Dall’antiriciclaggio all’IRAP:
le ultime importanti novità
Finanziaria Le ultime novità sulla Finanziaria 2005
INDAGINI BANCARIE:
LE NOVITA'
La Finanziaria 2005, con l'intento di rafforzare i poteri di indagine bancaria dell'Amministrazione finanziaria, ha esteso il controllo anche alle c.d. "operazioni fuori conto" ed ampliato a tutte le categorie di intermediari finanziari la platea di soggetti ai quali richiedere informazioni.
Inoltre è stato imposto l'utilizzo del canale telematico e la riduzione dei tempi di risposta ad un minimo di 30 giorni, prorogabili di 20 giorni per casi particolari. L'applicazione del nuovo sistema sarà operativa a partire dal 2.05.2006. Entro tale data tutti gli operatori bancari/finanziari dovranno munirsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 15.04.2006, ed essere in grado di ricevere le richieste di informazioni e rispondere alle stesse, utilizzando gli schemi ed i tracciati predisposti. Il nuovo sistema di scambio delle informazioni bancarie/finanziarie ha ricevuto il benestare anche del Garante della Privacy.
Informazioni oggetto delle indagini
Come sopra accennato, l'Amministrazione finanziaria potrà richiedere informazioni su tutte le operazioni che il contribuente intrattiene con gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari comprese le così dette operazioni fuori conto che non necessitano di un rapporto continuativo tra cliente ed istituto di credito (es. cambio assegni ricevuti da terzi, acquisto per cassa di titoli ecc.). Tali informazioni potranno essere usate da parte del fisco per accertamenti sul reddito dichiarato.
DIVIETI CONNESSI
ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
La legge antiriciclaggio (D.L. 3/05/1991 n. 143) vieta il trasferimento di denaro contante o di altri valori, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro.
Non devono essere eseguiti:
• pagamenti e/o incassi in contanti per importi superiori a € 12.500 (ad es. per acquisto o vendita di merce, di beni strumentali ecc.);
• conferimenti in denaro e/o prelievi in conto utili effettuati in contanti per importi superiori a € 12.500.
Il trasferimento di denaro per importi superiori a 12.500 euro può essere eseguito solamente per il tramite di un intermediario abilitato (istituti di credito ed altri intermediari finanziari) e deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario stesso.
Chiunque - libero professionista e/o società di servizi che operi in ambito amministrativo/contabile - venga a conoscenza, nell'ambito della propria attività, di transazioni avvenute sopra i 12.500 euro senza il tramite di un intermediario, deve darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni pena pesanti sanzioni a suo carico.
IRAP GIUDIZIO ILLEGITTIMITA'
L'Avvocato Generale ha depositato il 14/03 un secondo parere alla Corte di Giustizia Ue in cui, come il suo predecessore, conclude che l'imposta regionale italiana sulle attività produttive (IRAP) appare contraria alla VI direttiva Iva in quanto, nei suoi caratteri essenziali, è uguale all'Iva medesima.
Tuttavia, l'Avvocato riconosce l'esigenza di limitare nel tempo gli effetti della sentenza e, quindi, suggerisce che la stessa produca effetti solo dalla scadenza dall'anno tributario nel corso del quale la Corte emetterà la sentenza (presumibilmente dal 2007), ovvero che le richieste di rimborso valgano dall'anno successivo ad un'eventuale condanna, alla quale lo Stato italiano non si conformasse, eliminando l'Irap.
Sussiste, però, un'importante eccezione: l'Avvocato Generale propone che siano valide le azioni legali per il rimborso presentate prima del 17.03.2005, data della presentazione delle precedenti conclusioni dell'Avvocato Generale suo predecessore.
La vicenda è quindi ancora aperta. Si dovrà approfondire cosa si intenda per "azioni legali" se una domanda di rimborso può essere ritenuta sufficiente.