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Parole chiave: Aria / Emissioni in atmosfera / Regione Lombardia
(25 giugno 2009)

Emissioni in atmosfera
Le autorizzazioni da rinnovare entro il 2009
» Il quadro normativo
» Le sanzioni
» Le nuove attività soggette
» Le procedure

Emissioni in atmosfera: cosa sono?

L’inquinamento atmosferico è definito come come l’immissione nell'aria di sostanze di qualsiasi natura in misura e condizioni tali da alterarne la salubrità e da costituire un pericolo per la salute dei cittadini e per i beni pubblici e/o privati.
Di inquinamento atmosferico si parla spesso nelle aree urbane definendolo smog, affiancato da emissioni di natura industriale o civile (in particolare provocate dal trasporto autoveicolare), ma anche da emissioni civili che provengono per lo più dagli impianti di riscaldamento domestico. Tutti questi fenomeni provocano enormi immissioni in atmosfera di benzene, PM10 e ozono nei confronti delle quali Regione Lombardia è impegnata da alcuni anni per la loro sensibile riduzione.

Il quadro normativo di riferimento
La disciplina nazionale sull'inquinamento atmosferico subisce una radicale riformulazione con il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 in vigore dal 29 aprile 2006, il cosiddetto “Codice Ambientale” che, alla Parte Quinta detta le modalità del rilascio delle autorizzazioni, stabilisce quali siano le attività in deroga (art. 272, commi 1 e 2) e fissa i poteri di ordinanza e sanzioni. Con questo decreto vengono abrogate le norme precedenti L. 615/1966 e DPR 203/88.
Restano invece in vigore i riferimenti al RD 1265/34 che stabilisce la classificazione delle industrie insalubri e in particolare:
- quelle di I Classe che devono essere isolate e lontano dalle abitazioni
- quelle di II Classe che esigono specifiche cautele per l’incolumità del vicinato.

Per quanto riguarda i tipi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il DLgs 152/06 ne stabilisce 4 tipologie fondamentali:
» Comunicazione al Comune per tutti quegli impianti ove sussistono condizioni di “poca significatività” dell’inquinamento prodotto (Attività in deroga - art. 272, comma 1)
» Autorizzazione in via generale rilasciata dalle Province* (ed inviata anche ad ARPA e Comune) per quelle attività considerate a “ridotto inquinamento atmosferico” (RIA) di cui alle Attività in deroga - art. 272, comma 2; l’adozione di tali autorizzazioni generali per le Province è fissata dal decreto obbligatoriamente entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del Dlgs 152/06.
» Autorizzazione ordinaria (dal 01/01/2007) per tutte quelle attività che non rientrano nei precedenti casi e individuate dagli artt. 269 e 275.
» Autorizzazione Integrata Ambientale per i grossi impianti industriali - Dlgs 59/2005 e DGR 18623/04 e 19902-04.
Quelle a cui si fa specifico riferimento in questo speciale sono le Autorizzazioni in via generale di cui all’art. 272, comma 2.

Il Dlgs. 152/06 stabilisce che:
» la durata delle Autorizzazioni in via generale è di 15 anni;
» il primo rinnovo delle autorizzazioni esistenti era da effettuarsi entro il 29/04/2007 per quegli impianti non conformi al Dlgs. 152/06
» entro 15 anni per gli impianti conformi al Dlgs. 152/06
» per gli impianti esistenti viene inoltre prevista facoltà di adesione entro 60 gg dall’adozione della nuova Autorizzazione in via generale;
» esclusione dalla possibilità di aderire all’Autorizzazione in via generale per quegli impianti che utilizzano sostanze cancerogene, ecc.

* Importante per tutte le imprese.
Entro l’estate la Provincia di Varese emetterà delibera. Entro il 2009, quindi, tutte le imprese considerate a “ridotto inquinamento atmosferico” dovranno richiedere nuove autorizzazioni. E’ consigliabile sin d’ora approfondire i contenuti di questo speciale per verificare le attività previste e le relative procedure.
Le sanzioni.

Le sanzioni
Le sanzioni prescritte dagli artt. 278 e 279 in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione sono applicate con modalità differenti a seconda dell’infrazione e sommariamente con:
» diffida + un termine per la regolarizzazione (solitamente molto breve)
» diffida + sospensione dell’attività
» revoca dell’autorizzazione + la chiusura dell’impianto (e quindi la cessazione dell’attività)

L’ammontare delle sanzioni è sintetizzabile in: Arresto da due mesi a due anni o ammenda da 258 euro a 1032 euro per chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività. Pari sanzioni sono previste anche per: modifica sostanziale, violazione dei valori limite di emissione o prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione,omissione della comunicazione di messa in funzione, mancata trasmissione periodica dei campionamenti, mancata adozione di tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.

