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Attivitą di controllo: tante le novitą
Controlli in azienda Si responsabilizza il comportamento degli uffici locali, si ricorda agli ispettori la condotta irreprensibile nei confronti del contribuente, si parla di unificazione degli enti di controllo

Con una lettera del 5 maggio u.s., il Direttore dell'Agenzia afferma che correttezza ed efficienza dell'attività di controllo e di servizio resa dagli uffici non sono pure esortazioni, ma devono costituire un "obbligo preciso di condotta, la cui inosservanza è rilevante anche sotto il profilo disciplinare".
Dopo la lettera dello scorso ottobre 2010, è riconfermata la condanna dell'accanimento formalistico, dei comportamenti vessatori degli uffici e della visione distorta del "raggiungimento dell'obiettivo" nell'attività di controllo e accertamento. Si aggiunge un nuovo elemento, sul quale il Direttore è categorico: il comportamento dell'ufficio che impedisce o infrange la relazione di fiducia fra l'Agenzia e i cittadini è grave per le conseguenze cui dà luogo; "così saranno gravi le relative sanzioni, nessuna esclusa."
Lo scorso 13 maggio, però, è anche stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto denominato “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”. Il provvedimento è entrato in vigore il 14 maggio 2011.
Tra le innovazioni introdotte da tale provvedimento c'è anche l’unificazione dei controlli sulle imprese da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali.
Eccettuati i casi di controlli per salute, giustizia ed emergenza, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle micro, piccole e medie imprese, dovranno essere preventivamente programmati e coordinati tra i vari soggetti interessati.

Modalità e termini idonei a garantire la programmazione verranno fissati da un decreto interministeriale che regolerà anche il coordinamento degli accessi da parte di Agenzie fiscali, Guardia di Finanza, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e INPS.
Ciascuna Amministrazione dovrà informare preventivamente le altre dell’inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili agli altri enti.
Gli accessi della Guardia di Finanza dovranno essere eseguiti in borghese.

È stato espressamente previsto che gli accessi ispettivi siano svolti, al massimo, con cadenza semestrale. Il periodo di permanenza presso la sede del soggetto sottoposto a verifica non potrà essere superiore a quindici giorni quando si tratti di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.
Eventuali atti e provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni sopra descritte costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare.



Venerdi 17 Giugno 2011

Giuseppe Aletti
Email: aletti@asarva.org
Tel. 0332 256266
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