Dal 28 aprile è in vigore il nuovo regime.
Contabilità e assistenza fiscale Diventato operativo il nuovo regime dell'IVA "per cassa"
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello specifico Decreto attuativo è diventato operativo il nuovo regime dell’IVA “per cassa” frutto anche della battaglia sindacale intrapresa con forza dalla nostra organizzazione.
A decorrere dal 28.4.2009 la facoltà di differire l’IVA al momento del pagamento della fattura emessa è esteso alla generalità dei soggetti passivi IVA che hanno un volume d’affari 2008 non superiore a € 200.000.
Tramite il nostro servizio contabilità potrai fruire di questa misura volta a garantire l’equilibrio finanziario dei soggetti IVA con limitato volume di affari.
Soggetti ed operazioni cui si applica la norma.
Il nuovo sistema di liquidazione dell’IVA è applicabile a soggetti ed operazioni aventi determinate caratteristiche.
Ambito soggettivo
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, devono verificarsi le seguenti condizioni:
Ambito soggettivo
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» Sia il cedente che il cessionario/committente devono essere soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione;
» Il cedente nell’anno solare precedente deve aver realizzato un volume di affari non superiore a 200.000 euro. In caso di inizio attività, la previsione di realizzo del volume di affari non deve superare il limite di 200.000 euro. |
Ambito oggettivo
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Sono escluse, di conseguenza, le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati consumatori (1).
Sono altresì escluse, per espressa previsione legislativa, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge). Il motivo dell’esclusione va ricercato nel fatto che, essendo la finalità della norma quella di evitare gli aggravi finanziari connessi all’anticipato versamento dell’imposta rispetto al suo incasso dalla controparte, nelle operazioni soggette al regime del reverse charge in realtà ciò non si verifica, in quanto l’emissione della fattura è effettuata senza applicazione di IVA ed il cedente/prestatore non è debitore dell’imposta. Va sottolineato, infine, che la citata esclusione oggettiva riguarda le sole operazioni effettuate in reverse charge: ciò comporta che se un soggetto effettua anche altre operazioni con l’IVA applicata nei modi ordinari può applicare il differimento in argomento per tali operazioni.
Sono inoltre escluse, dall’ambito applicativo, le operazioni assoggettate a regimi speciali di applicazione dell’IVA. Si tratta:
» Regime “monofase” (art.74, primo comma Dpr 633/72)
» Regime del margine per beni usati (art.36 del D.L: 41/95)
» Regime delle agenzie di viaggio e turismo (art.74-ter del Dpr 633/72)
Ambito oggettivo
> Cessioni di beni tra soggetti IVA
> Prestazioni di servizi tra soggetti IVA
| esclusioni |
» Cessioni/prestazioni verso privati
» Operazioni per le quali l’imposta è assolta con il metodo dell’inversione contabile
» Operazioni soggette a regimi IVA speciali |
DIFFERIMENTO DELL’ESIGIBILITA’
L’ IVA diviene esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo.
La data in cui avviene il pagamento del corrispettivo diventa quindi il momento fondamentale per individuare il mese (o trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell’IVA.
Va tenuto presente che, per espressa previsione normativa, il differimento non può, comunque, essere superiore ad un anno: l’imposta diviene quindi esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione (a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo).
Il momento di effettuazione dell’operazione coincidente alla data di stipula per i beni immobili, alla data di consegna/spedizione per i beni mobili segna il termine iniziale dal quale va computato il citato anno. Se prima del verificarsi dei predetti eventi viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
Unica eccezione prevista, è l’ipotesi in cui il cessionario o committente, prima del decorso dell’anno, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive: in tali casi il limite dell’anno non opera.
La ratio va ricercata nel fatto che se la norma avesse mantenuto l’obbligo di far versare l’IVA alla scadenza dell’anno al cedente, avrebbe esposto tale soggetto ad un esborso finanziario con scarse probabilità di recupero dalla controparte fallita o soggetta ad altre procedure concorsuali. L’esigibilità dell’IVA sarà sospesa per la durata delle procedure concorsuali ed esecutive, nei limiti in cui l’imposta sarà effettivamente incassata.
Per individuare il momento del pagamento, non effettuato per contanti, il cedente o prestatore dovrà farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario).
In caso di pagamento di acconti, l’Agenzia ha riconosciuto che l’esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento e la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso. In sostanza, quindi, l’esigibilità dell’IVA si realizza, di volta in volta, in relazione a ciascun acconto pagato.
ADEMPIMENTI
Il regime dell’IVA per cassa è facoltativo; nel caso in cui il cedente scelga di differire l’esigibilità dell’imposta, dovrà manifestare tale volontà con una apposita annotazione sulla fattura.
Adempimenti del cedente
L’obbligo di indicare nella fattura che trattasi di operazioni ad esigibilità differita mediante una annotazione del seguente tenore:
Operazione con imposta ad esigibilità differita ex art. 7 D.L. n. 185/2008”
In mancanza di tale annotazione l’imposta si considera ad esigibilità immediata, con la possibilità per il cessionario di detrarre l’IVA anche prima del pagamento del corrispettivo.
Per le operazioni fatturate con esigibilità differita, il cedente o prestatore dovrà osservare gli obblighi di cui al titolo secondo del D.P.R. n. 633/72 (registrazione, liquidazione, etc.).
Quindi:
» Le operazioni con IVA sospesa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo o scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;
» Tali operazioni concorrono a formare il volume di affari del cedente, o prestatore, e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis del D.P.R. n. 633/72, con riferimento all’anno in cui l’operazione si intende effettuata;
» Nel caso di incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
ATTENZIONE - Il D.M. prevede che le disposizioni cessino di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di 200.000 euro di Volume d’affari. Quindi, durante l’anno va attentamente monitorato tale limite.
Adempimenti del cessionario o committente.
Il cessionario, o committente, ha diritto alla detrazione dell’imposta a partire dal momento in cui il corrispettivo è pagato. Nel caso di pagamento parziale, il diritto alla detrazione sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente tra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
CRITICITÀ
Appare da subito evidente la complicazione introdotta nella gestione contabile delle imprese.
In questo quadro, infatti, va considerato che per i soggetti in contabilità semplificata la gestione degli incassi e pagamenti non rileva ai fini tributari. Con l’introduzione dell’Iva per cassa, invece, anche tali soggetti dovranno tenere memoria (attraverso, ad esempio, apposite annotazioni sul documento), anche ai fini dei successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, degli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’IVA) di quelle ricevute da parte di soggetti che hanno adottato il citato regime.
L’applicazione della disciplina in esame comporta, sia per il cedente che per l’acquirente, la contemporanea gestione delle due tipologie di fatture: ad esigibilità immediata e ad esigibilità differita.
In sede di liquidazione periodica IVA, dovrà confluire:
» L’IVA ad esigibilità immediate delle fatture emesse e ricevute nel periodo;
» L’IVA ad esigibilità differita relativa alle fatture incassate e pagate nel periodo.
Da ultimo, la corretta applicazione del regime in esame richiede un monitoraggio continuo in corso d’anno del volume di affari.
Il nostro servizio
La nostra Associazione, in brevissimo tempo, metterà a punto un servizio dedicato all’Iva per cassa al fine di facilitare le proprie imprese nel loro lavoro quotidiano. I dettagli del servizio vi verranno comunicati al più presto.
(1) Come si evince dalla relazione ministeriale al decreto legge, la giustificazione di tale esclusione va ricercata nel fatto che i casi in cui i clienti privati non pagano il corrispettivo al momento della consegna dei beni o dell’effettuazione delle prestazioni rappresentano ipotesi residuali.