Le attività previste della Regione Lombardia
Con la Dgr Lombardia n.8/88322 del 30 Dicembre 2008 (Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti ed attività a ridotto impatto ambientale art.272 cc 2e 3 D.lgs. 152/06).pubblicata sul B.U.R.L del 12.01.2009, si sono definite le nuove procedure operative per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni per gli impianti e le attività in deroga ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 del D.lgs. 152/06.

Con il Decreto n. 532 del 26 Gennaio 2009 "Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 . – Attuazione della D.G.R n.8/8832 del 30 Dicembre 2008" pubblicato nella serie Supplemento straordinario del BURL del 6 febbraio 2009 sono stati approvati gli allegati tecnici relativi alle trentacinque attività e tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze.

Ne consegue quindi che: tutte le attività già autorizzate e le nuove attività devono presentare domanda di adesione per l’attivazione di nuovo impianto o di rinnovo, secondo la modulistica già predisposta, e inviarla alla Provincia (in marca da bollo di € 14,62), al Comune in cui è ubicato l'impianto, ed al Dip. ARPA competente per territorio.
Per gli impianti già autorizzati la domanda di rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale può essere corredata da un eventuale progetto di adeguamento qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti.
La domanda deve essere corredata della Relazione Tecnica, sottoscritta dal gestore, indicante:
- tipologia delle materie prime utilizzate e relative quantità annue;
- fasi lavorative;
- emissioni - numerate da E1 a En - specificando per ognuna se precedentemente autorizzata
- previsione dell’ impianto di abbattimento, ed in caso affermativo la sigla corrispondente ad una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943 del 01/08/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e/o successivi atti regionali in materia;
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto);
- documentazione dalla quale si evinca che copia della domanda completa è stata presentata al Comune e al Dipartimento A.R.PA competente per territorio (es. fotocopia della domanda con timbro di ricevimento dell'Ente);
- planimetria dell'azienda , indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;
- eventuale progetto di adeguamento, qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti alla data di adozione della presente autorizzazione generale
- copia del versamento Oneri per attività Istruttoria Autorizzazione art. 272 c.3 D.lgs 152/06.

Modifica impianti
Chi intende apportare una modifica all'impianto già autorizzato, ne dovrà dare soltanto comunicazione, almeno trenta giorni prima della data di esecuzione, alla Provincia, al Comune in cui è ubicato l'impianto, ed all'ARPA competente per territorio utilizzando il modello di comunicazione modifica. Eventuali comunicazioni (disattivazione impianti, variazione sede legale) vanno sempre comunicate utilizzando l’apposito modello.

Gli allegati tecnici e le NUOVE attività soggette
Sono 35 le tipologie di attività ammesse all’Autorizzazione in via generale:
> 31 già previste dalle vecchie delibere regionali
> 4 di nuova introduzione.

Ogni allegato tecnico prevede l’individuazione di:
> ciclo tecnologico per quella specifica attività
> ambito di applicazione
> fasi lavorative
> materie prime
> sostanze inquinanti e relative specifiche prescrizioni di soglia max
> schede degli impianti di abbattimento

Inoltre ciascun allegato si compone anche di una parte di prescrizioni di carattere generale circa:
> modalità di stoccaggio delle materie prime
> criteri di manutenzione dell’impianto
> messa in esercizio e messa a regime
> modalità per l’effettuazione dei controlli delle emissioni
> metodologia analitica.
E’ da notare che in caso di richiesta di Autorizzazione ordinaria presentata successivamente all’adesione all’Autorizzazione in via generale, l’impianto “in deroga” verrà ricompreso nell’autorizzazione in via ordinaria.
Unica eccezione prevista per le attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche (all. tecnico n. 30) autorizzabile anche in caso di compresenza di impianti/attività già autorizzati in via ordinaria.

Le autorizzazioni potranno essere successivamente integrate a seguito di individuazione di nuovi impianti o attività rientranti tra quelle in deroga.

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno.
2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno.
3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno.
4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.
5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno.
6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno.
7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.
10. Torrefazione di caffè e altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno.
11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno.
12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti.
13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno.
15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.
16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno.
17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno.
18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.
20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
21. Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno.
22. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce e altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno.
24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno.
25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno.
26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno.
27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno.
28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno.
29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1.500 tonnellate/anno.
30. Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.

