Al via il federalismo municipale
Federalismo municipale Pubblicato il Decreto Legislativo sulla GU del 23 marzo scorso
Evidenza
Il decreto legislativo n. 23/2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 marzo scorso, con cui vengono dettate le regole del nuovo fisco municipale, è composto da 14 articoli. Di grande portata le novità introdotte dalla norma: dall'introduzione della cedolare secca sui redditi degli affitti, allo sblocco delle addizionali Irpef, alla tassa di soggiorno sui turisti.
Il decreto sul nuovo fisco municipale rivoluziona anche la tassazione immobiliare e responsabilizza i comuni nell'attività di accertamento tributario.
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E’ costituito da 14 articoli il decreto legislativo n. 23/2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 marzo scorso con cui vengono dettate le regole del nuovo fisco municipale.
Di grande portata le novità introdotte dalla norma: dall'introduzione della cedolare secca sui redditi degli affitti, allo sblocco delle addizionali Irpef, alla tassa di soggiorno sui turisti. Il decreto sul nuovo fisco municipale rivoluziona anche la tassazione immobiliare e responsabilizza i comuni nell'attività di accertamento tributario. Approvata anche l'imposta di scopo sulle opere pubbliche mentre sono quadruplicate, dal 1° maggio 2011, le sanzioni sugli immobili non dichiarati. Anche se poi si specifica che il 75% dell'importo delle sanzioni è devoluto al comune dove è ubicato l'immobile. Vediamo le disposizioni di maggior interesse.
Addizionale comunale all'Irpef
Con un regolamento da adottare da parte del ministro dell'Economia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'Irpef, o di aumentarla nel caso sia stata istituita. Nel caso in cui il decreto non venga emanato è previsto comunque un intervento sull'addizionale comunale. In particolare, i Comuni che non l'hanno istituita potranno farlo raggiungendo al massimo lo 0,4% nei primi due anni. Se l'hanno già istituita ma ad un livello inferiore dello 0,4% possono aumentarla fino a tale limite. In ogni caso l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore dello 0,2% l'anno. Per il 2011 lo sblocco dell'addizionale non ha efficacia ai fine dell'acconto. Novità anche per l'aliquota Imu, la nuova imposta sul possesso prevista dal decreto del federalismo fiscale a partire dal 2014, che viene fissata d'ufficio allo 0,76%: comunque restano le esenzioni - che sono le stesse che riguardano attualmente l'Ici sugli immobili di culto e di proprietà della Chiesa.
Cedolare secca sugli affitti
Arriva dal 2011 e sostituisce l'attuale tassazione Irpef (e le relative addizionali) e l'imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione. Riguarda solo gli immobili affittati a uso abitativo. Quindi la nuova disciplina non trova applicazione per le locazioni di immobili a uso abitativo effettuate nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni. Il prelievo è fisso nella misura del 21%, per i canoni liberi, che scende al 19%, per i canoni agevolati. L'imposta potrà essere applicata anche sui redditi da locazioni "brevi" i cui contratti - attualmente - non sono soggetti a obbligo di registrazione. Resta invariata l'attuale disciplina sulle imposte indirette nei casi in cui non si applica la cedolare secca e cioé sia nel caso in cui il locatore non scelga il regime alternativo sia nel caso di immobili locali a uso abitativo nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni.
La cedolare è versata entro il termine stabilito per il pagamento dell'Irpef. È poi previsto che, fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli obblighi di comunicazione. Il reddito assoggettato alla cedolare secca è rilevante ai fini fiscali (compreso l'Isee). E’ stata poi approvata una disciplina specifica per i contratti di locazione degli immobili a uso abitativo non registrati entro i termini: la durata della locazione è stabilita in quattro anni dalla data di registrazione, volontaria o d'ufficio e a decorrere dalla registrazione il canone annuo è fissato in misura tripla della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell'aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo. Al fine di incentivare l'opzione per la cedolare è prevista una misura di sostegno a favore degli inquilini: nel caso di scelta della cedolare, il locatore potrà chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione. Questa norma si applica anche ai contratti in corso all'entrata in vigore del decreto.
