Area riservata ai Soci
Dimenticato la Password?

Novità del 5 agosto 2009

Parole chiave: Dlgs 81/08 / DVR
(05 agosto 2009)

Il “correttivo” al Testo Unico Sicurezza

Il DLgs 106 di modifica ed integrazione del “Testo Unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. 81/08) è stato pubblicato il 05/08/2009 ed entrato in vigore dal 20 agosto 2009. Tra le principali novità del provvedimento, l’introduzione di una “patente a punti” per i lavoratori del settore edile, la riformulazione del sistema sanzionatorio e delle ipotesi di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Ecco in breve i punti principali:
Adempimento Modifiche introdotte dal Dlgs 106/2009
Nozione di Lavoratore I “volontari” non vengono più equiparati ai “lavoratori subordinati” ma ai “lavoratori autonomi”, con applicazione della analoga disciplina.

I NOSTRI APPROFONDIMENTI
Ricordiamo che rientrano invece nella nozione di lavoratore subordinato (Art. 2, Dlgs.81/08);
«Lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari; Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; L'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; Il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; L'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; Il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni
.
Computo
dei lavoratori
Dal computo dei lavoratori dell’impresa (ai fini dell’esclusione da alcuni obblighi e/o  semplificazioni sono esclusi anche i lavoratori in prova.
Sorveglianza
sanitaria e visite mediche
Introdotto l’obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria. Maggiore "responsabilizzazione", quindi, del datore di lavoro relativamente al rispetto delle scadenze previste per le visite mediche e per altri adempimenti di pertinenza del medico competente (es. tempestiva comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro); Eliminato l’obbligo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio c/o studio del medico (aziende <15 dipendenti) trasformato ora in una opzione a scelta: o presso lo studio del medico competente o presso la sede del datore di lavoro; Obbligo di consegna solo di copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre l'originale va conservato, nel rispetto delle normative in tema di privacy, presso il datore di lavoro per almeno 10 anni dalla data indicata (i contenuti minimi della cartella sanitaria dovranno comunque essere rivisti entro il 31/12/2009); Abrogazione dell'obbligo di invio telematico delle cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL nei casi in precedenza previsti.

I NOSTRI APPROFONDIMENTI
Rimane l’obbligo per le aziende con rischio cancerogeno
Mantenimento dell'art. 40 (invio della Relazione sanitaria annuale) di cui era stata richiesta l’abrogazione. Si è però rimandato al 31/12/2009 un ulteriore esame dei contenuti dello schema di relazione e delle relative modalità di trasmissione; Possibilità di eseguire la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva, a scelta del datore di lavoro, da parte del medico competente o dei dipartimenti di prevenzione delle ASL (con relativa espressione del giudizio di idoneità); Introdotta ex novo la visita medica prima del rientro al lavoro nel caso di assenze di durata superiore a 60 giorni per motivi di salute, per verificare il mantenimento dell'idoneità alla mansione specifica precedentemente svolta; Rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol-dipendenza entro il 31/12/2009; Riduzione complessiva delle sanzioni previste anche per il medico competente
.
Valutazione
dei rischi e
Documento di
valutazione
dei rischi
Le nuove imprese dovranno effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e redarre il relativo DVR entro 90 giorni dall’inizio delle attività.

I NOSTRI APPROFONDIMENTI
Ricordiamo che ai sensi dell’Art. 67 del Dlgs. 81/08 rimane invariato l’obbligo di notifica all’ASL per i nuovi insediamenti, ampliamenti e ristrutturazioni per le aziende ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori. Il DVR potrà essere tenuto anche su supporto informatico; Viene precisato che, nei casi in cui il documento di valutazione dei rischi debba essere aggiornato, la rielaborazione deve avvenire nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali (es. dalla modifica del processo produttivo, nuove normative o buone prassi, infortuni significativi o in base ai risultati della sorveglianza sanitaria); Viene ad affiancarsi, in alternativa all`obbligo di apporre la data certa al documento di valutazione dei rischi, l`attestazione della data mediante sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del RLST e del medico competente.

