(05 agosto 2009)
Parole chiave: Dlgs 81/08 / DVR
| Adempimento | Modifiche introdotte dal Dlgs 106/2009 |
| Nozione di Lavoratore | I “volontari” non vengono più equiparati ai “lavoratori subordinati” ma ai “lavoratori autonomi”, con applicazione della analoga disciplina. I NOSTRI APPROFONDIMENTI Ricordiamo che rientrano invece nella nozione di lavoratore subordinato (Art. 2, Dlgs.81/08); «Lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari; Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; L'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; Il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; L'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; Il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. |
| Computo dei lavoratori |
Dal computo dei lavoratori dell’impresa (ai fini dell’esclusione da alcuni obblighi e/o semplificazioni sono esclusi anche i lavoratori in prova. |
| Sorveglianza sanitaria e visite mediche |
Introdotto l’obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria. Maggiore "responsabilizzazione", quindi, del datore di lavoro relativamente al rispetto delle scadenze previste per le visite mediche e per altri adempimenti di pertinenza del medico competente (es. tempestiva comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro); Eliminato l’obbligo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio c/o studio del medico (aziende <15 dipendenti) trasformato ora in una opzione a scelta: o presso lo studio del medico competente o presso la sede del datore di lavoro; Obbligo di consegna solo di copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre l'originale va conservato, nel rispetto delle normative in tema di privacy, presso il datore di lavoro per almeno 10 anni dalla data indicata (i contenuti minimi della cartella sanitaria dovranno comunque essere rivisti entro il 31/12/2009); Abrogazione dell'obbligo di invio telematico delle cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL nei casi in precedenza previsti. I NOSTRI APPROFONDIMENTI Rimane l’obbligo per le aziende con rischio cancerogeno Mantenimento dell'art. 40 (invio della Relazione sanitaria annuale) di cui era stata richiesta l’abrogazione. Si è però rimandato al 31/12/2009 un ulteriore esame dei contenuti dello schema di relazione e delle relative modalità di trasmissione; Possibilità di eseguire la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva, a scelta del datore di lavoro, da parte del medico competente o dei dipartimenti di prevenzione delle ASL (con relativa espressione del giudizio di idoneità); Introdotta ex novo la visita medica prima del rientro al lavoro nel caso di assenze di durata superiore a 60 giorni per motivi di salute, per verificare il mantenimento dell'idoneità alla mansione specifica precedentemente svolta; Rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol-dipendenza entro il 31/12/2009; Riduzione complessiva delle sanzioni previste anche per il medico competente. |
| Valutazione dei rischi e Documento di valutazione dei rischi |
Le nuove imprese dovranno effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e redarre il relativo DVR entro 90 giorni dall’inizio delle attività. I NOSTRI APPROFONDIMENTI Ricordiamo che ai sensi dell’Art. 67 del Dlgs. 81/08 rimane invariato l’obbligo di notifica all’ASL per i nuovi insediamenti, ampliamenti e ristrutturazioni per le aziende ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori. Il DVR potrà essere tenuto anche su supporto informatico; Viene precisato che, nei casi in cui il documento di valutazione dei rischi debba essere aggiornato, la rielaborazione deve avvenire nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali (es. dalla modifica del processo produttivo, nuove normative o buone prassi, infortuni significativi o in base ai risultati della sorveglianza sanitaria); Viene ad affiancarsi, in alternativa all`obbligo di apporre la data certa al documento di valutazione dei rischi, l`attestazione della data mediante sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del RLST e del medico competente. I NOSTRI APPROFONDIMENTI Ricordiamo che l’obbligo di data certa è previsto anche per tutte le valutazioni strumentali accessorie (fonometria, vibrazioni, chimico,ecc.), per i POS, le Valutazioni del Minore, la Delega di funzioni, ecc. Il DVR potrà essere consegnato a RLS/RLST anche su supporto informatico, ma tale documentazione potrà essere consultata esclusivamente in azienda. Il documento di “valutazione dei rischi da interfererenza delle lavorazioni” (DUVRI) relativo ai lavori in appalto, e gravante sul committente, non sarà più obbligatorio in caso di mere forniture di materiali, servizi di natura intellettuale, lavori di durata non superiore a 2 giorni, a condizione che non ci siano rischi a causa di presenza di agenti cancerogeni, biologici ed atmosfere esplosive. |
| Svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti del servizio di Prevenzione e Protezione |
Novità di rilievo, ma solo per le aziende o unità produttive fino a 5 lavoratori, è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione anche in caso di affidamento dell’incarico di RSPP a persone interne o esterne. Comunque, è obbligo del datore frequentare gli specifici corsi di formazione e provvedere a darne comunicazione al RLS. I NOSTRI APPROFONDIMENTI Si attendono ora chiarimenti in merito all’ipotesi di un divieto per il datore di lavoro - che svolge direttamente incarico di RSPP in aziende > 5 dipendenti - di svolgere anche i compiti di addetto al Pronto soccorso e Antincendio/evacuazione unitamente ad altri addetti. |
| Gestione delle emergenze |
