio è in ordine? I consigli e gli adempimenti suggeritimi dall'installatore sono corretti?
In GU (n. 98 del 29/04/2011), il D.M. 11/04/2011 ha disciplinato le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D. Leg.vo 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati cui può essere demandata l'effettuazione delle verifiche stesse.
Il decreto è entrato in vigore dal 30/04/2011.
Infatti, l'art. 71 del D.Lgs 81/2008 prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.
Soggetto deputato alla prima verifica (entro 60 giorni dalla richiesta) è l'Inail (ente a cui è stato accorpato l’ex ISPESL), mentre in capo alle ASL sono affidate le verifiche periodiche successive (entro 30 giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro).
ASL e Inail potranno avvalersi di soggetti pubblici e privati abilitati, cui anche il datore di lavoro potrà in ogni caso rivolgersi in caso di mancato rispetto da parte degli Enti preposti dei termini per le verifiche.
Vale la pena ricordare, in questo ambito, che anche le verifiche periodiche degli impianti elettrici e scariche atmosferiche oggetto del DPR 462/01, devono essere sottoposti a periodiche verifiche effettuate da Organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
La mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro con pesanti sanzioni:
» Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell'art. 9 comma 2 del DPR 462/01,
» Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di applicabilità dell'art. 32, 35 del DLgs 626/94.
Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell'azienda responsabili penalmente (es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l'amministratore delle s.r.l.).
Per richiedere la verifica agli Organismi accreditati, per sapere come comportarsi se sono state richieste le verifiche ma nessuna risposta è pervenuta dagli Enti deputati al controllo, per verificare le tempistiche di ciascuna macchina e ogni altra informazione: Servizio Ambiente e Sicurezza ambiente@asarva.org
Martedi 20 Settembre 2011