La Cassazione ribadisce la necessità di una compilazione perfetta di tutte le parti della scheda carburante; in caso di omissione dell’indicazione del numero di targa del veicolo, i soggetti Iva che acquistano carburante non possono esercitare il diritto alla detrazione.
L’omissione, infatti, non può essere considerata un’irregolarità formale e, quindi, irrilevante ai fini della deducibilità del costo del carburante acquistato. Inoltre, l’apposizione della firma sulla scheda da parte dell’esercente l’impianto di distribuzione costituisce elemento essenziale, senza il quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge.
Scadenziario
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||