La cosiddetta “manovra estiva” ha istituito, a favore degli autotrasportatori, un credito d’imposta corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato come tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a tonnellate 7,5 posseduto e utilizzato per l’attività di autotrasporto. Rinviando all’emanazione di un apposito provvedimento per la determinazione della misura del credito d’imposta.
Con il provvedimento dell’8 ottobre u.s., protocollo n. 146981/2008, il Direttore dell’Agenzia ha fornito le necessarie indicazioni relativamente alla misura del credito d’imposta e agli adempimenti necessari per la fruizione del medesimo. Inoltre, con risoluzione n. 376/E, l’Agenzia delle entrate ha istituito il relativo codice tributo.
Misura del credito d’imposta
Per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 35% dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo. Per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate il credito d’imposta è stabilito nella misura del 70% dell’importo pagato, quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo.
In sintesi:
| Massa massima complessiva | Credito d’imposta |
La percentuale è applicata sulla tassa automobilistica pagata per l’anno 2008 per ciascun veicolo. |
| Tra 7,5 e 11,5 tonnellate |
35% | |
| Oltre 11,5 tonnellate |
70% |
Si sottolinea che la quantificazione del credito d’imposta è effettuata sulla base dell’importo effettivamente pagato relativamente all’anno 2008.
Si ritiene, quindi, che nel caso di pagamenti per periodi “a cavallo”, o in caso di acquisto del veicolo in corso d’anno, la percentuale del credito d’imposta vada calcolata soltanto sui dodicesimi di tassa automobilistica relativa all’anno 2008, ancorché pagati in altra annualità (2007) ed eliminando dal calcolo i ratei relativi all’annualità successiva (2009).
Ad es: In caso di tassa automobilistica pagata per un veicolo nuovo per il periodo febbraio 2008-gennaio 2009, il credito d’imposta deve essere calcolato su undici dodicesimi dell’importo, in quanto relativi al 2008, eliminando dal calcolo il rateo (un dodicesimo) pagato per l’annualità 2009.
Si ipotizzi, invece, che la tassa automobilistica sia stata corrisposta per il periodo febbraio 2007-gennaio 2008, e successivamente per il periodo febbraio 2008-gennaio 2009. Il credito d’imposta dovrà essere calcolato su un importo costituito da un dodicesimo della prima somma (febbraio 2007-gennaio 2008) e undici dodicesimi della seconda somma (febbraio 2008-gennaio 2009). Poiché per la seconda annualità potrebbero esservi stati degli aumenti della tassa di circolazione, è necessario effettuare il calcolo dei ratei in quanto l’importo su cui computare il credito, di fatto, potrebbe non coincidere con la somma pagata nell’anno.
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta in argomento è riconosciuto alle imprese autorizzate all’attività di autotrasporto merci, relativamente ai veicoli di massa non inferiore a 7,5 tonnellate.
Si ritiene, sentita anche Confartigianato Trasporti, che il legislatore abbia voluto riferirsi esclusivamente all’autotrasporto merci in conto terzi.
(1 > Art. 83 bis c. 26 DL 112/2008)
Quanto sopra si evince, pur nella genericità della formulazione letterale della norma, dalla ratio del provvedimento e dalle motivazioni dello stesso, che fanno riferimento ad interventi e disposizioni normative relative agli autotrasportatori di cose per conto terzi.
Limite di fruizione del credito d’imposta
Il provvedimento chiarisce che il credito in oggetto può essere fruito nei limiti del “de minimis” consentito dall’Unione europea per il settore del trasporto su strada, cioè nel limite complessivo di euro 100.000 a favore della medesima impresa nell’arco di tre esercizi.
Adempimenti
Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato.
Trattamento fiscale del credito
La norma istitutiva prevede, espressamente, che il credito in oggetto non concorre alla formazione della base imponibile dell’IRAP e delle imposte dirette e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Codice tributo
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 376/E del 9 ottobre 2008, ha istituito il codice tributo 6809, denominato “credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008, in favore delle imprese di autotrasporto – articolo 83 bis, comma 26, decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato AAAA, con l’anno 2008 per il quale il credito è concesso.
Scadenziario
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