Fondi di previdenza integrativa
La legge Finanziaria 2007 ha previsto l'anticipo di un anno, al 1° gennaio 2007, dell'attuazione della riforma della previdenza complementare. Entro il 1° luglio 2007 i lavoratori dipendenti dovranno scegliere se destinare il proprio Tfr alla previdenza integrativa.
Le somme corrisposte dovranno essere gestite dai diversi gestori che le dovranno reinvestire con criteri professionali e di trasparenza e nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge al fine di ricavarne un rendimento per il contribuente che potrà quindi accedere ad una pensione integrativa o, comunque a rilevare il capitale così accumulato.
Le forme di pensione possono essere di natura individuale o collettiva.
Tra le forme collettive rientrano i fondi pensione negoziali (“i cosiddetti fondi chiusi”) che traggono origine dalla contrattazione collettiva ed individuano i propri destinatari su base territoriale o di categoria e sono quindi accessibili soltanto per i lavoratori appartenenti alla categoria sindacale a cui si applica il contratto di lavoro che li istituisce.
La caratteristica di questi fondi a capitalizzazione collettiva, è che sono promossi da associazioni costituite dalle parti sociali (organizzazioni datoriali e sindacali).
Oltre alle quote di Tfr, i fondi possono essere alimentati (sempre che il contratto collettivo di appartenenza lo preveda) da contributi a carico del lavoratore aderente e a carico del datore di lavoro.
Di seguito sono elencati i link dei fondi di previdenza integrativa attualmente operanti.
Fondi di assistenza sanitaria
I fondi di assistenza sanitaria integrativa hanno origine contrattuale e sono creati al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale.
Quando sono previsti da un contratto collettivo, essi ne fanno parte integrante, obbligando quindi tutte le aziende che lo applicano ad aderirvi. La non iscrizione è quindi una violazione del CCNL.
Le conseguenze di una mancata iscrizione possono riguardare, da un lato, eventuali rivendicazioni economiche o richiesta di risarcimento del danno avanzate dal lavoratore e, dall'altro lato, il possibile disconoscimento delle agevolazioni contributive come previsto dalla legge per il mancato rispetto dell'obbligo dell'integrale rispetto del contratto collettivo nel campo dei comparti artigiani, del commercio e del turismo.
I contributi versati al fondo non costituiscono elementi della retribuzione.
Di seguito sono elencati i link dei fondi di assistenza sanitaria integrativa attualmente operanti.
» www.fondoest.it
» www.fondofast.it
» www.cadiprof.it
» www.faschim.it
» www.fasi.it
» www.fondonegri.it
» www.fasdac.it
» www.quas.it