I NOSTRI APPROFONDIMENTI
Ricordiamo che l’obbligo di data certa è previsto anche per tutte le valutazioni strumentali accessorie (fonometria, vibrazioni, chimico,ecc.), per i POS, le Valutazioni del Minore, la Delega di funzioni, ecc.
Il DVR potrà essere consegnato a RLS/RLST anche su supporto informatico, ma tale documentazione potrà essere consultata esclusivamente in azienda.
Il documento di “valutazione dei rischi da interfererenza delle lavorazioni” (DUVRI) relativo ai lavori in appalto, e gravante sul committente, non sarà più obbligatorio in caso di mere forniture di materiali, servizi di natura intellettuale, lavori di durata non superiore a 2 giorni, a condizione che non ci siano rischi a causa di presenza di agenti cancerogeni, biologici ed atmosfere esplosive
.
Svolgimento
diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti del servizio di Prevenzione e Protezione
Novità di rilievo, ma solo per le aziende o unità produttive fino a 5 lavoratori,  è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione anche in caso di affidamento dell’incarico di RSPP a persone interne o esterne. Comunque, è obbligo del datore frequentare gli specifici corsi di formazione e provvedere a darne comunicazione al RLS.

I NOSTRI APPROFONDIMENTI
Si attendono ora  chiarimenti in merito all’ipotesi di un divieto per il datore di lavoro - che svolge direttamente incarico di RSPP in aziende > 5 dipendenti - di svolgere anche  i compiti di addetto al Pronto soccorso e Antincendio/evacuazione unitamente ad altri addetti
.
Gestione
delle emergenze
Si dispone espressamente che il datore di lavoro, ai fini della prevenzione incendi e dell`evacuazione dei luoghi di lavoro, debba garantire "la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L`obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali, o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi".
Valutazione dello stress
da lavoro- correlato
Modificato l’articolo 28, primo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di consentire la predisposizione, nell’ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il rischio da stress lavoro-correlato.  Affidato alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, il compito di elaborare entro il 31/12/2009 delle indicazioni e linee guida a cui fare riferimento per la valutazione di questo rischio. In difetto, l’elaborazione della valutazione del rischio stress decorrerà a far data dal 1° agosto 2010”.
Comunicazioni all’INAIL:
Nominativo RLS
Infortuni < 3 gg
I nominativi degli RLS sono comunicati non più annualmente (come disponeva il DLgs. 81/08), ma solo in caso di nuova elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.   Viene precisato che, in fase di prima applicazione, l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; Gli organismi paritetici comunicheranno, all’INAIL, i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST); Confermata la comunicazione in via telematica all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, dei dati e informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, ma anche in questo caso occorre attendere le istruzioni operative che verranno diramate dall’INAIL.
Settore edile Introduzione di un sistema di “punti patente” per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi edili, sotto il profilo della formazione e della condotta. L’azzeramento dei punti comporterà il blocco della attività lavorativa.In una prima fase, la patente nell'ambito del più generale sistema di qualificazione e di benefici per imprese e lavoratori autonomi "virtuosi" disciplinato dall'articolo 27 - sarà rilasciata solo alle aziende edili. Se il meccanismo si dimostrerà efficace potrà essere esteso anche ad altri settori. Il sistema di qualificazione dovrà comprendere determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile utilizzati. Termini e condizioni più dettagliati per il funzionamento della patente dovranno essere individuati con un decreto del presidente della Repubblica. Il sistema di qualificazione rappresenterà, infine, un titolo preferenziale per l'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici.
Sospensione
attività
imprenditoriale
Scatterà con l’impiego di almeno il 20% di personale irregolare rispetto al totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro La sospensione dall'attività si applicherà anche quando siano state accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che saranno individuate con decreto del ministro del Lavoro. In attesa di questo provvedimento, le gravi violazioni sono quelle riportate nell'allegato I del D. Lgs. 81/08. La reiterazione si ha quando nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo (prescrizione obbligatoria), lo stesso soggetto ne commette un'altra similare. Il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare – che scatta dalle ore 12 del giorno feriale successivo a quello dell'accertamento – è un atto di grande rilevanza il cui provvedimento può essere preso solo dagli Ispettori del Lavoro, mentre in materia di salute e sicurezza provvedono sia gli ispettori del lavoro sia quelli della Asl. Per quanto riguarda la prevenzione incendi, invece, la competenza è esclusiva dei vigili del fuoco, cui devono essere riferiti eventuali accertamenti effettuati da altri organi. 1500 euro la somma da versare per la revoca della sospensione in caso di lavoro irregolare (le sanzioni vanno invece da 2500 a 6400 euro) e 2500 euro in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza.
Obblighi del datore di lavoro in caso di lavori in appalto Non è più obbligatorio redigere il POS nei seguenti casi: mere forniture di materiali e attrezzature. Lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X. Il datore di lavoro deve “verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC”, non più vigliare.

