Autotrasporto: definito il credito d’imposta per il 2010
Credito d'imposta Lo comunica l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del Direttore del 13 agosto
Con il provvedimento in oggetto, è stata determinata la misura del credito d’imposta corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010 a favore degli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. Inoltre, con risoluzione n. 81/E del 16 agosto 2010, l’Agenzia delle entrate ha istituito il relativo codice tributo.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
» Per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 38,50% dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010 per ciascun veicolo.
» Per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 77% dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010 per ciascun veicolo.
Si sottolinea che la quantificazione del credito d’imposta è effettuata sulla base dell’importo effettivamente pagato relativamente all’anno 2010.
Si ritiene che, nel caso di pagamenti per periodi “a cavallo” o in caso di acquisto del veicolo in corso d’anno, la percentuale del credito d’imposta vada calcolata soltanto sui dodicesimi di tassa automobilistica relativa all’anno 2010, ancorché pagati in altra annualità (2009) ed eliminando dal calcolo i ratei relativi all’annualità successiva (2011).
ESEMPI
1 In caso di tassa automobilistica pagata per un veicolo nuovo per il periodo febbraio 2010-gennaio 2011, il credito d’imposta deve essere calcolato su 11/12esimi dell’importo, in quanto relativi al 2010, eliminando dal calcolo il rateo (un dodicesimo) pagato per l’annualità 2011.
2 Si ipotizzi, invece, che la tassa automobilistica sia stata corrisposta per il periodo febbraio 2009-gennaio 2010, e successivamente per il periodo febbraio 2010-gennaio 2011. Il credito d’imposta dovrà essere calcolato su un importo costituito da 11/12esimi della prima somma (febbraio 2009-gennaio 2010) e 11/12esimi della seconda somma (febbraio 2010-gennaio 2011).
Poiché per la seconda annualità potrebbero esservi stati degli aumenti della tassa di circolazione, è necessario effettuare il calcolo dei ratei in quanto l’importo su cui computare il credito, di fatto, potrebbe non coincidere con la somma pagata nell’anno.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese autorizzate all’attività di autotrasporto merci relativamente ai veicoli di massa non inferiore a 7,5 tonnellate. Si ritiene che il legislatore abbia voluto riferirsi esclusivamente all’autotrasporto merci in conto terzi.
ADEMPIMENTI
Il paragrafo 3 del Provvedimento, subordina la fruizione del credito ai seguenti adempimenti:
a) preventiva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
b) indicazione nella dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione (a) è attestato che il soggetto:
» non versa in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 ovvero che le condizioni di difficoltà hanno avuto inizio successivamente a tale data;
» non rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea;
» di beneficiare del credito d’imposta nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all’articolo 3 DPCM 3 giugno 2009 e degli aiuti “de minimis”.
L’adempimento di cui alla lettera b), avente finalità di monitoraggio della spesa, consiste nella indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato.
TRATTAMENTO FISCALE DEL CREDITO
La norma istitutiva prevede, espressamente, che il credito in oggetto non concorre alla formazione della base imponibile dell’IRAP e delle imposte dirette e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.