Consigli per la “gestione” dei beni.
Contabilità e assistenza fiscale Perdita, eliminazione, distruzione e rottamazione.
1. Premessa
Nella pratica quotidiana la gestione della perdita, distruzione, eliminazione e rottamazione di beni crea numerose incertezze. Vediamo, quindi, di sistematizzare e analizzare il corretto comportamento da adottare nei diversi casi.
2. Presunzione di cessione dei beni
Occorre preliminarmente ricordare che, la legge Iva, dispone che si presumono ceduti in evasione di imposta quei beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività.
Il legislatore si riferisce, in particolare, alle:
> Sedi, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi e mezzi di trasporto dell’impresa.
La disponibilità dei luoghi in cui l'impresa opera (art. 53.3/633) deve risultare da:
> iscrizione nel Registro delle imprese o altro Pubblico registro;
> dichiarazione all'Ufficio Iva di inizio o variazione dell'attività precedenti al trasferimento dei beni;
> altro documento (es. di trasporto) con annotazione in apposito registro ex art. 39/633.
La disponibilità dei mezzi di trasporto può risultare alternativamente da:
> annotazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
> contratto di leasing, noleggio, comodato, ecc. annotati nelle scritture contabili.
La Cassazione, con Sentenza n. 3435/2008, ha stabilito che si ha “presunzione di cessione” non soltanto nei casi in cui il contribuente abbia posto in essere, consapevolmente, comportamenti di natura dolosa o colposa ma anche solo per mera negligenza, come nell’ipotesi in cui la merce si trova in un locale nella disponibilità del proprietario, ma detto locale non è stato segnalato all’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 35 del decreto Iva (in tal senso anche Cass. nn. 3691 del 1999, 28693 del 2005, 16483 e 18818 del 2006).
Trattasi di una presunzione legale "iuris tantum" con la quale la legge dà per avvenuto un certo fatto fino alla dimostrazione del contrario, da fornirsi da parte del contribuente.
Di fronte ad una azione accertatrice dell’Amministrazione il contribuente, per evitare che possa essere riscontrata la “presunzione di cessione”, può dimostrare che i beni:
> sono stati impiegati nella produzione: in questo caso non è necessario alcun adempimento particolare;
> sono stati consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà (in conto vendita, in lavorazione, in visione, in conto deposito, comodato, in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d’opera, di appalto, di trasporto, di mandato, di commissione);
> sono stati regolarmente ceduti: nel particolare caso in cui i beni sono stati venduti a stock (es. merce fuori moda), è necessario conservare, oltre la fattura, anche il documento di trasporto indicante la natura e la quantità dei beni sottoscritto per ricevimento dal cessionario. Il cedente, sull’esemplare in suo possesso, deve esporre il costo di acquisto o di produzione dei beni ceduti.
Per i beni ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza, o ad altro titolo non traslativo della proprietà, la presunzione legale di acquisto può essere superata con la dimostrazione, da parte del contribuente, che i beni stessi sono giacenti in base ad un rapporto di rappresentanza ovvero di comodato, deposito, mandato, opera ecc.
3. Consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà
Nei casi di consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà la presunzione non opera se la suddetta consegna risulta alternativamente:
> dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale del trasferimento;
> da un apposito registro (libro c/lavorazione, deposito, ecc.) tenuto in conformità all'articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972;
> da atto registrato presso l'Ufficio del registro, dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale della consegna;
> dal documento di trasporto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 472/1996, progressivamente numerato dall'emittente e integrato con la relativa causale o, con altro valido documento di consegna;
> da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 (rispettivamente Iva vendite, corrispettivi e acquisti) contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni e la causale non traslativa dell'invio dei beni.
4. Vendita dei beni in blocco
Nell'ipotesi di vendite in blocco (cd. stock), o di altre operazioni similari ai fini della prova, le vendite devono essere documentate:
1.dalla fattura;
2.dal documento di trasporto progressivamente numerato, da cui risulti la natura e la quantità dei beni nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi.
Il cedente deve, inoltre, indicare soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti, determinabile anche con i criteri del metodo al dettaglio o della media aritmetica ponderata.
5. Cessione gratuita di beni ad associazioni o fondazioni senza fini di lucro
La presunzione di cessione in evasione di imposta non opera nei casi di cessione gratuita di beni ad associazioni o fondazioni non aventi scopo di lucro, al ricorrere di determinate condizioni elencate dal comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 441/97.
CONDIZIONI PER EVITARE LA PRESUNZIONE DI CESSIONE IN CASO DI BENI REGALATI AD ONLUS
Comunicazione redatta su un modulo dal quale si evince che i beni siano stati trasportati presso i suddetti soggetti, inviata almeno 5 giorni prima della consegna all’Agenzia delle Entrate e al Comando G.d.F. territorialmente competenti;
Documento di trasporto (DDT);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’ente con cui si attesta la qualità e la quantità dei beni ricevuti e la rispondenza con il documento di trasporto.
E infatti, la risoluzione 46 del 18 febbraio 2002 ha chiarito che "le cessioni gratuite, a favore delle Onlus, di beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, costituiscono operazioni esenti, ai sensi dell'art. 10, numero 12, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che vengano osservati gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 2, del DPR 10 novembre 1997, n. 441". Orbene, in mancanza anche di uno solo di questi adempimenti, la cessione si considera non più esente ex art. 10, n. 12, del DPR n. 633 del 1972 ma imponibile al tributo.
6. Perdita del bene
La perdita del bene si ha nei casi in cui, a seguito di avvenimenti fortuiti, accidentali o in ogni caso indipendenti dalla volontà del soggetto, come ad esempio incendi, furti, crolli, alluvioni, ecc., il bene non è più nella disponibilità dell’imprenditore o è divenuto del tutto inservibile.
La presunzione di cessione non opera a condizione che la perdita del bene sia provata da:
PERDITA O DISTRIBUZIONE DEL BENE: COME PROVARLO
Da idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione (carabinieri, polizia, etc.) o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il verificarsi dell'evento, la natura, la qualità e la quantità dei beni perduti e l'indicazione, sulla base del prezzo d'acquisto, del relativo ammontare complessivo.
Da comunicazione redatta sull'apposito modello ministeriale da inviarsi, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla scoperta o notizia, agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate o, in mancanza, ai Comandi della Guardia di Finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente).
Il contribuente deve tenere, a disposizione dell’Ufficio delle Entrate, le modalità di determinazione del valore: natura, quantità e qualità dei beni rubati ed il loro valore unitario.
7. Procedura di distruzione dei beni
La procedura per la distruzione dei beni è disciplinata dal D.P.R. n 441/97. Il contribuente dovrà porre in essere la procedura di seguito esposta e prevista dalla circolare n. 193/E del 23.07.1998, con cui il Ministero delle finanze ha affrontato le seguenti tipologie di operazioni:
- distruzione di beni;
- trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico.
Il contribuente che vuole distruggere o trasformare un bene, deve inviare una apposita comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate e al Comando della Guardia di Finanza.
FASE 1 - Comunicazione agli organi accertatori
FASE 2 - Verbale di distruzione
OBBLIGO SMALTITORI UTILIZZATI