I NOSTRI APPROFONDIMENTI
Per poter attuare il precedente obbligo e tutelarsi, le imprese affidatarie avrebbero dovuto garantire una presenza costante in cantiere. Introdotta la definizione di “impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”. L’obbligo di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) scatta quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici (non genericamente di imprese). Viene chiarito che le imprese affidatarie, che non sono anche “imprese esecutrici”, sono escluse dal computo al fine della nomina del CSP
.
Sistema
sanzionatorio
Prevista la rivisitazione quantitativa e qualitativa delle sanzioni penali ed amministrative a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti sanzionando solo in via amministrativa (cioè con la sola ammenda) per le violazioni di natura formale. Si mantiene, invece, la sanzione dell’arresto (sempre alternativo all’ammenda) per i datori di lavoro o i dirigenti che non forniscano ai lavoratori i necessari Dispositivi di Protezione Individuale.-    Il nuovo testo unico prevede anche una rivisitazione di tutte le disposizioni nei confronti dei lavoratori inadempienti correlate alla inosservanza degli obblighi generali, oltre alla ipotesi specifica di rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze.

> Il nostro punto di vista
» Clicca per il testo integrale del decreto 81/08 coordinato con le nuove modifiche introdotte dal correttivo

SICUREZZA > Comunicazione all’INAIL nominativo del RLS
A seguito del Decreto correttivo del TU Sicurezza, l’INAIL con propria circolare n. 43 del 25/08/09 ha diramato le proprie indicazioni operative per effettuare la comunicazione del nominativo del RLS nominato in azienda che riassumiamo:
a) entro il 16/08/2009 era obbligo comunicare il nominativo (o i nominativi se più di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008; se non sono intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 01/01/2009 tali aziende non devono più effettuare alcuna comunicazione.
b) coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione entro il 16/08/2009 in quanto l’RLS è stato nominato con decorrenza dall’anno 2009, devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative indicate sul sito dell’INAIL (www.inail.it)
c) per le aziende di nuova costituzione o in caso di prima assunzione di lavoratori dipendenti, l'obbligo di comunicazione scatta in occasione della prima elezione o designazione del RLS.
Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato un RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.
NB: Ricordiamo che le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70.
Ricordiamo anche che ai termini del Dlgs. 81/08 (art. 47,comma 8) in caso di mancata nomina le funzioni del RLS sono esercitate dagli RLST.

AMBIENTE > Le disposizioni europee per il risparmio energetico
Dal 2010 stop a produzione e commercializzazione di televisori, monitor e refrigeratori (per uso domestico) ad alto consumo energetico.
A partire dal 2011 il bando per motori elettrici; dal 2013 per pompe centrifughe.
L’Unione europea ha innalzato gli standard di efficienza energetica che i prodotti in questione dovranno osservare, secondo un calendario che va fino al 2017, per poter essere immessi sul mercato.
I nuovi parametri stabiliti dall’Ue sono recati dai regolamenti Ce n. 642/2009, n. 640/2009 e n. 641/2009.

