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Dati obbligatori da indicazione dei dati sociali
Dati obbligatori Chi è tenuto alla comunicazione

In generale tutti gli amministratori delle società iscritte nel registro delle imprese devono indicare alcuni dati sociali negli atti e nella corrispondenza societaria (lettere, contratti, fatture, carta intestata utilizzata nei rapporti tra impresa e terzi, ecc.). Alcuni di essi sono richiesti solo ad alcune società. Più precisamente:
a. Tutte le società devono indicare i seguenti dati:
> sede della società;
> ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta;
> il numero di iscrizione presso il registro delle imprese: tale numero coincide con il numero di codice fiscale;
> il numero di partita IVA, che di regola coincide con il codice fiscale. È possibile una diversità di numero, ma non per le società di nuova o recente costituzione;
> dopo che si è verificata una causa di scioglimento si deve indicare che la società è in liquidazione;
b. Le società di capitali devono indicare il capitale sociale. Se i conferimenti non sono stati integralmente eseguiti deve essere indicato, oltre al capitale sottoscritto, anche la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.
c. Le s.p.a. e le s.r.l. devono indicare se hanno un unico socio.
d. Le società soggette all'attività di direzione e coordinamento da parte di un controllante devono indicare la società o l'ente che esercita tale controllo.
La violazione degli obblighi pubblicitari indicati alla lettera a), b) e c) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro (art. 2630 c. 1 c.c. modif. dall'art. 42 c. 2 L. 88/2009, c.d. «Legge Comunitaria 2008»).

Le s.p.a., s.a.p.a. e le s.r.l., se dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico (sito internet) devono fornire, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni indicate al paragrafo precedente alle lettere a, b e c (art. 2250 c. 7 c.c. aggiunto dall'art. 42 c. 1 L. 88/2009). La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro (art. 2630 c. 1 c.c. modif. dall'art. 42 c. 2 L. 88/2009).


Mercoledi 18 Novembre 2009

Michela Cancian
Email: cancian@asarva.org
Tel. 0332 256288
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