Legge di conversione del Decreto Fiscale: le principali novità lavoro

Le novità in materia di lavoro della legge di conversione

 
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È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, la Legge 17 dicembre 2021 n. 215, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 ottobre 2021 n. 146 (c.d. Decreto Fiscale), recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

 

Di seguito si riepilogano le novità in materia di lavoro della legge di conversione:

 

Proroga per le cartelle esattoriali notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021

È stato previsto un termine più ampio per adempiere all’obbligo risultante dalle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021. Contrariamente ai termini ordinari, pari a sessanta giorni, si avranno a disposizione centottanta giorni. Durante questo periodo, l’Agenzia delle Entrate non potrà attivare né misure cautelari, né azioni esecutive. Resta invariato il termine ordinario di sessanta gironi per proporre ricorso, decorrenti dalla ricezione della stessa.
 

Dilazione dei termini per l’invio dei dati di pagamento Ammortizzatori sociali COVID-19

Sono prorogati al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari al conguaglio, al pagamento o al saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, già inviate alla data del 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione), respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione, sono considerate valide. I datori di lavoro, quindi, non dovranno riproporre nuovamente le istanze, laddove abbiano già adempiuto, considerato il differimento sopra citato.
 

Lavoro autonomo occasionale

Al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, viene introdotto un nuovo obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente per i committenti che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori autonomi occasionali. La comunicazione potrà essere effettuata mediante SMS o posta elettronica, con modalità analoghe a quanto già avviene per i lavoratori intermittenti.
Per il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.
 

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di innalzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa qualora riscontri che:

- almeno il 10% dei lavoratori, anche autonomi occasionali, presenti sul luogo di lavoro, risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- vi siano gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Destinatarie della disposizione in esame sono le imprese di qualunque dimensione, salvo, per le ipotesi di lavoro irregolare, quelle imprese in cui il lavoratore in nero risulti l'unico occupato dall'impresa stessa. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e, inoltre, è tenuta a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e, con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
 

Lavoro in somministrazione

È prorogata al 30 settembre 2022 la possibilità per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavoratori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini l’obbligo, in capo all’azienda utilizzatrice, di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

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