Black List: i nuovi elenchi di clienti e fornitori
Elenco clienti e fornitori Le nuove misure di monitoraggio contro le frodi fiscali finanziarie
Nell’ambito del DL n. 40/2010, c.d. “Decreto incentivi”, sono state tra l’altro introdotte alcune misure di monitoraggio delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi c.d. “black list” volte a contrastare le frodi fiscali e finanziarie nazionali ed internazionali, operate anche nella forma dei c.d. “caroselli” e delle “cartiere”, considerato che, secondo quanto affermato nella Relazione illustrativa al citato Decreto, “l’esperienza degli ultimi anni dimostra … come tali territori siano stati spesso utilizzati come mero schermo di operazioni finalizzate all’evasione dell’IVA”.
Le nuove disposizioni si affiancano, tra l’altro, a quelle già previste:
• dall’art. 110, commi da 10 a 12-bis, TUIR che subordina la deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente agli acquisti di beni e servizi effettuati da un soggetto fiscalmente domiciliato in Paesi o territori extra-UE a fiscalità privilegiata alla prova che l’impresa estera
svolga prevalentemente un’attività commerciale ai sensi dell'art. 2195, C.c. ovvero, in alternativa che le operazioni siano state effettivamente eseguite e che le stesse rispondano ad un interesse economico effettivo, salva la possibilità di richiedere preventivamente il parere dell’Agenzia delle Entrate;
• dall’art. 12, DL n. 78/2009 che introduce una presunzione, suscettibile di prova contraria, secondo la quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Paesi c.d. “black list” in violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW del mod. UNICO sono considerati costituiti mediante redditi non assoggettati a tassazione.
Negli ultimi anni è stata infatti intensificata l’attività di contrasto all’evasione internazionale, come
evidenziato anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.4.2010, n. 20/E contenente gli indirizzi operativi per il 2010 diretti alla “prevenzione e contrasto all’evasione”.
Alla luce di tali obiettivi di monitoraggio, il citato DL n. 40/2010 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi c.d. “black list”, incrementando ulteriormente gli adempimenti posti a carico degli operatori nazionali che intrattengono rapporti economici con gli operatori di tali Paesi. Infatti, l’art. 1, comma 1 prevede che:
“… i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all’Agenzia delle Entrate … tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede,residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 … e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001
…”.
Per effetto di tale disposizione, il soggetto passivo IVA italiano che intrattiene rapporti con operatori residenti nei predetti Paesi è tenuto a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate.
Le modalità ed i termini di effettuazione di tale comunicazione sono stati individuati dal MEF con il Decreto 30.3.2010, pubblicato sulla G.U. 16.4.2010, n. 88.
La comunicazione va presentata utilizzando un apposito modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate con un Provvedimento da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 30.3.2010.
Il nuovo obbligo presenta aspetti similari all’adempimento relativo ai modd. Intra, previsto a carico degli operatori nazionali che intrattengono rapporti economici con soggetti comunitari.
SOGGETTI INTERESSATI
L’obbligo della comunicazione in esame interessa i soggetti passivi IVA italiani (imprese e professionisti) che effettuano operazioni con soggetti passivi che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi c.d. “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001.
OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE
Secondo quanto disposto dall’art. 1, DM 30.3.2010, la comunicazione va effettuata con riguardo alle seguenti operazioni attive / passive:
• cessioni di beni;
• prestazioni di servizi rese;
• acquisti di beni;
• prestazioni di servizi ricevute.
In particolare, nella comunicazione devono essere riportati i dati delle operazioni registrate o soggetta a registrazione ai fini IVA, imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA.
La comunicazione riguarda, ad esempio, le operazioni non imponibili (ex artt. 8, 9, ecc. DPR n. 633/72) e le prestazioni di servizi rese / ricevute “generiche” ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.
Dalla formulazione della norma il monitoraggio dovrebbe interessare anche le operazioni effettuate con applicazione dell’IVA in Italia ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72 e le importazioni.
È opportuno che sia specificato tale aspetto in considerazione del fatto che tali operazioni non determinano evasione d’imposta. Infatti, le prime sono soggette ad IVA in Italia e per le seconde la relativa IVA è riscossa in Dogana.
