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Decreto “MILLE PROROGHE”.
MILLE PROROGHE Alcune novità in pillole.

Dopo l’esame alla Camera, è stato convertito in legge il testo del decreto mille proroghe, ultimo atto del governo Prodi. Riportiamo una veloce sintesi di alcune delle tante novità introdotte.

Presentazione mod. 770 per le aziende con dipendenti. Il termine viene prorogato al 31 maggio 2008.

Lavoro non regolare e contrattazione collettiva (art.7). Prorogato al 30 giugno 2008 il termine per la notifica da parte dell'Agenzia delle entrate dei provvedimenti sanzionatori amministrativi adottati in caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori.

Termine per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari. Per favorire l'emersione del lavoro irregolare, è stato prorogato al 30 settembre 2008 il termine per la stipula di accordi relativi alla trasformazione in rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti subordinati, in base alla disciplina prevista dalla Finanziaria per il 2007.

Commercianti (art. 37-ter). In caso di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale per mancata emissione di ricevuta o scontrino fiscale, gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla contestazione della quarta violazione.

Rilevazioni statistiche (art. 44, comma 1). Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative, con riguardo alle rilevazioni statistiche inviate dall’Istat alle imprese anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto milleproroghe, è considerato violazione dell'obbligo di risposta solo il formale rifiuto a fornire i dati richiesti.

Assegno sociale e pensione sociale (art. 50, commi da 3 a 7). A decorrere dal 15 settembre 2007 ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale e della pensione sociale, non hanno rilievo per la determinazione dei limiti di reddito gli assegni vitalizi previsti per i perseguitati politici e razziali dall'articolo 1 della legge 791/1980 e dall'articolo 1 della legge 96/1955.

Inabili e pensioni (art. 46, comma 1). Non preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici ai superstiti l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso cooperative sociali o datori di lavoro che assumono con convenzioni di integrazione lavorativa, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato e con agevolazioni previste per le assunzioni dei disoccupati di lunga durata. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro agli inabili non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni, incrementato del 30%.

Pensioni e proroghe in materia previdenziale (art. 6). Colmato il vuoto retributivo per i lavoratori che alla data del 31 dicembre hanno lasciato il posto di lavoro per il raggiungimento del pensionamento di vecchiaia, ma avrebbero potuto ricevere il rateo di pensione soltanto con la finestra di uscita prevista dalla riforma sul welfare: in questo modo al lavoratore, con il reintegro nel posto di lavoro, è garantita la retribuzione fino al trattamento di quiescenza

Emissioni da impianti (art. 32). Prorogato di due anni, al 29 aprile 2011, il termine relativo all'adeguamento alle norme del Codice ambientale delle emissioni di impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 che ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte quinta del codice e che non ricadevano nel campo di applicazione dell'abrogata normativa in materia di qualità dell'aria.

Rottamazione di veicoli usati con acquisto di nuovi veicoli (art. 29, commi da 1 a 10). Proroga fino al 31 dicembre 2008 degli ecoincentivi per la rottamazione di autovetture e veicoli Euro 0, Euro 1, Euro 2, immatricolati prima del 1° gennaio 1997: concesso un contributo di 700 euro e l'esenzione per una annualità dal pagamento delle tasse automobilistiche, se si acquista un nuovo Euro 4 o Euro 5. L'esenzione dal bollo viene estesa a due annualità se si rottama una Euro 0.
Sono inoltre prorogati i contributi per l’acquisto di autovetture e di veicoli nuovi alimentati a gas metano o GPL o elettrici fino al 31 dicembre 2008 ed estesi alla rottamazione di autoveicoli Euro 2 immatricolati prima del 1 gennaio 1999.

Sfratti (art. 22-ter). Per contenere il disagio abitativo e favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, sospensione degli sfratti per finita locazione degli immobili adibiti a uso abitazione fino al 15 ottobre 2008.


Giovedi 20 Marzo 2008

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