“Autocarri” equiparati alle autovetture
Autocarri Individuate le caratteristiche in base alle quale gli autocarri vengono assoggettati ad autovetture, ai fini sia delle imposte dirette che dell'IVA
Al fine di contrastare gli abusi legati all’immatricolazione come autocarro di veicoli, che comunque continuano a poter essere utilizzati per il trasporto privato di persone, sono state individuate le caratteristiche in presenza delle quali tali veicoli vengono assoggettati al regime proprio delle autovetture, ai fini sia delle imposte dirette che dell’IVA. L’individuazione è avvenuta tramite un apposito Provvedimento, emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, in data 6 dicembre e pubblicato sulla G.U. del 13 dicembre 2006.
I criteri di individuazione dei veicoli
Detto provvedimento, al comma 1, individua tali veicoli in quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1 (cioè autocarri), abbiano codice di carrozzeria F0, quattro o più posti, e un rapporto tra la potenza del motore (Pt) espressa in KW e la portata (P) del veicolo ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (t), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la seguente formula:
Pt (Kw)
I = ---------- > = 180
Mc - T (t)
Per l’applicazione della formula occorrerà consultare il libretto di immatricolazione per l’individuazione dei dati. La loro collocazione è diversa in relazione al vecchio o nuovo libretto UE.
Nel primo caso la portata P si ottiene operando per differenza tra la massa complessiva identificata dalla sigla “Mc” e la tara, individuata dalla sigla “T”, quindi proprio secondo la formula indicata nel provvedimento.
Nel secondo caso, invece, ossia di libretto UE, a pagina 3 dello stesso è direttamente indicata la portata P, e cioè il valore da indicare nel denominatore della formula.
Al fine di verificare se il provvedimento ha potenzialmente raggiunto l’obiettivo prefissato si è provveduto ad applicare la formula approvata ad alcuni casi concreti di autoveicoli con quattro o più posti, immatricolati come autocarri, ottenendo i risultati indicati nella tabella che segue.
TAB. 1 - ESEMPI DI APPLICAZIONE
DELLA FORMULA A CASI CONCRETI |
GRAND CHEROCHE cilindrata 2987
|
GRAND CHEROCHE cilindrata 2499
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FIAT DOBLO cilindrata 1910
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Pt (Kw)
---------
Mc - T |
160
-------
0,545 |
= 294 |
Pt (Kw)
---------
Mc - T |
105
-------
0,500 |
= 210
|
Pt (Kw)
---------
Mc - T |
74
-------
0,480 |
= 154
|
Si può quindi trarre la conclusione che vengono penalizzati dal provvedimento gli autoveicoli che evidenziano una bassa portata rispetto alla potenza.
Il provvedimento in esame, poi, dispone al comma 2 che con successivi provvedimenti, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, potranno essere individuati:
- I veicoli per i quali si disapplica il provvedimento, nei casi in cui, comunque, non sia consentito il trasporto privato di persone;
- I veicoli ai quali invece si estende l'applicazione del provvedimento, in quanto, pur non rientrando nei parametri, consentono comunque l'utilizzo per il trasporto privato di persone.
Gli effetti del provvedimento ai fini delle imposte dirette
Ai fini delle imposte sui redditi si renderà applicabile il citato comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del TUIR, già in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2006, trattando il veicolo come una autovettura a tutti gli effetti.
Alla luce della modifica al trattamento fiscale delle autovetture, gli autoveicoli acquisiti nel corso del 2006, come le spese ad essi afferenti, non saranno deducibili, così come non saranno più deducibili le quote di ammortamento afferenti a beni acquistati negli anni precedenti.
Gli effetti del provvedimento ai fini dell’Iva
Ai fini dell’Iva, la disposizione in esame deve essere letta unitamente a quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia CE in merito alla detraibilità dell’Iva sulle autovetture. Almeno fino a quando non sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea l’autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ad individuare una percentuale forfetaria di detrazione, il regime di detrazione degli autoveicoli individuati dalla lettera c) del citato articolo 19-bis1 e delle spese ad essi afferenti indicati dalla successiva lettera d) è quello proprio di qualsiasi altro bene afferente all’attività in base alle regole generali, cioè l’inerenza del bene.