La prescrizione dei contributi previdenziali.
Amministrazione Personale
Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei seguenti termini:
- a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti (fpld) e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dalla legge n. 166/1991, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
- b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
La legge che regola l’attuale disciplina della prescrizione contributiva è entrata in vigore dal 17 agosto 1995, ma l’applicazione delle nuove norme risale al 31 dicembre di quell’anno. La legge ha stabilito che i termini di prescrizione si devono applicare anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla sua entrata in vigore (ossia prima del 17 agosto 1995), fatta eccezione per gli atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Questa formulazione ha fatto sorgere un contenzioso relativo all'idoneità degli atti interruttivi (o degli atti di inizio di procedure di recupero) intervenuti dopo l'entrata in vigore della legge n. 166 (dopo il 17 agosto 1995) ma prima dell'entrata in vigore delle nuove norme (entro il 31 dicembre 1995).
La Corte di Cassazione a sezioni unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale creatosi, ha stabilito che la riduzione da dieci a cinque anni del periodo di prescrizione dei contributi previdenziali, operativa dal 1° gennaio 1996, non vale sui contributi arretrati maturati fino al 17 agosto 1995, qualora l'istituto previdenziale abbia posto in essere un atto interruttivo entro il 31 dicembre 1995, a partire dal quale decorre un nuovo termine decennale di prescrizione.
Quindi:
- a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (dopo il 17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996;
- b) per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996; il termine resta decennale se, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto previdenziale atti interruttivi ovvero siano iniziate procedure per il recupero dell'evasione contributiva.
Riferimenti normativi:
Legge n. 335/1995 - Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 5784 del 4 marzo 2008