Beni di società e imprese: i nuovi vincoli per l’utilizzo da parte di soci e familiari.
Fisco Riguarda i beni oltre i 3.000 euro a partire da immobili e autovetture. Cambiano alcuni aspetti fiscali per il socio o familiare e per l’impresa.
L’art. 2 D.L. 138/2011 ha introdotto, dal 2012, una specifica disciplina finalizzata a contrastare il fenomeno dell’utilizzo, da parte di soci o familiari, di beni formalmente intestati a società o imprese individuali.
La norma prevede, infatti, la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. Inoltre, per la società o impresa individuale, i costi relativi a beni concessi in godimento a titolo gratuito o a corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato diventano indeducibili.
È previsto, infine, un nuovo obbligo comunicativo all’Agenzia delle Entrate, riguardante i dati relativi ai beni concessi in godimento, da parte della società/impresa individuale o del socio/ familiare e relativi ai finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti della società. La comunicazione deve essere effettuata, a regime, entro il 31.03 dell’anno successivo quello di riferimento. in relazione ai beni per i quali il godimento permane, e i finanziamenti e le capitalizzazioni sono in corso, al 17.09.2011 il termine è stato prorogato al 15.10.2012
Oggetto di analisi sono: tutti i beni di valore pari o superiore a 3.000€. al netto dell’iva i più comuni: immobili, autovetture, altri veicoli, unità da diporto.
Per le società dovranno inoltre essere riepilogati tutti i finanziamenti o capitalizzazioni realizzati nei confronti della società nel periodo di imposta.
| Soggetti coinvolti |
| Società |
Impresa individuale |
Concede in godimento a titolo personale
l’utilizzo di un bene di impresa |
A titolo gratuito o a corrispettivo inferiore
al valore di mercato |
| Socio della società |
Familiare dell’imprenditore o del socio |
Aspetti fiscali
|
| Per il socio o familiare utilizzatore |
Per l’impresa concedente |
| Differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo pattuito |
Costi relativi ai beni dell’impresa concessi ad un valore annuo inferiore al valore di mercato non sono ammessi in deduzione (escluse le autovetture con deduzione limitata Art. 164 Tuir) |
| Costituisce reddito diverso del socio o familiare utilizzatore |
ACCONTI 2012
Nella determinazione degli acconti dovuti per il 2012 si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove aliquote.
La Crcolare dell’Agenzia delle Entrate del 15.06.2012 precisa che in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza circa l’applicazione della normativa il contribuente che non ha applicato la disposizione in occasione della prima rata di acconto può regolarizzare il minor versamento in sede di seconda rata con la maggiorazione degli interessi, senza sanzioni.
La Confartigianato si è attivata per contrastare l’applicazione della norma all’imprenditore individuale e si attiverà per contestare interpretazioni non conformi al disposto normativo.