AMBIENTE > Detrazioni 55% sul risparmio energetico
Il contribuente che termina i lavori per la sostituzione dell'impianto termico dopo il 15 agosto 2009, è tenuto a presentare all'Enea solo la scheda informativa (allegato E). E’ stato infatti abolito l’obbligo di produrre l'Attestato di Qualificazione Energetica (allegato A) per coloro che intendono avvalersi della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici. Le disposizioni sono reperibili nella Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” pubblicata in GU il 31/07 scorso.

AMBIENTE > Gettare rifiuti dal finestrino potrebbe costare care
Chiunque getta rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000. Lo prevedono le modifiche al “Codice della strada introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 in vigore dall’ 8 agosto 2009.
La nuova legge prevede inoltre che in tema di sanzioni amministrative previste da regolamenti o ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500” a differenza di quanto applicato in precedenza con sanzioni da 23 a 92 euro.

RIFIUTI > Nuovo modello di scheda di trasporto e Formulario rifiuti
Il decreto ministeriale Interno/Infrastrutture del 30/6/2009 n. 554 stabilisce il modello della cosiddetta “Scheda di trasporto” emanata per garantire la tracciabilità della merce trasportata; il decreto stabilisce altresì i documenti che vanno considerati equivalenti alla suddetta scheda. Esso stabilisce che l’equivalenza è assicurata dai documenti previsti da legge come obbligatori per alcune categorie di trasporto. In questa dizione sembrerebbe ricompresa anche la categoria del trasporto di rifiuti in quanto viaggianti obbligatoriamente con il formulario di trasporto di cui all’art. 193 d.lgs. 152/06.
Purtroppo tale considerazione è ancora in dubbio e al fine di porre all’attenzione delle autorità le preoccupazione ed il disagio delle imprese coinvolte e interessate dalla vicenda, tenuto conto dei relativi rischi di sanzione comminabili dagli enti di controllo, Confartigianato ha già segnalato alla Presidenza dell’Albo Gestori Ambientali e al Ministro dell’Ambiente la necessità di intervenire, emanando un atto di riconoscimento della perfetta e totale equivalenza del formulario di trasporto rifiuti e la sua completa idoneità ad assolvere tutti i requisiti di legge.

In attesa di questi chiarimenti definitivi, è consigliabile AGGIUNGERE all’interno del formulario di trasporto rifiuti i seguenti dati:
P.IVA del PRODUTTORE/DETENTORE (qualora differente dal codice fiscale)
P.IVA del TRASPORTATORE (qualora differente dal codice fiscale)
NUMERO ISCRIZIONE ALBO AUTOTRASPORTATORI merci in conto terzi (che è differente dal numero di autorizzazione o iscrizione all’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI. E’ opportuno, infine, indicare nelle spazio dedicato alle ANNOTAZIONI quale delle figure riportate rappresenta il COMMITTENTE e quale il CARICATORE.

» Clicca per le informazioni riguardanti la “scheda di trasporto”

NORME TECNICHE > Acciai da costruzione
Dall’1 luglio 2009 sono entrate in vigore le nuove Norme tecnihce per le costruzioni (disciplinate dal D.M. 14/01/2008) che definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni, in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica, stabilità e durabilità. Tra le più rilevanti di questo compendio di norme, vi é quella che riguarda gli acciai da costruzione. Le NTC prevedono tre forme di controlo obbligatorie sugli acciai da costruzione:
a) In stabilimento di produzione, da eseguirsi su lotti di produzione;
b)
Nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
c)
Di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.

Documenti collegati
» Testo integrale del decreto 81/08 coordinato con le nuove modifiche introdotte dal correttivo
» Informazioni riguardanti la “scheda di trasporto”




facebook twitter youtube

Scadenziario

<

Maggio '13

>

L

M

M

G

V

S

D

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

I nostri Speciali Entra >>