Vengono inoltre ricomprese tra le attività che possono aderire all’Autorizzazione in via generale, i seguenti impianti e le attività in deroga:

NOVITA' IMPORTANTE

32. Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
33. Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
34. Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio.
35. Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno.

» Clicca per la tabella della "Delibera provinciale di Autorizzazione in via generale per impianti a ridotto inquinamento

Cronologia del procedimento
1. Qualora l’impianto/attività non dovesse più rientrare nella procedura delle attività in deroga, i gestori dovranno presentare istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, entro gli stessi termini di scadenza.
2. L’esercizio dell’impianto/attività potrà proseguire fino al rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della Provincia.
3. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini sopra previsti, l’impianto/attività si considererà in esercizio senza autorizzazione.
4. In caso di domanda incompleta, la Provincia, entro 30 giorni dalla presentazione, richiede al gestore le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l’automatica decadenza della domanda stessa, salva proroga.
5. In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni, fissato dall’art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini della possibilità di installare l’impianto od avviare l’attività, decorre nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
6. L’autorizzazione assume efficacia trascorso il termine ordinario di 45 giorni dalla data di presentazione alla Provincia della domanda di adesione completa, salvo pronunciamenti negativi da parte del Comune e/o della Provincia.
L’iter di presentazione delle domande è comunque composto di step successivi e di una precisa cronologia che a titolo semplificativo abbiamo sintetizzato nello schema riportato.

Costi
Solo i gestori di attività e impianti in deroga, per cui sia stata richiesta l’autorizzazione dal 12 gennaio 2009, sono esonerati dal versamento degli oneri di istruttoria. Questo almeno il tenore della circolare regionale impartita alle Province, attendiamo la delibera della Prov. di Varese per verificarne l’accettazione.

Alcune importanti precisazioni che è bello conoscere...
> Ricordiamo che già la normativa previgente imponeva l’obbligo di convogliare verso l‘esterno le emissioni derivanti dall’attività oggetto dell’autorizzazione stessa e, qualora necessario, l’installazione di impianti di abbattimento indicati nell’allegato tecnico di riferimento. Presentando quindi una domanda di rinnovo si dichiara che già con la vecchia autorizzazione ci si era adeguati a limiti e prescrizioni degli impianti di abbattimento.
> Non è possibile chiedere autorizzazione per singole fasi lavorative che non siano esaustive dell’attività richiamata dal titolo dell’allegato tecnico (es. la sola attività di taglio carta prevista nell’allegato tecnico n. 29 “Produzione carta, cartoni e similari…” è solo una lavorazione accessoria dell’intero ciclo lavorativo e pertanto non può essere autorizzata singolarmente);
> Solo le aziende che svolgono esclusivamente fasi lavorative elencate negli allegati tecnici che non comportano emissioni significative, sono esonerate dalla domanda di autorizzazione in via generale. Se la fase lavorativa non è elencata nel paragrafo dell’allegato tecnico “sostanze inquinanti e limitazioni specifiche” e non è collegata a fasi lavorative che comportino emissioni in atmosfera di inquinanti è parimenti esonerata.
Ad esempio: non si potrà dichiarare di eseguire il solo trattamento termico, poiché il “rinvenimento” che è una fase lavorativa determinante comporta emissioni di inquinanti in atmosfera;
Fasi lavorative a cui non corrispondono limitazioni specifiche negli allegati tecnici sono da considerarsi trascurabili ai fini delle emissioni e non necessitano di convogliamento;
Gli impianti di abbattimento installati prima della Dgr 13943/2003 dovranno essere adeguati alle prescrizioni fissati dalla medesima Dgr entro i termini previsti. Attualmente la Dgr è in fase di revisione e quindi in attesa della pubblicazione di tutte le schede tecniche aggiornate, occorre fare riferimento per i nuovi impianti di abbattimento da installare a presidio delle emissioni, a quelle pubblicate sul sito della Regione Lombardia. In caso di impianti di abbattimento difformi o non previsti dalla Dgr, la richiesta di autorizzazione non potrà essere accolta; le schede tecniche attestanti la conformità degli impianti devono essere conservate unitamente all’adesione all’autorizzazione in via generale.
I punti di prelievo posizionati a monte del sistema di abbattimento sono finalizzati alla verifica dell’efficienza dell’impianto di abbattimento stesso. Essi non possono pertanto essere utilizzati per i campionamenti e il controllo dei limiti imposti, mentre per i campionamenti si dovrà procedere solo da punti di prelievo a valle dei filtri installati. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati da apposita segnaletica.
Le modalità di esecuzione dei campionamenti periodici devono individuare: la quantità di effluente in atmosfera, la concentrazione degli inquinanti e il relativo flusso di massa, la temperatura degli effluenti. I cambiamenti devono inoltre essere effettuati nelle condizioni di esercizio dell’impianto maggiormente rappresentative della soglia massima di sostanze impiegate e cicli tecnologici previsti (UNICHIM 158/88). Le analisi (inviate a Provincia/Comune e ARPA) devono avere cadenza biennale (salvo i casi in cui è previsto esonero).
Il Bilancio di Massa relativo all’utilizzo di COV, ove previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1/1 – 31/12) ed inviati ad ARPA entro il 31 marzo di ogni anno. I limiti di COV sono determinati secondo metodo analitico (UNI EN 12619 o 13526), solo nei casi non previsti da tali metodi il limite è da intendersi come somma delle concentrazioni dei singoli composti presenti e rilevati in emissione.
Le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro non possono essere considerati come aspirazioni convogliate;
L’eventuale progetto di adeguamento risulta necessario qualora si sia già in possesso di precedente autorizzazione in via generale ma, pur rientrando nell’ambito di applicazione dei nuovi allegati, si gestisce un impianto non conforme a tutte le nuove prescrizioni. Nel progetto dovranno essere evidenziate le “non conformità” e le modalità di adeguamento. L’adeguamento dovrà tassativamente essere completato entro un anno altrimenti si dovrà presentare domanda di autorizzazione in via ordinaria.
Le modifiche agli impianti già autorizzati, da comunicarsi su appositi modelli, dovranno comunque indicare la Messa in esercizio e trasmettere le analisi (se previste dall’allegato tecnico).
In ogni allegato tecnico viene definita “la soglia massima” al di sotto della quale l’azienda è esonerata dalla comunicazione di Messa a regime e dalle relative analisi periodiche. Resta invece sempre obbligatoria la comunicazione di Messa in esercizio. Solo nel caso si intenda chiedere una proroga del termine previsto per la messa a regime degli impianti (prevista di norma entro i tre mesi successivi dalla messa in esercizio) la domanda di proroga dovrà contenere anche la data prevista di messa a regime.
E’ possibile richiedere, in caso di più autorizzazioni l’unificazione della cadenza delle analisi periodiche previa comunicazione a Provincia/Comune e ARPA.

