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Assegni bancari: le nuove disposizioni
Fiscale Assegni bancari: le nuove disposizioni

» Dal 30.04.2008 gli assegni bancari non potranno essere rilasciati in forma libera, a meno che non sia espressamente richiesto dal correntista e salvo l’applicazione dell’imposta di bollo.

» Per gli assegni che potranno essere soggetti a girata è comunque prevista l’indicazione del codice fiscale del girante, mentre non è obbligatoria l’indicazione di quello del giratario se questi, al momento dell’incasso, è identificato come cliente della banca o di Poste Italiane o altrimenti identificato.

» Il Ministero dell’Economia ha fornito ulteriori precisazioni sulle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, definendo l’estinzione per tutti i libretti al portatore emessi prima del 30.04.2008 con saldo superiore a 5 mila euro; in alternativa, il loro saldo deve essere ridotto a una somma pari o inferiore a tale somma entro il 30.06.2009; inoltre, sottolinea la necessità dell’autocertificazione per la cessione di libretti.

» Le cambiali e i pagherò sono esclusi dalla nuova imposta di bollo di 1,50 euro prevista per gli assegni bancari, postali, circolari e per i vaglia postali o cambiari speciali, in quanto sono strumenti di credito e non mezzi di pagamento.


Venerdi 28 Marzo 2008

Michela Cancian
Email: cancian@asarva.org
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