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Crediti erariali: compensazioni d’imposta
Compensazione crediti Possibili solo dopo aver saldato i ruoli scaduti. Per la scadenza del 16 marzo è operativo il nuovo sistema.

E’ stato pubblicato il decreto attuativo che attribuisce ai contribuenti la possibilità di far fronte al pagamento delle somme iscritte a ruolo, per imposte erariali, mediante compensazione di crediti aventi la stessa natura.
Il provvedimento era particolarmente atteso in quanto, alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 14 gennaio scorso, la presenza di importi iscritti a ruolo per imposte erariali “blocca” la compensazione fino a quando il contribuente non assolve i debiti scaduti.

ATTENZIONE - Al riguardo va ricordato che l’Agenzia delle entrate, dopo numerose sollecitazioni da parte di Confartigianato aveva fornito le prime precisazioni in merito al vincolo introdotto assumendo, sulla materia una linea interpretativa, non condivisa dalla Confederazione, molto restrittiva confermata, peraltro, nella circolare n. 4 del 15 febbraio u.s. (par. 12).

Secondo l’interpretazione, non è consentito effettuare alcuna compensazione di crediti per imposte erariali se il contribuente non assolve, preventivamente, l’intero debito, sempre relativo ad imposte erariali, per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente ai relativi oneri accessori.
L’Agenzia, con il comunicato stampa citato, ha chiarito che solo dopo l'emanazione del decreto attuativo, che avrebbe permesso di compensare i propri crediti erariali con i debiti erariali iscritti a ruolo, l'operatività del blocco delle compensazioni avrebbe esplicato piena efficacia.
Nel frattempo, l’Agenzia aveva precisato che in assenza del citato decreto non sarebbero state sanzionate “eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale.”

IL DECRETO ATTUATIVO
Con la pubblicazione in G.U del decreto legge n. 78 del 2010, a partire dalla prossima scadenza di versamento del 16 marzo i contribuenti con ruoli scaduti non potranno utilizzare i crediti erariali in compensazione, anche se “esuberanti”, se non dopo averli utilizzati per onorare il debito nei confronti dell’erario. (negativo)

Nella relazione illustrativa al provvedimento viene specificato che la possibilità di effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo, per imposte erariali, con crediti sempre relativi ad imposte erariali, riguarda anche l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti.
Essendovi perfetta simmetria, secondo l’interpretazione ristrettiva dell’Agenzia, fra il blocco delle compensazioni e la possibilità di utilizzare i crediti erariali a pagamento dei ruoli scaduti è del tutto evidente come debbano essere forniti chiarimenti in merito ai tributi interessati dalle disposizioni.

ATTENZIONE - A tal riguardo si ritiene che rientrino nel vincolo l’IVA, l’IRPEF, l’IRES, l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti. Dubbi permangono in merito ad eventuali iscrizioni a ruolo per mancati versamenti di ritenute d’imposta, imposte sostitutive e di “altre imposte indirette” e per recuperi di eventuali crediti d’imposta non spettanti. Sul tema è stato sollecitato un chiarimento ufficiale.

Nessun dubbio, dovrebbe esserci, invece, in relazione alla possibilità, anche in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali di poter utilizzare eventuali crediti, sia erariali che contributivi, a compensazione di eventuali debiti diversi da imposte erariali (quali debiti contributivi, diritti camerali, ecc).

ONERI ACCESSORI
Il decreto stabilisce che la compensazione è ammessa anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, e quindi per sanzioni e interessi, così come per aggi e spese a favore dell’agente della riscossione. Nel testo del provvedimento, invece, viene fatto esplicito riferimento alla circostanza che il meccanismo della compensazione si applicherà anche nel nuovo sistema di riscossione che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° luglio: gli avvisi di accertamento per imposte dirette ed Iva costituiranno titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente e risulteranno quindi compensabili le imposte erariali (e relativi accessori) risultanti dagli accertamenti esecutivi da riscuotere mediante l’agente della riscossione.

F24 ED ENTRATEL

Il decreto stabilisce, inoltre, che gli agenti della riscossione e l’Agenzia potranno stipulare apposita convenzione per la trasmissione telematica dei modelli F24 per conto dei contribuenti utilizzando il servizio Entratel: il contribuente, quindi, potrà conferire al concessionario apposita autorizzazione all’invio del modello F24 tramite il canale Entratel in suo nome e per suo conto, procedendo così all’effettuazione della compensazione, oppure potrà scegliere di provvedere direttamente o per il tramite di un professionista. Il pagamento dell’importo iscritto a ruolo tramite compensazione può avvenire anche in modo parziale, ed in questo caso il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere
Il nuovo sistema si deve “interfacciare” con i vincoli già esistenti nel sistema, riguardanti le disposizioni relative al controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti Iva e l’obbligo per i titolari di partita Iva di presentare i modelli F24 esclusivamente in via telematica.

LA RISOLUZIONE N. 18 DEL 21 FEBBRAIO 2011
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 18 del 21 febbraio 2011, ha fornito i chiarimenti necessari per effettuare la compensazione delle somme iscritte a ruolo per debiti erariali, con crediti erariali compensabili.
Dal punto di vista operativo, comunque, la scelta dell’Amministrazione è stata quella di utilizzare il modello F24 Accise, in quanto il medesimo riporta una sezione specifica (sezione accise/monopoli) nella quale è possibile esplicitare solo importi a debito evitando, in tal modo, possibili errori nella compilazione del modello.
Nella sezione ricordata, dovranno essere compilate le seguenti colonne:
Ente: indicare R;
Prov: indicare la provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale pende il ruolo, utilizzando le sigle della “tabella T2 Sigle province” rintracciabile sul sito dell’Agenzia delle entrate;
Codice tributo: RUOL;
Importi a debito versati: indicare l’ammontare del ruolo, in modo totale o per la parte che si intende estinguere;
• Le colonne codice identificativo, mese e anno di riferimento, invece, non devono essere compilate.
Il credito che si vuole utilizzare in compensazione andrà normalmente indicato nella sezione propria di riferimento; così, se si intende utilizzare un credito IRES, ad esempio, si dovrà compilare la sezione Erario.



Lunedi 14 Marzo 2011

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