Si dispone espressamente che il datore di lavoro, ai fini della prevenzione incendi e dell`evacuazione dei luoghi di lavoro, debba garantire "la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L`obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali, o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi". |
| Valutazione dello stress da lavoro- correlato |
Modificato l’articolo 28, primo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di consentire la predisposizione, nell’ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il rischio da stress lavoro-correlato. Affidato alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, il compito di elaborare entro il 31/12/2009 delle indicazioni e linee guida a cui fare riferimento per la valutazione di questo rischio. In difetto, l’elaborazione della valutazione del rischio stress decorrerà a far data dal 1° agosto 2010”. |
| Comunicazioni all’INAIL: Nominativo RLS Infortuni < 3 gg |
I nominativi degli RLS sono comunicati non più annualmente (come disponeva il DLgs. 81/08), ma solo in caso di nuova elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati. Viene precisato che, in fase di prima applicazione, l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; Gli organismi paritetici comunicheranno, all’INAIL, i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST); Confermata la comunicazione in via telematica all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, dei dati e informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, ma anche in questo caso occorre attendere le istruzioni operative che verranno diramate dall’INAIL. |
| Settore edile | Introduzione di un sistema di “punti patente” per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi edili, sotto il profilo della formazione e della condotta. L’azzeramento dei punti comporterà il blocco della attività lavorativa.In una prima fase, la patente nell'ambito del più generale sistema di qualificazione e di benefici per imprese e lavoratori autonomi "virtuosi" disciplinato dall'articolo 27 - sarà rilasciata solo alle aziende edili. Se il meccanismo si dimostrerà efficace potrà essere esteso anche ad altri settori. Il sistema di qualificazione dovrà comprendere determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile utilizzati. Termini e condizioni più dettagliati per il funzionamento della patente dovranno essere individuati con un decreto del presidente della Repubblica. Il sistema di qualificazione rappresenterà, infine, un titolo preferenziale per l'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici. |
| Sospensione attività imprenditoriale |
Scatterà con l’impiego di almeno il 20% di personale irregolare rispetto al totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro La sospensione dall'attività si applicherà anche quando siano state accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che saranno individuate con decreto del ministro del Lavoro. In attesa di questo provvedimento, le gravi violazioni sono quelle riportate nell'allegato I del D. Lgs. 81/08. La reiterazione si ha quando nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo (prescrizione obbligatoria), lo stesso soggetto ne commette un'altra similare. Il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare – che scatta dalle ore 12 del giorno feriale successivo a quello dell'accertamento – è un atto di grande rilevanza il cui provvedimento può essere preso solo dagli Ispettori del Lavoro, mentre in materia di salute e sicurezza provvedono sia gli ispettori del lavoro sia quelli della Asl. Per quanto riguarda la prevenzione incendi, invece, la competenza è esclusiva dei vigili del fuoco, cui devono essere riferiti eventuali accertamenti effettuati da altri organi. 1500 euro la somma da versare per la revoca della sospensione in caso di lavoro irregolare (le sanzioni vanno invece da 2500 a 6400 euro) e 2500 euro in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza. |
| Obblighi del datore di lavoro in caso di lavori in appalto | Non è più obbligatorio redigere il POS nei seguenti casi: mere forniture di materiali e attrezzature. Lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X. Il datore di lavoro deve “verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC”, non più vigliare. I NOSTRI APPROFONDIMENTI Per poter attuare il precedente obbligo e tutelarsi, le imprese affidatarie avrebbero dovuto garantire una presenza costante in cantiere. Introdotta la definizione di “impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”. L’obbligo di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) scatta quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici (non genericamente di imprese). Viene chiarito che le imprese affidatarie, che non sono anche “imprese esecutrici”, sono escluse dal computo al fine della nomina del CSP. |
| Sistema sanzionatorio |
Prevista la rivisitazione quantitativa e qualitativa delle sanzioni penali ed amministrative a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti sanzionando solo in via amministrativa (cioè con la sola ammenda) per le violazioni di natura formale. Si mantiene, invece, la sanzione dell’arresto (sempre alternativo all’ammenda) per i datori di lavoro o i dirigenti che non forniscano ai lavoratori i necessari Dispositivi di Protezione Individuale.- Il nuovo testo unico prevede anche una rivisitazione di tutte le disposizioni nei confronti dei lavoratori inadempienti correlate alla inosservanza degli obblighi generali, oltre alla ipotesi specifica di rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze. |
Scadenziario
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