Visite Mediche Minori
Visite mediche Le nuove disposizioni dal Ministero del Lavoro
Con la Legge Regionale 12/2003 si erano abrogate alcune certificazioni sanitarie, fra cui il certificato di idoneità lavorativa previsto in caso di assunzione di minori non sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 626/94. Con una propria circolare il Ministero del Lavoro, ora, ha ritenuto di dover intervenire per chiarire i numerosi dubbi interpretativi che questo provvedimento regionale aveva originato. Nella circolare dell’aprile 2006, viene chiarito che in caso di attività non soggette a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente il certificato di idoneità sanitaria, ai fini dell’assunzione di minori, è rilasciato dal medico del Servizio Sanitario Nazionale, a cura e spese del datore di lavoro.
Si ribadisce che tale idoneità dei minori all’attività lavorativa va accertata anche periodicamente, tramite visite da effettuarsi ad intervalli non superiori ad un anno, sempre a cura e spese del datore di lavoro.
Anche per quanto riguarda l’assunzione di apprendisti (maggiorenni) valgono le disposizioni che prevedono l’esecuzione di visita medica per idoneità generica al lavoro presso la struttura pubblica e, in caso di attività soggetta a sorveglianza sanitaria, visita medica da parte del medico competente per idoneità ad una specifica mansione lavorativa.