La comunicazione interessa esclusivamente le operazioni poste in essere con soggetti passivi IVA residenti in Paesi c.d. “black list” e pertanto non devono essere segnalate le operazioni effettuate con committenti esteri non soggetti passivi IVA (soggetti privati).
IPOTESI DI ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO
L’obbligo in esame può, in alcune ipotesi, essere escluso. Infatti, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato art. 1, con un apposito Decreto ministeriale potranno essere escluse dall’adempimento le operazioni effettuate:
• con soggetti residenti in specifici Paesi appartenenti alla black list;
• con soggetti che, nei Paesi appartenenti alla black list, svolgono specifiche attività.
IPOTESI DI ESTENSIONE DELL’OBBLIGO
Il citato Decreto ministeriale può altresì disporre l’estensione dell’obbligo di monitoraggio alle operazioni con soggetti di Paesi “non black list” ovvero a specifici settori di attività o a particolari tipologie di soggetti.
Non dovrebbero essere interessati dall’estensione dell’obbligo in esame gli Stati UE, considerato che le operazioni intervenute con i soggetti comunitari sono già oggetto di monitoraggio attraverso la compilazione dei modd. Intra.
ELENCO DEI PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA ("BLACK LIST")
Come accennato, l’obbligo di monitoraggio interessa le operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi c.d. black list “di cui al Decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 … e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 …”.
Dalla “combinazione” delle due predette liste, la prima di cui al DM 4.5.99 utilizzabile per presumere la residenza in Italia di cittadini italiani emigrati in uno dei Paesi in essa presente e la seconda di cui al DM 21.11.2001 utilizzabile per l’applicazione del regime delle società estere
controllate e collegate (c.d. CFC), risulta che, agli effetti del nuovo obbligo di comunicazione, sono considerati “black list” i seguenti Paesi...clicca per scaricare l'elenco >>>
Come si può notare dal predetto elenco:
• alcuni Paesi sono presenti in entrambe le liste (Stati non evidenziati da alcun asterisco). In tal caso, le operazioni poste in essere con i soggetti ivi residenti sono interessate al monitoraggio;
• alcuni Paesi (evidenziati con l’asterisco) sono presenti solo nell’una o nell’altra lista. Così:
– San Marino e Taiwan sono presenti solo nella lista ex DM 4.5.99;
– Angola, Corea del Sud, Giamaica, Guatemala, Herm, Kenia, Kiribati, Isole Vergini statunitensi, Lussemburgo, Nuova Caledonia, Portorico, Salomone e Sant’Elena sono presenti solo nella lista ex DM 21.11.2001.
Per i Paesi individuati soltanto nella lista ex DM 21.11.2001, considerati paradisi fiscali esclusivamente con riguardo alle operazioni poste in essere con specifici soggetti (è il caso, ad esempio, del Lussemburgo, considerato Paese c.d. “black list” solo per le operazioni effettuate
con società holding di cui alla Legge 31.7.29) si pone la questione se la comunicazione debba essere effettuata soltanto se le operazioni sono svolte con i predetti soggetti ovvero se la stessa riguardi tutte le operazioni effettuate con gli operatori residenti in tali Paesi, a prescindere dall’attività da questi ultimi esercitata.
Va evidenziato che in altre occasioni in cui l’applicazione di specifiche disposizioni è stata collegata all’appartenenza di un operatore ai Paesi c.d. black list di cui DM 21.11.2001 a prescindere dalle limitazioni in esso contenute, il Legislatore lo ha espressamente esplicitato (è il
caso, ad esempio delle norme in materia di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero ex DL n. 78/2009, applicabili con riguardo ai Paesi a regime fiscale privilegiato individuati nel citato DM “senza tener conto delle limitazioni ivi previste”).
