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RAEE: novità per installatori e centri di assistenza tecnica
RAEE Le contraddizioni nel mondo dei rifiuti: da una parte nuovi sistemi telematici, dall’altra ulteriore burocrazia

Parole chiave: Albi di iscrizione / RAEE / Rifiuti / Sostanze pericolose
(23 febbraio 2010)

In dirittura di arrivo anche le regole del Ministero dell’Ambiente specifiche per ritiro, raggruppamento e trasporto dei Raee fino ai centri di raccolta e trattamento. Pronta anche la documentazione per carico/scarico e trasporto, che alla luce di quanto fatto con SISTRI si dimostra vergognosamente contraddittoria. Da un lato si è introdotto un sistema completamente informatizzato di gestione rifiuti, dall’altro si introducono nuove normative che prevedono la compilazione di schede cartacee, autocertificazioni, ecc.

La nostra posizione
Il sistema Confartigianato ha già presentato al Ministero una serie di richieste di chiarimento che speriamo vengano evase prima che il decreto veda la luce in Gazzetta Ufficiale.

Un regime di gestione semplificata, è stato detto, per distributori di Aee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) a fine vita, ritirate all’atto della vendita delle nuove, secondo il meccanismo del “uno contro uno” previsto dal Dlgs 151/2005. Quest’ultimo è il provvedimento che ha introdotto la riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. “Aee”) e della gestione dei relativi rifiuti (cd. “Raee).

Raee Domestici e Professionali
Ritiro e raggruppamento Raee    1) Da parte di Distributori di nuovi Aee.:
> Assicurare il ritiro gratuito dei Raee all’atto della vendita di Aee nuovi n ragione di “uno contro uno”;
> Per i Raee professionali, essere formalmente incaricati al ritiro dai produttori di tali apparecchiature nell’ambito dell’organizzazione del sistema di raccolta previsto dal Dlgs 152/2006.
> Informare i consumatori sulla gratuità del ritiro.
> Effettuare il raggruppamento dei Raee ai fini del trasporto presso i centri di raccolta (in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato, coperto, con separazione rifiuti pericolosi e precauzioni antideterioramento dei Raee). Per i Raee professionali il trasporto deve avvenire presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di Aee.
> Il trasporto presso centri di raccolta deve avvenire con cadenza mensile e, comunque, al raggiungimento dei 3500 kg.
> All’atto del ritiro dell’Aee, obbligo della compilazione dello “schedario di carico e scarico” previsto dal Dm.
2) Da parte di installatori e gestori centri assistenza tecnica Aee. Tali soggetti devono:
> Effettuare esclusivamente raggruppamento di Raee domestici ritirati presso i locali del loro esercizio.
> Per i Raee professionali essere formalmente  incaricati dai produttori degli Aee e rispettare le condizioni per il ritiro dettate per i distributori di Aee professionali.
> Effettuare il raggruppamento (in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato, coperto, con   separazione rifiuti pericolosi e precauzioni antideterioramento dei Raee).
> Trasportare gli stessi dai locali del loro esercizio (o dal domicilio dei clienti) al centro di raccolta previa iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in apposita sezione.
> Adempiere all’obbligo della compilazione dello “schedario di carico e scarico”.
> Autocertificare la provenienza domestica dei Raee attraverso il relativo documento.
Trasporto
Raee
 1) Da parte di Distributori di nuovi Aee (o terzi che agiscono in loro nome):
> Attuare esclusivamente il tragitto dal luogo di ritiro (esercizio o domicilio) al luogo di raggruppamento o centro di raccolta.
> Trasportare non più di 3500 Kg di Raee tramite automezzi con portata non superiore a 3500 Kg e massa complessiva non superiore a 6000 Kg.
> Accompagnare il trasporto con il “documento di trasporto” previsto dal Dm e copia dello “schedario di carico e scarico”.
> Assicurare che i Raee giungano al centro di raccolta nello stato in cui sono stati conferiti, senza disassemblaggio o sottrazione di componenti (in questo caso si configurerebbe una attività di gestione dei rifiuti non autorizzata).
2) Da parte di installatori e gestori centri assistenza tecnica Aee. Devono:
> Trasportare i Raee con mezzi propri dal loro esercizio (o domicilio del cliente) e verso il centro di raccolta.
> Rispettare le medesime condizioni dettate per il trasporto effettuato dai distributori, ad eccezione dell’accompagnamento dello “schedario di carico e scarico”.
     MUD  I soggetti che eseguono raccolta e trasporto di Raee nel rispetto delle regole dettate dal Dm in corso di approvazione, saranno esonerati dall’obbligo di compilazione MUD.
Sanzioni
Raccolta e
trasporto
 Le violazioni saranno punite secondo le sanzioni già previste dal DLgs. 152/2006:
> Dall’articolo 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) per gli illeciti relativi all’attività di raccolta e trasporto.
> Dall’articolo 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) per la violazione in materia di tenuta dei documenti di carico/scarico e di trasporto.




Martedi 23 Febbraio 2010

Michele Pasciuti
Email: pasciuti@asarva.org
Tel. 0332 256252
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