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Comunicazione annuale dati IVA
Iva Entro il prossimo 28 febbraio 2005 deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, la Comunicazione annuale dati Iva per l’anno 2004

Si ricorda che la comunicazione annuale dati Iva è stata introdotta con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare ulteriormente gli adempimenti a carico dei contribuenti nel rispetto degli obblighi comunitari. Lo scopo della comunicazione, infatti, è quello di consentire il calcolo delle risorse proprie che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario nei termini previsti dalle disposizioni comunitarie. La comunicazione deve essere presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno per i dati relativi all’anno precedente.
L’adempimento, definito “comunicazione”, non ha natura dichiarativa; conseguentemente risulterà applicabile, in caso di omessa o inesatta comunicazione, la sanzione da 258 e a 1030 € prevista dall’art. 11, D.Lgs. n. 471/97. Non sarà possibile il ravvedimento operoso previsto per le violazioni degli obblighi dichiarativi; eventuali inesattezze potranno essere corrette nella dichiarazione annuale IVA. Di seguito i soggetti interessati all’adempimento, nonché alcune note relative al contenuto del modello.

Soggetti obbligati
La comunicazione deve essere presentata dai soggetti titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili o non siano tenuti ad effettuare liquidazioni periodiche.
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione, tra gli altri, i seguenti soggetti:
  • persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui la comunicazione si riferisce un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro (anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale). Il volume di affari a cui fare riferimento è quello complessivo per tutte le attività esercitate, anche se gestite con contabilità separate;
  • soggetti che hanno registrato solo operazioni esenti, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione abbiano effettuato solo operazioni esenti, anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in considerazione delle rettifiche di cui all’articolo 19-bis-2;
  • produttori agricoli esonerati;
  • esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ed altre attività di cui alla tabella allegata al D.P.R. n. 640/72;
  • imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti ai fini IVA;
  • associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco che applicano il regime di cui alla legge 398/91.
Casi particolari di presentazione
Specifiche istruzioni sono previste per alcune particolari situazioni. In particolare:
  1. Contribuenti con contabilità separate. Tali contribuenti devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività per le quali il soggetto ha tenuto contabilità separate. Qualora, tra le attività esercitate ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, e quindi dalla presentazione della comunicazione dei dati IVA, tale attività non deve essere ricompresa nella comunicazione riepilogativa;
  2. Trasformazioni sostanziali soggettive. Nei casi di fusione, scissione, cessione, donazione d’azienda, successione ereditaria avvenute durante il periodo d’imposta o nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione della comunicazione dati IVA relativa all’anno precedente, valgono le regole previste per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.
In particolare:
  • se c’è estinzione del soggetto dante causa (conferente, incorporato, cedente, etc.) e/o in presenza di trasferimento del credito o debito IVA, devono essere presentate due distinte comunicazioni dei dati IVA da parte del soggetto che rimane (cioè, l’avente causa). Quest’ultimo presenta una comunicazione per se stesso, contenente i dati delle operazioni effettuate nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione; una seconda comunicazione per il dante causa, contenente i dati delle operazioni effettuate dallo stesso nella prima frazione d’anno fino all’ultima liquidazione eseguita prima dell’operazione straordinaria, ovvero durante l’intero anno d’imposta nell’ipotesi di trasformazione avvenuta tra il 1° gennaio e la data di presentazione della comunicazione;
  • se non c’è estinzione del soggetto dante causa e/o in assenza di trasferimento del credito o debito IVA ciascun soggetto presenta la propria comunicazione dei dati IVA autonomamente.
Contenuto della comunicazione
Nella comunicazione devono essere indicate tutte le operazioni, attive e passive, effettuate nell’anno, indipendentemente dalla periodicità della liquidazione periodica (mensile o trimestrale). I contribuenti trimestrali dovranno quindi includere le operazioni dei mesi ottobre-dicembre, ancorché vengano liquidate nella dichiarazione annuale. Devono essere riportati i dati complessivi delle liquidazioni dell’anno solare (IVA esigibile, IVA detratta, IVA dovuta o a credito) senza tener conto di operazioni di rettifica o di conguaglio (derivanti, ad esempio, dal pro-rata di detraibilità, dalla ventilazione dei corrispettivi). Non devono essere indicati i dati relativi ai versamenti, al riporto del credito annuale, alle compensazioni effettuate, ai rimborsi infrannuali.
I soggetti che affidano a terzi la contabilità, che eseguono le liquidazioni sulla base del secondo mese precedente, devono compilare la comunicazione con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, prescindendo dalle particolari modalità utilizzate per effettuare le liquidazioni periodiche.


Lunedi 3 Gennaio 2005

Michela Cancian
Email: cancian@asarva.org
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