Iva Dal 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore alcune rilevanti modifiche nel sistema delle compensazioni del credito IVA.
LE FINALITÀ DELLA NORMA
Con la disposizione in oggetto, il legislatore ha ritenuto di introdurre una serie di misure tese a contrastare l’utilizzo di crediti IVA inesistenti. La preventiva presentazione della dichiarazione ed il visto di conformità, nel caso di compensazioni oltre un certo importo, rappresentano, secondo il legislatore, gli strumenti per realizzare maggiori controlli finalizzati al contenimento delle frodi in materia.
LA NORMA IN SINTESI
Per effetto delle nuove disposizioni: » La compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a euro 10.000 annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (annuale) o dell’istanza (trimestrale). Conseguentemente, per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito, ovvero chiedere il rimborso del medesimo, è stata prevista la possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma. I soggetti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA; » Il contribuente che intende utilizzare in compensazione il credito IVA, in misura superiore a 15.000 euro annui, deve presentare una dichiarazione IVA “vistata”. Il visto di conformità deve essere rilasciato da un soggetto abilitato (vedi oltre);
» Il contribuente che intende compensare il credito IVA, annuale o trimestrale, in misura superiore a euro 10.000 annui, sarà tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici che verranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La presentazione delle deleghe recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di euro 10.000, deve essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
» Viene prevista, demandandone l’attuazione ad un apposito decreto ministeriale, la possibilità di innalzamento del limite della compensazioni sino a euro 700.000.
L’Agenzia, con la circolare 1 del 15/01/2010, conferma che la nuova disciplina, introdotta dall’articolo 10 del decreto legge 78/2009, si applica esclusivamente ai crediti IVA eccedenti l’importo di euro 10.000. Di conseguenza, per l’utilizzo in compensazione di crediti IVA di importo pari o inferiore a euro 10.000, continueranno ad applicarsi le vecchie regole. Inoltre, le nuove disposizioni si riferiscono al credito IVA annuale relativo all’anno 2009 che emerge dalla dichiarazione IVA 2010 ed ai crediti IVA trimestrali relativi all’anno 2010 (che emergono dalle istanze IVA TR presentate nel corso del 2010). Il credito IVA annuale del 2008, emerso dalla dichiarazione mod. IVA 2009, nonché i crediti trimestrali relativi all’anno 2009 (che sono emersi dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2009), potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione anche nel corso dell’anno 2010, senza l’applicazione dei nuovi limiti.
Sulla base di tale principio, che delimita il campo di applicazione delle nuove disposizioni, si evidenziano i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia nella circolare in oggetto.
MODALITA’ DI CALCOLO DEL LIMITE DI 10.000 EURO
» Il limite di euro 10.000 è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione;
» Non concorrono alla formazione del limite dei 10.000 euro (né di quello dei 15.000 euro per il visto di conformità) le compensazioni cosiddette “verticali” o “interne” (cioè, compensazione dei crediti IVA con il medesimo tributo dovuto a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico).
» Nel caso in cui il contribuente nell’F24 utilizzi crediti IVA (anche maturati in anni diversi) per compensare sia debiti IVA che altre imposte, premi o contributi, la compensazione sarà prioritariamente attribuita a copertura dei debiti IVA, imputandoli ai crediti di più remota formazione;
» Il limite dei 10.000 euro è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).
Di conseguenza, i contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno a disposizione due distinti plafond cui fare riferimento:
- Il primo relativo al credito IVA annuale;
- Il secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali.
LE NUOVE REGOLE
Nel caso di crediti Iva annuali maturati nell’anno 2009 superiori a euro 10.000, il contribuente può liberamente utilizzare tale credito fino all’ammontare di 10.000 euro in compensazione orizzontale, senza dover preventivamente presentare la dichiarazione.
Una volta che il limite di euro 10.000 è stato raggiunto, ogni ulteriore compensazione (di qualunque importo) può avvenire esclusivamente dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2010.
La suddetta precisazione vale anche relativamente al limite di euro 15.000 ai fini dell’apposizione del visto di conformità: in caso di un credito IVA superiore ad euro 15.000, utilizzato in compensazione per importi non superiori a tale limite, la dichiarazione preventivamente presentata (se il credito compensato eccede euro 10.000), non deve essere vistata. Il contribuente può tuttavia modificare la propria scelta mediante presentazione di una dichiarazione correttiva/integrativa, completa di visto, nel caso in cui intenda utilizzare in compensazione importi di credito IVA superiore a euro 15.000. Per consentire ciò, è prevista la possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma. Quindi, gli unici soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO restano i contribuenti che determinano un saldo IVA a debito.
Il visto di conformità per compensazioni di crediti superiori a euro 15.000
Nel caso in cui il contribuente intenda utilizzare in compensazione un credito IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, è richiesto l’obbligo dell’apposizione, sulle dichiarazioni da cui emerge il credito, del visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato: RAF (responsabile dell’assistenza fiscale) dei CAF imprese, dottore e ragioniere commercialista, consulente del lavoro e soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria ed artigianato in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o del diploma di ragioneria.
In alternativa al visto di conformità, per le società ed enti, la dichiarazione IVA deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, anche da coloro che sottoscrivono la relazione di revisione, ove prevista
ATTENZIONE - Tutti i clienti del servizio fiscale offerto dalla nostra Associazione hanno la possibilità di avvalersi del visto di conformità apposto dal responsabile tecnico del nostro Caf imprese.
ASPETTI SANZIONATORI
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti di cui sia constatata l’esistenza, in misura superiore al limite di 10.000 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, si applica la sanzione prevista nel caso di omesso versamento pari al 30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione. Analoga sanzione si applica nel caso di omessa apposizione del visto di conformità.