In attuazione degli Accordi Nazionali e Regionali relativi alla “nuova bilateralità” ed in applicazione dei contratti collettivi, il 23 dicembre 2010 è stato sottoscritta l’ipostesi d’Accordo sulla Bilateralità in
Lombardia.
> APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
> CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPS
> VERSAMENTO IMPRESE AUTOTRASPORTO
> VERSAMENTO IMPRESE EDILI
> RAPPRESENTANZA SINDACALE DI BACINO E RAPPRESENTANZA AUTOTRASPORTO ED EDILI
> REGOLARIZZAZIONE
> IMPRESE NON ARTIGIANE ISCRITTE AD ASSOCIAZIONE
> RSTL RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA TERRITORIALE
> LAVORATORI A CHIAMATA
> REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PER ACCEDERE ALLE PROVVIDENZE
> IN CASO DI MANCATA ADESIONE E VERSAMENTO
> I VANTAGGI
> ADESIONE SUCCESSIVA AL PAGAMENTO DELL'E.A.R.
APPLICAZIONE ACCORDO NUOVA BILATERALITA’
A partire dal 1 gennaio 2011 tutte le imprese artigiane e non artigiane che rientrano nella sfera di applicazione o che applicano i CCNL dell’artigianato, sono tenute ad aderire alla bilateralità e dovranno versare mensilmente ad Elba, tramite F24 utilizzando la specifica causale EBNA, euro 10,42 per ogni dipendente in forza pari ad una quota annuale omnicomprensiva di euro 125,00 per ogni dipendente.
Per le imprese non aderenti ad Elba alla data del 30 novembre 2010, il primo versamento di euro 10,42 decorre dal 1 dicembre 2010 con pagamento tramite F24 alla data del 16 gennaio 2010.
Per le istruzioni in dettaglio della causale EBNA da indicare sul F24, riportiamo i termini della Risoluzione n.70/E del 8 luglio 2010 dell’Agenzia dell’Entrate.
Per il calcolo del numero dei dipendenti sul quale applicare i versamenti si fa riferimento ai dipendenti in forza nel mese di riferimento.
Si precisa inoltre che:
• tale versamento è ridotto del 50% per i dipendenti part-time con un contratto di lavoro fino a 20 ore
settimanali (quota intera da 21 ore settimanali).
• si considerano per intero i lavoratori assunti ed i cessati nel corso del mese.
• il versamento si effettua per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti, non prestino la loro opera e per i
quali non sia prevista l’indennità di disponibilità.
• il versamento si effettua anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e comunque per tutti quelli dichiarati con il modello UNIEMENS (ex DM10).
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ INPS
(Art. 9 bis Legge 01/06/91 n. 166 comma 2°)
Per l’anno 2013 il contributo di solidarietà INPS “oneri previdenziali” che le aziende dovranno versare mensilmente, è stato definito in euro 0,42 per lavoratore a tempo pieno (ridotto al 50% per part-time fino a 20 ore settimanali), tramite modello Uniemens (ex DM10) con codice M980 di competenza del mese per il quale viene versata la quota.
VERSAMENTO IMPRESE AUTOTRASPORTO
Euro 31,50 annue per dipendente in forza al 31 dicembre 2012 di cui:
Rappresentanza sindacale di bacino euro 10,25;
Rappresentanza imprese euro 10,25;
Rappresentanza sicurezza euro 11,00.
Nel caso in cui i dipendenti abbiano eletto/designato al proprio interno, tramite apposito verbale, un dipendente come Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza Aziendale e lo stesso abbia frequentato il corso di RLSA con il conseguimento del relativo attestato, l’Azienda dovrà versare euro 20,50 annue per dipendente in forza al 31 dicembre 2012.
Il versamento 2013 deve essere effettuato entro il 31 marzo 2013, attraverso bollettino freccia o bonifico bancario compilabile e scaricabile dal sito dell’Elba Lombardia
Anche quest'anno le aziende già iscritte ad ELBA riceveranno il MAV precompilato.
Si precisa che i MAV sono stati calcolati sulla base occupazionale risultante alla data del 31 dicembre 2011, pertanto se il numero dei dipendenti fosse cambiato alla data del 31 dicembre 2012 sarà necessario compilare il bollettino freccia o bonifico bancario con i dati corretti sul sito.
VERSAMENTO IMPRESE EDILI
Euro 14,50 annue per dipendente in forza al 31 dicembre 2012 di cui:
Rappresentanza sindacale di bacino euro 10,25;
Rappresentanza imprese euro 4,25;
Sono escluse dal versamento le imprese artigiane edili iscritte alla Cassa Edile di Varese, in quanto versano tale contributo attraverso il sistema della cassa edile in attuazione degli accordi territoriali.
RAPPRESENTANZA SINDACALE DI BACINO E RAPPRESENTANZA
Calcolo del versamento per le sole quote imprese AUTOTRASPORTO ED EDILI.
