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“BLACK LIST”: proroga al 2 novembre 2010
Black List La nuova scadenza interessa le comunicazioni relative ai mesi di luglio e agosto

Il D.M. 5 agosto 2010 ha rinviato al 2 novembre, per i soggetti con cadenza mensile, l’adempimento delle comunicazioni “black list” relativo ai mesi di luglio e agosto in scadenza, rispettivamente, a fine agosto e settembre.

GLI EFFETTI DELLA PROROGA (art. 4)
L’articolo 1, comma 1, Decreto legge 40/2010, convertito in legge 73/2010, ha previsto che i soggetti passivi IVA comunichino telematicamente all’Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti “black list” di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001.
Per effetto di tale disposizione, i soggetti passivi IVA italiani hanno quindi l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni, le prestazioni di servizi, gli acquisti di beni e servizi.
La proroga consentirà all’Agenzia delle entrate di emanare una circolare esplicativa a commento del nuovo adempimento come pure di mettere a disposizione degli operatori un software per l’invio delle nuove comunicazioni.
La periodicità di presentazione della comunicazione è:
» trimestrale (per i soggetti che negli ultimi 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni non hanno superato il limite trimestrale di euro 50.000). Tali soggetti possono comunque optare per la presentazione con periodicità mensile;
» mensile (per i soggetti che non si trovano nelle predette condizioni).
La comunicazione va presentata telematicamente entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento della comunicazione.
Entro il 2 novembre 2010 (il 31 ottobre ed il successivo 1° novembre 2010 sono giorni festivi) deve essere effettuata la prima trasmissione della comunicazione in oggetto per i soggetti con periodicità trimestrale (tale scadenza, si ricorda, non ha subito slittamenti).

ESCLUSIONE TERRITORIALE DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE (art. 1)
Dagli elenchi dei paesi “black list” sono stati eleminati Cipro, Corea del Sud e Malta.

MODIFICHE DELL’ADEMPIMENTO PER ALCUNI SETTORI DI ATTIVITA’ (art. 2 e 3)
Prevista anche l’esclusione dall’obbligo di comunicazione per le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini IVA (sempreché il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis DPR 633/72). Tale esclusione si applica alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010. Qualora, nell’ambito delle attività esenti vengano effettuate operazioni imponibili, rimane fermo l’obbligo di comunicazione.
Il successivo articolo 3 del decreto 5 agosto 2010, prevede invece un ampliamento dell’obbligo di comunicazione: con effetto dal 1° settembre 2010, sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni di servizi da e verso paesi “black list”, escluse da IVA per mancanza del requisito di territorialità.



Martedi 21 Settembre 2010

Maurizio Salardi
Email: salardi@asarva.org
Tel. 0332 256323
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