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Aliquota ordinaria al 21%
Iva L’Agenzia concede un ampio termine per le regolarizzazioni


In evidenza

Con la circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della nuova aliquota ordinaria del 21%, anche al fine di consentire ai contribuenti una più agevole gestione degli adempimenti.
Acconti e fatture anticipate
Nel caso in cui sia stata emessa fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo prima che si realizzassero i presupposti per l’imposizione, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o del pagamento.
Di conseguenza, gli acconti pagati entro il 16 settembre 2011, che hanno scontato l’aliquota del 20%, non dovranno subire regolarizzazioni; la maggiore aliquota del 21% sarà applicata alle fatture a saldo emesse o ad altri acconti pagati successivamente a tale data.
Inoltre, se anteriormente al 16 settembre è stata emessa una fattura anticipata, tale fattura resta assoggettata all’aliquota del 20% anche se la consegna del bene o il pagamento del servizio avvengono successivamente alla data indicata.

Fatture ad esigibilità differita
Per determinate operazioni, l’IVA diviene esigibile, anziché nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, all’atto del versamento del corrispettivo. L’obiettivo è quello di evitare che il fornitore sia debitore del tributo prima di aver incassato, in via di rivalsa, il relativo importo.
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Settori particolari
Regime speciale del margine: nel caso di metodo globale, la quota di margine da assoggettare al 20% e quella da assoggettare al 21% devono essere determinate proporzionalmente sulla base della operazioni effettuate entro il 16 settembre e di quelle effettuate successivamente.

Correzione di errori
L’Agenzia concede un periodo di tempo più ampio per regolarizzare le fatture emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto.

L’Agenzia ha chiarito che la regolarizzazione può avvenire senza sanzioni:

Per i contribuenti mensili: fino al 27 dicembre 2011 (scadenza acconto IVA) per le fatture emesse entro il mese di novembre;
fino al 16 marzo 2012 (termine di liquidazione annuale) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
Per i contribuenti trimestrali: fino al 27 dicembre 2011 (scadenza acconto IVA) per le fatture emesse entro il mese di settembre;
fino al 16 marzo 2012 (termine di liquidazione annuale) per le fatture emesse nel IV trimestre 2011.



Venerdi 25 Novembre 2011

Maurizio Salardi
Email: maurizio.salardi@asarva.org
Tel. 0332 256323
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