In mancanza di tale specifico riferimento, si può desumere che l’obbligo della comunicazione in esame dovrebbe riguardare esclusivamente le operazioni poste in essere con gli operatori che esercitano / non esercitano determinate attività. In base a tale interpretazione risulterebbe, ad esempio, che le operazioni intrattenute con soggetti residenti in Lussemburgo dovranno essere comunicate soltanto se la società estera è una holding ex Legge 31.7.29 ovvero che le operazioni intrattenute con soggetti residenti nel Principato di Monaco saranno oggetto di monitoraggio solo se l’operatore estero non è una società che realizza almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
Sul punto è necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE
In merito alla periodicità di presentazione della comunicazione in esame l’art. 2, DM 30.3.2010
prevede regole pressoché analoghe a quelle disposte con riguardo ai modd. Intra.
Infatti, la periodicità di presentazione di ciascuna comunicazione è così individuata:
TRIMESTRALE Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di € 50.000.
MENSILE Soggetti che non si trovano nelle predette condizioni.
INIZIO ATTIVITÀ DA MENO DI 4 TRIMESTRI
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 4 trimestri la presentazione della comunicazione dovrà essere effettuata con periodicità trimestrale, a condizione comunque che il suddetto limite (€ 50.000) non sia superato nel trimestre in corso e in quelli precedenti.
SUPERAMENTO DEL LIMITE NEL CORSO DI UN TRIMESTRE
I soggetti trimestrali che nel corso di un trimestre superano il suddetto limite (€ 50.000), a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento dovranno provvedere alla presentazione della comunicazione con periodicità mensile.
Relativamente ai mesi già trascorsi è richiesta la presentazione di una comunicazione appositamente “contrassegnata”.
PERIODICITÀ MENSILE “PER SCELTA”
I soggetti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale possono scegliere di presentare la comunicazione con periodicità mensile.
Tale scelta vincola alla presentazione mensile per l’intero anno.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La comunicazione va presentata all’Agenzia delle Entrate:
• esclusivamente in via telematica;
• ntro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
Nella comunicazione vanno indicati, come disposto dall’art. 4 del citato Decreto, i seguenti dati:
• codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione
• numero di codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione da parte dello Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato. In mancanza, va indicato “altro codice identificativo”;
• se il soggetto estero è una persona fisica: ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la stessa è stabilita, residente o domiciliata
• se il soggetto estero non è una persona fisica: denominazione o ragione sociale, sede legale, o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato
• periodo di riferimento della comunicazione
• importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinguendo tra operazioni imponibili,non imponibili, esenti e non soggette a IVA, al netto delle relative note di variazione. Tali informazioni vanno riportate distintamente per ciascuna controparte con cui le operazioni sono state poste in essere
• per le operazioni imponibili: importo complessivo e relativa IVA. Tali informazioni vanno riportate distintamente per ciascuna controparte con cui le operazioni sono state poste in essere
• per le note di variazione emesse e ricevute relative a precedenti annualità: importo complessivo e relativa IVA. Tali informazioni vanno riportate distintamente per ciascuna controparte con cui le operazioni sono state poste in essere
Nella comunicazione devono essere incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento.
DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
L’obbligo di presentazione della comunicazione decorre dalle operazioni effettuate dall’1.7.2010.
Di conseguenza, con riguardo ai soggetti tenuti all’obbligo con periodicità mensile, considerato che l’adempimento va posto in essere entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, la prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31.8.2010.
REGIME SANZIONATORIO
Nell’ipotesi di:
• omissione della comunicazione;
• comunicazione con dati incompleti;
• comunicazione con dati non veritieri;
è prevista l’applicazione del doppio della sanzione di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/97.
Va evidenziato che, poiché il rinvio a tale ultima disposizione è generico, non è chiaro se la sanzione applicabile sia il doppio di quella prevista dal comma 1 (da € 258 a € 2.065) ovvero di quella prevista dal comma 4 del citato art. 11 (da € 516 a € 1.032).
Per espressa previsione normativa nelle predette ipotesi non operano le disposizioni di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97 in materia di cumulo giuridico, in base alle quali, in presenza di una pluralità di violazioni, viene applicata la sanzione più elevata.
Di conseguenza, al sussistere di più violazioni relative agli obblighi di comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi c.d. “black list” sarà applicata una distinta sanzione per ciascuna violazione commessa.