Qualche allegato tecnico visto da vicino

n. 2: “riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricoe con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno”.

Il titolo dell’allegato non corrisponde perfettamente alla dicitura usata nella delibera regionale (è stata omessa l’indicazione al contenuto di solvente). La relazione tecnica semplificata pubblicata sul BURL del 6/2 è pertanto da ritenersi errata e va modificata secondo più recenti disposizioni regionali.

n. 3 - n. 4 - n. 11: “Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno.” e “Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno” e “Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno”.
Nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche le limitazioni per i COV sono espressi in flusso di massa, se si supera il flusso di massa si dovrà rispettare il valore di concentrazione;

n. 5:
“Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno”.
Sono da aggiungere tra gli impianti elencati per l’abbattimento COV quelli identificati dalle schede AU.St.02 e AU.ST.03 (dgr 1394/03);

n. 6: “Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno” Tra le fasi di lavorazione attinenti l’attività (par. “ambito di applicazione” è stato erroneamente riportata la dicitura dell’allegato n. 15 anziché la corretta dicitura che è: “utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno”. Nell’allegato vengono inoltre elencati una serie di legni utilizzabili durante le fasi lavorative, tra i quali sono inclusi anche legni duri, classificati come cancerogeni ai sensi del Dlgs. 81/08. La richiesta di autorizzazione in via generale è invece proibita a chi utilizza sostanze classificate come cancerogene e identificate dalle frasi R45,R46,R49,R60,R61,R68. Questa deroga è quindi da considerarsi limitata solamente a questo tipo di attività.

n. 8: “Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno”.
» Qualora siano utilizzate vernici in polvere non sono previsti limiti di quantitativi nell’utilizzo di materie prime;
» La fase di appassimento/essicazione se relativa alle operazioni di verniciatura a polvere non è soggetta a limitazioni di COV;
» La soglia massima non è applicabile nel caso si utilizzino prodotti vernicianti a base polvere, anche se non si è esonerati dalla comunicazione di Messa in esercizio e invio biennale delle analisi.

