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Amministratori – Trattamento di fine mandato
Contabilità e assistenza fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito un importante chiarimento in merito alla deducibilità del trattamento di fine mandato riconosciuto agli amministratori di società affermando che, soltanto qualora il diritto all’indennità risulti da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, i relativi accantonamenti sono deducibili per competenza.
Diversamente, se il diritto al trattamento di fine mandato è riconducibile ad un atto successivo all’inizio del rapporto è ammessa la deduzione per cassa nel periodo d’imposta in cui avviene la corresponsione dell’indennità.


Riferimenti: Risoluzione Agenzia Entrate4 n. 211/E del 22.05.2008


Il compenso spettante all’organo amministrativo di una società per lo svolgimento delle proprie funzioni può essere determinato in misura fissa o variabile in proporzione agli utili conseguiti dalla società.
Per la società i compensi spettanti agli amministratori, sia in denaro che in natura, costituiscono componenti negativi di reddito deducibili ai sensi dell’art. 95, comma 5, TUIR, nel periodo di imposta in cui sono erogati (principio di cassa). Ciò rappresenta una deroga al principio generale di competenza proprio della determinazione del reddito d’impresa.
Spesso, in aggiunta al compenso, le società riconoscono agli amministratori il diritto ad una indennità di fine mandato (TFM) che costituisce una sorta di remunerazione differita dell’opera prestata.
In maniera sostanzialmente analoga a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, agli amministratori di società è garantita un’indennità da corrispondersi, appunto, alla cessazione del rapporto. Questa forma di remunerazione è lasciata alla libera negoziazione tra le parti.

Tassazione in capo all’amministratore
L’indennità di fine mandato spettante all’amministratore è soggetta a tassazione separata, “se il diritto all’indennità risulta da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”.
Generalmente il diritto all’indennità in argomento è previsto in sede di atto costitutivo o nella delibera assembleare di nomina dell’amministratore (pertanto in momento anteriore all’avvio del rapporto).
Ricorrendo la citata condizione, la tassazione separata è il regime “naturale” di tassazione dell’indennità TFM. La scelta per la tassazione ordinaria è rimessa all’Ufficio se valutata più conveniente per il contribuente.
In caso di tassazione separata la società deve operare, ai sensi dell’art. 24, comma 1, DPR n. 600/73 la ritenuta d’acconto nella misura del 20% dell’importo erogato, al netto dei contributi previdenziali (Gestione separata INPS) a carico dell’amministratore (1/3).
In mancanza della predetta condizione (come nel caso di delibera assembleare di attribuzione dell’indennità all’amministratore successiva a quella di nomina dello stesso), l’indennità percepita concorre integralmente, nell’anno della corresponsione, alla formazione del reddito complessivo del soggetto (tassazione ordinaria). La società deve applicare la ritenuta d’acconto relativa ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (aliquote per scaglioni). È dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS.

Deducibilità per la società
In merito alla deducibilità per la società delle somme spettanti agli amministratori a titolo di TFM, si deve segnalare l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 22.5.2008, n. 211/E.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate si fonda sul disposto dell’art. 105, comma 4, TUIR, in base al quale per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), d) e f), è ammessa la deduzione per competenza, in misura corrispondente alla quota maturata nell’esercizio, analogamente a quanto previsto per gli accantonamenti al fondo TFR dei dipendenti.
Ora, in forza del citato rinvio, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile, anche ai fini della deduzione per competenza degli accantonamenti da parte della società, la condizione secondo cui il diritto deve risultare da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Da ciò consegue quindi che:
- Se il diritto all’indennità a titolo di TFM a favore dell’amministratore risulta da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, la società può dedurre per competenza i relativi accantonamenti e per l’amministratore è possibile usufruire della tassazione separata nell’anno di percezione;
- Se tale condizione non è soddisfatta, e quindi il diritto all’indennità a titolo di TFM risulta da un atto di data successiva all’inizio del rapporto, la società può dedurre la somma erogata soltanto nell’anno di effettiva corresponsione.



Mercoledi 16 Luglio 2008

Michela Cancian
Email: cancian@asarva.org
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