Beni dell’impresa: pronta la comunicazione
Beni dell'impresa I dati anagrafici dei familiare dell’imprenditore o dei soci che hanno in godimento beni dell’impresa debbono essere inviati all’Agenzia delle Entrate. Termine ultimo fissato al 31 marzo
E’ stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, con cui sono stati stabiliti modalità e termini per l’effettuazione della comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a familiari dell’imprenditore o a soci.
In evidenza
Si segnala che la comunicazione riguarda i beni dati in uso gratuito o verso corrispettivo al socio o familiare, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia inferiore o meno al valore di mercato.
Inoltre, la comunicazione è retroattiva e deve essere effettuata, entro il 31 marzo 2012, anche per i beni concessi in godimento in periodi d’imposta precedenti.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TRASMISSIONE
L’obbligo di comunicazione è assolto dai soggetti che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva.
In via alternativa, la comunicazione può essere trasmessa, oltre che dall’impresa concedente il bene, dai soci o familiari dell’imprenditore.
Si segnala che nel provvedimento in oggetto viene ampliata, rispetto al dettato normativo, la platea dei soggetti beneficiari interessati dalla disposizione: infatti, vengono inclusi anche i familiari dei soci e i soci o loro familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
I BENI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione deve essere effettuata:
> per ogni bene concesso in godimento, nel periodo d’imposta, dall’imprenditore ai familiari o soci o familiari di questi ultimi, compresi i soci e loro familiari di altra società appartenenti al medesimo gruppo;
> per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo nei confronti della società concedente. Si ritiene siano esclusi dal monitoraggio i finanziamenti o capitalizzazioni se non sussistono beni concessi in godimento ai soci in godimento.
> per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, quindi anche se concessi in godimento in periodi d’imposta precedenti.
I beni da monitorare sono individuati in:
1. autovetture;
2. altri veicoli;
3. unità da diporto;
4. aeromobile;
5. immobili;
6. altri beni diversi dai precedenti solo se di valore uguale o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I soggetti obbligati trasmettono le comunicazioni telematicamente.
TERMINI
La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento.
Per i beni per i quali nel periodo d’imposta precedente è cessato il diritto di godimento, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta anteriori all’anno di prima applicazione (2012), la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012. In pratica, entro il 31 marzo p.v. va effettuata la comunicazione anche se per i beni il godimento è cessato entro il 31 dicembre 2011.
SANZIONI
E’ prevista la sanzione da applicarsi nel caso di omessa presentazione della comunicazione, o nel caso di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri: in tal caso, a carico dell’impresa concedente, in solido con il socio/familiare utilizzatore, è prevista una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo. In luogo della sanzione proporzionale sopraindicata, è prevista una sanzione fissa, da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 2.065,83, qualora la comunicazione sia stata omessa, o presentata con dati incompleti o non veritieri, ma l’impresa concedente non abbia dedotto i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento, e i soci o familiari utilizzatori abbiano tassato, come reddito diverso, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo relativo al godimento dei beni.
E’ stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, con cui sono stati stabiliti modalità e termini per l’effettuazione della comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a familiari dell’imprenditore o a soci.