Devono versare i contributi le imprese fino a 15 dipendenti, esclusi gli apprendisti
(sono esclusi solo dal conteggio, non dal pagamento).
Esempio: impresa con 18 dipendenti, di cui 4 apprendisti. Conteggio:18-4=14.
L’impresa è tenuta a versare per tutti i 18 dipendenti.
Non devono versare i contributi le imprese oltre i 15 dipendenti, esclusi gli apprendisti.
Esempio: impresa con 18 dipendenti, di cui 2 apprendisti. Conteggio: 18-2=16. L’impresa non è tenuta a versare.
IMPRESE NON ARTIGIANE, E CHE NON APPLICANO CCNL ARTIGIANI, MA ISCRITTE A UN’ASSOCIAZIONE ARTIGIANA DI CATEGORIA
Tali imprese possono avvalersi del nostro Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori Territoriale attraverso il versamento di euro 18,75 annue per dipendente in forza al 31 dicembre 2011.
Con tale versamento si ottempera a quanto previsto in materia dall’art. 52 del T.U. del D.lgs. 81/2008 e successivi.
RLST – RAPPRESENTANTE LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE
Dal 1 dicembre 2010 tutte le imprese artigiane, o che applicano i CCNL artigiani, sono tenute ad effettuare il versamento del Rappresentante Lavoratori alla Sicurezza Territoriale.
Qualora nell’impresa i lavoratori abbiano provveduto a nominare il Rappresentante Aziendale dei Lavoratori per la Sicurezza e questo abbia effettuato il corso RLSA con il conseguimento dell’attestato, la ditta è tenuta al versamento mensile della quota intera di euro 10,42 tramite F24 (riproporzionato a euro 5,21 per i part-time fino a 20 ore settimanali) e, successivamente, provvederà a richiedere il rimborso di quanto non dovuto.
Entro la fine dell’anno verranno specificate le modalità e le quote per chiedere il rimborso.
LAVORATORI A CHIAMATA
Il versamento Elba si effettua per i lavoratori a chiamata che hanno l’indennità di disponibilità, per coloro che non hanno tale indennità non è dovuto il versamento.
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 2013 - VERIFICA DEI VERSAMENTI AI FINI DELLE PRESTAZIONI
La regolarità contributiva della ditte viene controllata sulla base dell'accordo sottoscritto dalle Parti Sociali del 12/12/2012 il quale prevede:
- l'impresa risulta regolare quando, ai due mesi precedenti la data dell'evento, ha versato gli anni 2011, 2012 oltre ai versamenti mensili del 2013.
Calcolo dei due mesi precedenti la data evento: si deve tornare indietro di due mesi rispetto alla data evento e fino a quel mese la ditta deve risultare regolare con i versamenti.
Esempio di calcolo dei 2 mesi.
Data evento 8 giugno 2013: la ditta deve risultare regolare ad aprile 2013, cioè con i F24 fino a marzo 2013 pagato entro aprile 2013.
IN CASO DIMANCATA ADESIONE E VERSAMENTO ALLA BILATERALITÀ
In assenza di adesione alla bilateralità l’Azienda è tenuta ad erogare ai lavoratori in forza un importo forfettario, denominato
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), pari a
euro 25 lordi mensili, (riproporzionato per apprendisti e part-time) per tredici mensilità, non riassorbibile che ha riflessi su tutti
gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti e differiti, escluso il T.F.R.
Inoltre l’impresa è tenuta all’erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla Bilateralità Nazionale e Regionale in quanto rappresentano un diritto contrattuale indispensabile a completare il trattamento economico e normativo di ogni singolo lavoratore.
I VANTAGGI
In termini di gestione delle prestazioni e di esborso economico aderire all’
ELBA è più vantaggioso e conveniente: in pratica il costo per dipendente risulta pari a euro 125 annui anziché 325 euro annui, con aggiunta di contributi e premi. Si evita inoltre l’erogazione diretta al lavoratore, da parte dell’impresa, delle prestazioni equivalenti a quelle erogate dell’ente bilaterale stesso.
ADESIONE AD ELBA SUCCESSIVA AL PAGAMENTO DELL’E.A.R. AI DIPENDENTI
Si precisa che nel caso in cui ci fossero Aziende che vogliano aderire alla bilateralità, avendo precedentemente erogato
l’E.A.R. pari a euro 25 lordi mensili ai propri dipendenti, al momento del primo versamento ad Elba, attraverso il modello F24, cesseranno automaticamente di erogare l’elemento aggiuntivo della retribuzione ( 25 euro) dandone informazione ai propri dipendenti.
Clicca qui per tornare all’elenco dei contributi Elba >>>
Per ulteriori informazioni:
EBA Varese
c/o Malpensafiere
Via XI Settembre - Ingresso B
21052 Busto Arsizio
Tel. 0331 670462
Fax 0331 324296
info@ebavarese.it
Orari di apertura sportello EBA VARESE
Martedì-Giovedì: 8.30 - 12.30
Mercoledì: 14.45 - 18.45