Black List: niente sanzioni in caso di violazioni nella compilazione
Black List Lo definisce la circolare n. 54/E dell’Amministrazione finanziaria
Con la Circolare n. 54/E del 28 ottobre 2010, è stato chiarito che in sede di controllo, l’Amministrazione finanziaria non applicherà sanzioni in caso di violazioni concernenti la compilazione della comunicazione “black list” relativa al trimestre luglio-settembre 2010, o ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2010. La moratoria delle sanzioni si applicherà se, entro il 31 gennaio 2010, saranno inviati i modelli di comunicazione integrativa (barrando l’apposita casella presente nel modello) relativi a tali periodi. E’ tuttavia indispensabile aver regolarmente inviato nei termini i modelli originari. In generale, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di invio della comunicazione, o di dati incompleti o non veritieri presenti all’interno di essa, si applica la sanzione prevista in caso di omessa comunicazione ( da € 258 a € 2.065), elevata al doppio e, quindi, da € 516 a € 4.30. Pertanto, è necessario che i contribuenti provvedano ad inviare comunque le comunicazioni “black list” rispettando le scadenza stabilite anche se con dati incompleti, o irregolari, a causa di problemi nell’estrazione dei dati contabili.