Premi di risultato: firmato il decreto per gli sgravi.
Amministrazione Personale
Dal 2008 è abolito il sistema della decontribuzione delle erogazioni retributive variabili in vigore fino al 31 dicembre 2007, fino ad un massimo del 3% dell'imponibile contributivo.
Dal 2008 al 2010, nel limite delle risorse stanziate, pari a 650 milioni di euro per ciascun anno, è stato concesso uno sgravio contributivo pari alle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello. L’intervento comporta una riduzione del carico fiscale sulla retribuzione di risultato prevista dalla contrattazione collettiva, a vantaggio dei lavoratori dipendenti. Secondo il decreto attuativo, firmato dai ministri del Lavoro e dell'Economia, il tetto massimo della retribuzione oggetto dello sgravio è fissato al 3%. Tale percentuale potrà essere modificata durante l'anno, entro il 30 settembre 2008, una volta verificata la congruità in rapporto alle risorse disponibili.
La riduzione contributiva è pari:
- al 25% per la quota a carico del datore di lavoro;
- all'intera quota dei contributi a carico del lavoratore.
La decontribuzione sarà attivata previa domanda del datore di lavoro all’Inps, e fino ad esaurimento dei fondi stanziati varrà l’ordine di precedenza delle richieste.
ATTENZIONE - Lo sgravio spetterà prioritariamente alle aziende che nel corso del 2008 abbiano erogato o erogheranno acconti o saldi di premi di risultato sulla base di contratti stipulati e depositati entro il 31 dicembre 2007.