Credito per l’innovazione
Credito d'imposta A tutte le imprese che lavorano con Università e organismi di ricerca
Il “Decreto Sviluppo” ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, nel 2011 e/o 2012, finanziano attività di ricerca in Università, Enti pubblici e organismi di ricerca. In particolare, detto credito:
- è pari al 90% della spesa incrementale (rispetto alla spesa media del triennio 2008 – 2010) sostenuta dall’impresa nel 2011 e/o nel 2012 per il finanziamento di attività di ricerca effettuate da Università o Enti di ricerca;
- è fruibile esclusivamente in compensazione con le imposte sui redditi, l’IVA, l’IRAP e le relative imposte sostitutive, in 3 rate annuali di pari importo
Il credito spetta soltanto nel caso in cui l’impresa commissiona l’attività di ricerca ai soggetti individuati dalla norma non è più “agevolata” l’attività di ricerca svolta dall’impresa direttamente:
SOGGETTI AI QUALI COMMISSIONARE L’ATTIVITÀ DI RICERCA
• università e istituti universitari
• entri pubblici di ricerca e ASI
• istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
• gli organismi di ricerca riconosciuti dall’UE
SOGGETTI BENEFICIARI
Si ritiene che possano fruire del credito d’imposta tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dal regime contabile o di determinazione del reddito adottato.
FINANZIAMENTI ED ATTIVITÀ “AGEVOLATE"
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare rilevano gli investimenti realizzati nel biennio 2011 – 2012
QUANTIFICAZIONE ED UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, dove la spesa incrementale è rappresentata dall’importo che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.
Il credito d’imposta è fruibile in 3 quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 e “per ciascuno dei predetti periodi d’imposta agevolabili. Può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con le imposte sui redditi, l’IVA, l’IRAP e le relative imposte sostitutive, deve essere indicato nel relativo mod. UNICO e non concorre né alla formazione del reddito né alla base imponibile ai fini IRAP.