Contrasto all’evasione fiscale: nuove procedure
Fisco Riscossione e divieto di compensazione tra crediti di imposta e debiti iscritti a ruoli definitivi
Tra le misure urgenti in materia di stabilità finanziaria e di competitività economica, assunte con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, già commentate nello Speciale anticrisi, numerose sono quelle relative al contrasto all’evasione fiscale. In particolare, ricordiamo l’intervento che riguarda la preclusione all’autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi, in quanto la decorrenza è già a partire dal 1/1/2011.
Attualmente l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dà facoltà al contribuente di compensare i crediti ed i debiti per imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale facoltà può essere esercitata anche in presenza di debiti per imposte iscritti a ruolo a titolo definitivo. Il legislatore, con la disposizione di legge contenuta nell’articolo 31, comma 1 del DL 78/2010, intende eliminare l’incongruenza che così si determina nel sistema della compensazione nei casi in cui un contribuente utilizza l’istituto della compensazione e nel contempo è debitore di altri importi iscritti a ruolo.
La disposizione ha l’intento di incidere proprio sulle suddette situazioni, mediante il divieto ad operare la compensazione dei crediti, di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, relativi alle imposte erariali qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali e sia scaduto il termine di pagamento.
Non sono indicate quali imposte rientrino nel divieto di compensazione. Si attendono precisazioni dall’Agenzia delle Entrate.
Il divieto opera limitatamente all’importo dei debiti, per imposte erariali e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia di ammontare superiore a 1.500 euro. L’inosservanza del divieto viene punita con una sanzione pari al 50 per cento dell’importo indebitamente compensato.
A fronte del divieto di compensazione diretta, viene poi prevista la possibilità che la compensazione avvenga per il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, demandando ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze le relative modalità.