E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che sancisce la definitiva abrogazione del Libro Matricola dal 18 agosto 2008. Tale decreto porta chiarezza in tema di Libro Matricola per il quale erano sorti pareri discordi in merito alla decorrenza della sua abrogazione.
Oltre ad abrogare il Libro Matricola e il Registro Imprese (Agricoli), si precisano le modalità per l’istituzione e la tenuta del Libro Unico del Lavoro per il quale è previsto un periodo transitorio per la sua adozione.
Disposizioni immediatamente operative
Dal 18 agosto 2008 non si deve più aggiornare e vidimare il libro matricola (abrogato), né registrarvi assunzioni / cessazioni / trasformazioni. Per quanto riguarda le imprese che occupano lavoratori agricoli, non si deve più richiedere ed utilizzare il Registro Impresa.
Conservazione libri
Il termine di conservazione del Libro Unico scende a cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. Viene esteso il medesimo termine a tutti i libri obbligatori che verranno dismessi in seguito all’adozione del Libro Unico, di conseguenza anche al Libro Matricola.
Libro Unico – Periodo Transitorio
Lo stesso decreto riporta le disposizioni in tema di libro Unico del Lavoro per l’adozione del quale si avrà tempo fino al periodo di paga di dicembre 2008 (16 gennaio 2009).
Cosa cambia da subito
Come indicato al secondo comma del capitolo “Regime transitorio” della circolare n° 20 del 21 agosto 2008, le modalità di tenuta e compilazione del Libro Unico si applicano già da subito al Libro paga (Libro presenze più cedolini e riepiloghi vidimati).
In particolare, a partire dal 18 agosto 2008 e con le registrazioni delle buste paga di Agosto:
Dovranno essere esposti in busta paga tutti rimborsi spese effettuati al dipendente;
E’ necessario annotare sul libro presenze i collaboratori a progetto e le mini-co.co.co (fino a 5.000,00 € e 30 giorni di lavoro all’anno) solo se vi è stata prestazione lavorativa e indicare le giornate di presenza/malattia (P = Presenza – A = Assenza – MA = Malattia);
E’ necessario annotare sul libro presenze i lavoratori somministrati da società di somministrazione (ex-interinali) regolarmente iscritte all’albo ministeriale (non i lavoratori di società cooperative) con i seguenti dati:
nome
cognome
codice fiscale
qualifica
livello
agenzia di somministrazione
Nuovi adempimenti Soci/Coadiuvanti Imprese Familiari.
Inoltre, è previsto che i datori di lavoro, anche artigiani, che intendono impiegare:
- collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari
- coadiuvanti delle imprese commerciali
- soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria
sono tenuti, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, alla denuncia nominativa all'INAIL (DNA), qualora gli stessi rapporti di lavoro non siano oggetto della comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego (ossia che non siano inquadrati come lavoratori dipendenti). Pertanto, il giorno prima di iniziare il lavoro, per il socio/coadiuvante/collaboratore dovrà essere comunicato all'Inail il codice fiscale del lavoratore. Al momento la denuncia nominativa può essere presentata a mezzo fax utilizzando l’apposito modello scaricabile al sito dell’Istituto (attraverso il nostro portale www.asarva.org) e inviata al numero verde 800.657.657.
Fermi restano tutti gli adempimenti da effettuare nei confronti dell’INAIL e compilando gli appositi quadri. In tempi brevi sarà possibile effettuare la denuncia anche per via telematica.
Per ulteriori approfondimenti potete contattare gli operatori del Servizio Amministrazione del personale dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese presenti presso le nostre Sedi Territoriali.
Fonti:
D.L. 112/2008 così come convertito dalla Legge 133/2008
Decreto Ministero del Lavoro del 9 luglio 2008
Circolare Ministero Lavoro n° 20 del 21 agosto 2008