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Crediti inesistenti: la compensazione
Compensazione crediti L’Agenzia delle Entrate chiarisce la misura della sanzione

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla misura della sanzione e sulla non praticabilità del ravvedimento successivo al controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Sanzione ordinaria del 30% nel caso di compensazione indebita riscontrata in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni, ed avviso bonario che blocca il ravvedimento solo con riferimento alle irregolarità riscontrabili in sede di controllo automatizzato.


L’Agenzia ha fornito due importanti chiarimenti sull’applicazione delle sanzioni nel caso di liquidazione dei tributi dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, con riferimento:
- All’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti;
- Alla comunicazione degli esiti del controllo prima della scadenza dei termini per avvalersi del ravvedimento.


LA SANZIONE APPLICABILE NEI CASI DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI RISCONTRABILE IN SEDE DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO
L’Agenzia chiarisce che la sanzione applicabile alle violazioni riscontrate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni, in riferimento all’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, è quella “ordinaria” del 30%, con la conseguente possibilità di definizione in misura ridotta secondo le regole del ravvedimento.
Il problema nasce dal fatto che il legislatore aveva introdotto una sanzione specifica finalizzata a punire in maniera consistente “le compensazioni di crediti inesistenti”. Infatti, è previsto che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi, ed è elevata al 200% se l’ammontare dei crediti inesistenti utilizzati è superiore a euro 50.000 per ciascun anno solare.
Secondo l’Agenzia, l’unica sanzione applicabile alle violazioni rilevate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni, anche se riferibili all’utilizzo in compensazione di crediti per un ammontare superiore a quanto dichiarato, è quella prevista per i ritardati od omessi versamenti diretti (cioè, pari al 30%). Tale sanzione, inoltre, costituisce la base su cui calcolare l’eventuale riduzione ad un terzo in caso di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato (cd. “avviso bonario”).

AVVISO BONARIO E RAVVEDIMENTO

Il ravvedimento operoso non può trovare applicazione qualora il contribuente sia già stato raggiunto dalla “comunicazione bonaria”, in quanto la normativa vigente inibisce il ravvedimento se la violazione è già stata constatata o abbia avuto inizio una qualsivoglia attività di accertamento (come nel caso di errato riporto di un’eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione precedente e, in genere, per gli errori commessi nella determinazione degli imponibili e delle imposte). L’Agenzia, tuttavia, precisa che il contribuente potrà invece avvalersi del ravvedimento per sanare quelle violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato (ad esempio, l’omessa indicazione di un reddito e, in genere, le violazioni che configurano l’infedeltà della dichiarazione), salvo che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l’interessato abbia avuto formale conoscenza.



Lunedi 13 Giugno 2011

Maurizio Salardi
Email: salardi@asarva.org
Tel. 0332 256323
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