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Cessione di veicoli:
trattamento Iva applicabile
Cessioni dei veicoli Chiarimenti da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze sul trattamento necessario da applicare alla cessione dei veicoli

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto chiarendo quale trattamento è necessario applicare alla cessione dei veicoli:
  • Per i quali si è richiesto il rimborso dell’IVA tramite apposita istanza;
  • Acquistati con una limitazione nella percentuale di Iva detratta per i quali non si è presentata domanda di rimborso dell’IVA non detratta.
Nella risposta all’interrogazione parlamentare 19.9.2007, n. 5-01451 viene specificato quanto segue:

“… l’Agenzia delle entrate ha fatto presente che, in base all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia (causa C-291/92), nel sistema dell’IVA deve ritenersi insito il principio secondo cui per la rivendita di beni che sono stati destinati in parte ad uso privato e in parte ad uso professionale, e per i quali l’IVA sull’acquisto è stata detratta solo sulla parte riferibile all’uso professionale, la base imponibile è limitata alla percentuale dell’imponibile corrispondente a tale utilizzo, dovendo ritenersi che per la restante parte il cedente opera quale privato consumatore.
Pertanto, le richiamate disposizioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007 trovano applicazione limitatamente alle rivendite di veicoli acquistati rivenduti entro il 13 settembre 2006, con limitato diritto alla detrazione, per i quali è chiesto rimborso forfetario della maggior IVA detraibile”.

Tenendo presente il regime di detrazione applicato all’atto dell’acquisto/importazione e la richiesta o meno del rimborso dell’IVA a credito non detratta, si possono riscontrare le seguenti fattispecie.

Veicoli acquistati/importati fino al 31.12.2000
Alle cessioni delle autovetture, motocicli e ciclomotori acquistati / importati fino al 31.12.2000 è applicabile l’art. 10, n. 27-quinquies, DPR n. 633/72 in base al quale se l’IVA relativa all’acquisto/importazione di un bene è risultata totalmente indetraibile, la successiva cessione costituisce un’operazione esente.

Veicoli acquistati/importati dall’1.1.2001 al 31.12.2002
Per i veicoli acquistati/importati dall’1.1.2001 al 31.12.2002, in relazione ai quali la detrazione era ammessa in misura pari al 10% (per i quali non è possibile richiedere il rimborso dell’IVA non detratta ai sensi del DL n. 258/2006), all’atto della successiva cessione la base imponibile va assunta in misura corrispondente al 10%.

Veicoli acquistati/importati dall’1.1.2003 al 31.12.2005
In relazione ai veicoli acquistati / importati dall’1.1.2003 al 31.12.2005:
> La detrazione era ammessa in misura pari al 10%;
> La successiva cessione costituisce un’operazione imponibile con applicazione dell’IVA sul 10%, come sopra illustrato.
Per tali veicoli è stato possibile richiedere il rimborso della maggiore IVA detraibile pari al 30%, corrispondente alla differenza tra il 40% (percentuale forfetaria) e il 10% (IVA detratta). Il trattamento della successiva cessione di tali veicoli si differenzia, quindi, a seconda che sia o meno richiesto il rimborso.

Non è richiesto il rimborso
Se i veicoli in esame non sono inclusi nell’istanza di rimborso, resta valida la detrazione del 10% sull’acquisto/importazione originariamente operata. Pertanto:
> Se gli stessi sono stati già ceduti con applicazione dell’IVA sul 10%, non è necessario modificare il trattamento della cessione;
> Se gli stessi verranno ceduti successivamente, l’operazione rientrerà nel disposto del citato art. 30, comma 5, con applicazione dell’IVA sul 10%.

E’ richiesto il rimborso
Nel caso in cui per i veicoli in esame si richieda il rimborso della maggiore IVA detraibile:
> Se ceduti entro il 13.9.2006, è necessario indicare direttamente nel modello di istanza la variazione corrispondente all’imposta applicata sul 90% (quota non assoggettata ad IVA all’atto della cessione) a riduzione dell’IVA spettante a rimborso;
> Se ceduti successivamente, dovrà essere emessa fattura con applicazione dell’IVA sul 40% del corrispettivo di vendita.

Veicoli acquistati/importati dall’1.1.2006 al 13.9.2006
A seguito dell’aumento, dal 2006, della percentuale di detrazione (15%) è stato stabilito che in sede di successiva cessione del veicolo la base imponibile è determinata in misura pari al 15%. In relazione ai veicoli in esame è possibile richiedere il rimborso della maggiore IVA detraibile pari al 25%, corrispondente alla differenza tra il 40% (percentuale forfetaria) e il 15% (IVA detratta), e pertanto il trattamento della successiva cessione si differenzia a seconda che sia o meno richiesto il rimborso.

Non è richiesto il rimborso
Se i veicoli in esame non sono inclusi nell’istanza, resta valida la detrazione originariamente operata del 15% e di conseguenza:
> Se sono già stati ceduti con applicazione dell’IVA sul 15% non è necessario modificare il trattamento della cessione;
> Se verranno ceduti successivamente, l’operazione rientrerà nel disposto del citato art. 30, comma 5, con applicazione dell’IVA sul 15%, come sopra descritto.

E’ richiesto il rimborso
Nel caso in cui per i veicoli in esame si richieda il rimborso della maggiore IVA detraibile:
> Se ceduti entro il 13.9.2006, è necessario indicare direttamente nel modello di istanza la variazione corrispondente all’imposta applicata sull’85% (quota non assoggettata ad IVA all’atto della cessione) a riduzione dell’IVA spettante a rimborso;
> Se ceduti successivamente, dovrà essere emessa fattura con applicazione dell’IVA sul 40% del corrispettivo di vendita.

Veicoli acquistati/importati dal 14.9.2006 al 26.6.2007
Come noto, per gli acquisti/importazioni relativi ai veicoli in esame, effettuati dal 14.9.2006 al 26.6.2007, venuto meno il regime di indetraibilità oggettiva di cui al citato art. 19-bis, lett, c), per individuare l’ammontare dell’IVA ammessa in detrazione si doveva fare riferimento al principio di inerenza di cui all’art. 19, DPR n. 633/72.
Sulla base di quanto sopra specificato, all’atto della successiva cessione del veicolo dovrà essere emessa fattura con applicazione dell’IVA sulla parte del corrispettivo di vendita proporzionale alla percentuale detratta.

Veicoli acquistati/importati dal 27.6.2007
Con la decisione del Consiglio UE (pubblicata sulla GUUE 27.6.2007) l’Italia è stata autorizzata a limitare al 40% la detrazione dell’IVA sulle spese relative ai veicoli in esame. La nuova misura della detrazione è applicabile agli acquisti di beni e servizi “effettuati” a decorrere dal 27.6.2007. Sulla base di quanto sopra specificato, all’atto della successiva cessione del veicolo dovrà essere emessa fattura con applicazione dell’IVA sul 40% del corrispettivo di vendita.



Martedi 30 Ottobre 2007

Michela Cancian
Email: cancian@asarva.org
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