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La nuova fiscalità immobiliare dei comuni
Dal 2011 è prevista le devoluzione ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, del gettito dei seguenti tributi: imposta di registro e bollo su atti soggetti a trascrizione, imposta di registro e bollo sui contratti di locazione relativi a immobili, imposta ipotecaria e catastale, Irpef relativa ai redditi fondiari (escluso agrario), tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti. Sempre a decorrere dal 2011 viene introdotta a favore dei comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. Dal 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario mentre viene aumentata l'accisa erariale.
Comuni impegnati nella lotta all'evasione
A loro è assicurato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili "fantasma" ed è elevata al 50% la quota dei tributi statali ancora riconosciuta ai comuni. I comuni hanno accesso all'anagrafe tributaria, ma solo relativamente a: contratti di locazione, somministrazione di energia, servizi idrici e gas relativamente a immobili siti sul loro territorio,
Federalismo fiscale municipale
Con l'attuazione della delega al governo in materia di federalismo fiscale per il finanziamento dei comuni a decorrere dal 2014 saranno introdotte due nuove forme di imposizione municipale: una imposta municipale propria e una imposta municipale secondaria. Dal 2014 è attribuita ai comuni una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare, pari al 30 per cento.
Fondo perequativo per comuni e province
Viene istituito - nel bilancio dello Stato - per finanziare le spese di comuni e province, successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali.
Imposta di scopo
Entro il 31 ottobre 2011 è disciplinata da un decreto la revisione dell'imposta di scopo in modo da prevedere l'individuazione di ulteriori opere pubbliche. Resta fermo l'obbligo di restituzione del tributo in caso di mancato inizio dell'opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
Imposta di soggiorno
Comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte potranno istituire un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del proprio territorio. L'imposta sarà applicata con gradualità, fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno, in proporzione al prezzo. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali
Imposta municipale propria
E' istituita a decorrere dall'anno 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi a beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. L'imposta ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. Non si applica all'abitazione principale e sue pertinenze - classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, cantine, soffitte), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti) - ed è limitata a una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. La norma precisa che l'esclusione dall'imposta non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti). L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile ai sensi del Dlgs 504/1992. L'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento.
I comuni
Entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione - possono modificare, in diminuzione o in aumento, sino a 0,3 punti l'aliquota o fino a 0,2 punti percentuali l'aliquota ridotta alla metà nel caso in cui l'immobile sia locato. I soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono: il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. Il versamento si effettua in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda entro il 16 dicembre. È ammesso il pagamento annuale. A partire dal 1° gennaio 2015 l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dai comuni.
Imposta municipale secondaria
Viene introdotta dal 2014 con deliberazione del consiglio comunale per sostituire: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), l'imposta comunale sulla pubblicità (Icpdpa), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp). Il presupposto del tributo è l'occupazione del bene pubblico, demanio o patrimonio indisponibile dei comuni, spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari. Il soggetto passivo è colui che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è fatta con mezzi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario. L'imposta è determinata in base ai seguenti elementi: durata dell'occupazione; entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia e alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione e alla classe demografica del comune. E’ previsto un decreto per riordinare l'imposta di scopo e i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguarda alla superficie e alla rendita catastale degli immobili..
Sanzioni sugli immobili non dichiarati quadruplicate
Dal 1° maggio 2011 (per effetto del milleproroghe) gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per chi non fa emergere il proprio immobile sono quadruplicati. Il 75% dell'importo delle sanzioni è devoluto al comune dove è ubicato l'immobile
Tributi per trasferimento immobiliare
Entra in vigore dal 2014 la modifica della tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro: 9% per atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobiliari e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi; 2% se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, a eccezione della categoria catastale A1, A8 a A9 . In questi casi, comunque, l'imposta non può essere inferiore a mille euro. Gli atti assoggettati all'imposta sopra prevista e tutti gli atti direttamente conseguenti per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti da imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.