n. 12: “Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti”.
» Anche se citati nel titolo, le operazioni di sgrassaggio effettuate senza utilizzo di solventi (ad. con detergenti e/o soluzioni di acidi e/o basi) devono comunque fare riferimento ai parametri di questo allegato pur senza limite quantitativo di materie prime utilizzate per l’applicabilità dell’allegato;
» Nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche le limitazioni per i COV sono espressi in flusso di massa, se si supera il flusso di massa si dovrà rispettare il valore di concentrazione;
» La soglia massima qualora siano utilizzate soluzioni di acidi e/o basi è pari al 15% del contenuto di acidi e/o basi nella soluzione;

n. 13: “Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti”.
Nella relazione tecnica semplificata è stata erroneamente riportata la quantità totale annua delle materie prime anziché il numero degli addetti.

n. 29: “Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1.500 tonnellate/anno”.
Per errore l’inquinante Cl-1 è stato attribuito alla fase di lavorazione “formatura foglio” anziché “sbiancatura”. E’ quindi a tale seconda fase che dovranno fare riferimento i referti analitici (eventuale concessione di 120 gg per ripetere le analisi) pena la decadenza dell’autorizzazione.

n. 30: “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” ed operazioni assimilabili.
Le operazioni di taglio al plasma sono da assimilare alle saldature al plasma (fase C.2), la punzonatura è da assimilare alla saldatura (fase A). Le operazioni di taglio al plasma NON sono esonerate dalla comunicazione di Messa a regime e invio delle analisi;

Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica (All. n.12) o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche (All. n 32), dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici.

In questo allegato sono ricomprese le seguenti fasi lavorative:

A. Saldatura per fusione - Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo) - Ad arco elettrico normale - Ad arco elettrico con protettivo in gas - TIG - MAG - MIG - Ad arco elettrico con protettivo in polvere - Saldatura ad arco sommerso - Saldature a gas (il calore viene fornito dalla combustione di un gas)
B. Saldature eterogenee - Saldobrasatura - Brasatura
C. Saldature speciali - Alluminotermia - Al plasma - Con ultrasuoni
D. Operazioni assimilabili alle saldature/taglio termico - MASER - LASER

N.B. Alcune delle operazioni di cui sopra possono essere condotte in atmosfera gassosa con utilizzo di gas tecnici inerti e non, eventualmente in miscele dosate (ad esempio Elio, Argon, Idrogeno, Anidride carbonica, ecc.).

n. 32: “Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche”. E’ uno degli allegati nuovi e prevede il proprio ambito di applicazione tra le lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche effettuate con consumo di olio (come tale o come frazione di emulsione oleosa) tra 500 kg/anno e 4.000 kg/anno e/o con consumo di materiale abradente fino a 2.000 kg/anno.
Si considerano invece impianti e attività in deroga ad inquinamento “scarsamente rilevante” e che quindi devono comunicare al Comune in cui ha sede l’insediamento, e per conoscenza alla Provincia, di rientrare nella tipologia sopraindicata, secondo quanto previsto dall’art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06):
a) “gli impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature”.
b) le lavorazioni meccaniche con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione di emulsione oleosa) inferiore a 500 kg/anno;
c) le operazioni di manutenzione interna effettuate con macchinari dedicati a questo scopo. (vanno qui ricomprese anche le operazioni di saldatura occasionale/saltuaria svolte nel reparto attrezzeria o manutenzione dell’azienda).

Sono invece soggetti ad autorizzazione con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 le lavorazioni meccaniche in genere e/o di pulizia meccanica/asportazione materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche:
» con consumo di olio (come tale o come frazione di emulsione oleosa) superiore a 4.000 kg/anno
oppure
» con consumo di materiale abradente superiore a 2.000 kg/anno.

Tra le materie prime Metalli e leghe metalliche, grafite, oli emulsionati, oli lubrificanti, oli lubro-refrigeranti, stearati ed assimilabili, graniglia metallica, sabbie, corindone, materiali di origine vegetale, paste pulenti/lucidanti, abrasivi su supporto rigido/flessibile (nastri, dischi), abradenti utilizzati per burattatura, abradenti utilizzati per burattatura.

Documenti collegati

» Tabella della "Delibera provinciale di Autorizzazione in via generale per impianti a ridotto inquinamento
» Guida agli impianti di abbattimento
» Inserto Speciale "Emissioni in atmosfera


Per ulteriori informazioni
Michele Pasciuti
telefono: 0332 256252
e-mail: pasciuti@asarva.org

Gloria Cappellari
telefono: 0332 256249
e-mail: cappellari@asarva.org





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