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Riposi giornalieri anche al padre
Riposo giornaliero Un diritto, se la madre è casalinga

Quando la madre è casalinga ma non può occuparsi della cura del figlio, il padre può fruire dei riposi giornalieri per «maternità». Lo ha precisato l'Inps con propria circolare, emessa a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, che rivede un precedente orientamento di segno contrario.
In questa sentenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la sia madre casalinga, considerando che essa possa essere “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”.
Quindi, il padre dipendente, coniuge della casalinga, può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Analogamente al caso di madre lavoratrice autonoma, il padre dipendente potrà utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto. In caso di parto plurimo, i riposi possono venire raddoppiati.
Per quanto riguarda la situazione precedente a questa decisione, il padre dipendente con coniuge casalinga potrà beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine dell’anno relativo alla nascita o all’ingresso del bambino nel nucleo familiare ma non potrà, invece, recuperare successivamente eventuali ore di riposo che non ha potuto godere in precedenza. Qualora, invece, l'interessato avesse già fruito di ore di assenza dal lavoro a titolo di riposi giornalieri, il datore di lavoro potrà procedere al conguaglio delle retribuzioni eventualmente corrisposte al titolo in questione, sempre che ricorrano le specifiche condizioni. Analogamente, il padre che avesse fruito nei limiti temporali previsti per i riposi giornalieri di assenze orarie ad altro titolo (come ferie o permessi orari), potrà chiedere al datore di lavoro ed all'Inps la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri.


Riferimenti normativi:
Inps, circolare n. 112/2009 - Sentenza n. 4293/2008 del Consiglio di Stato
Artt. 39 e 45, D.Lgs. 151/2001



Mercoledi 18 Novembre 2009

Andrea Regalli
Email: regalli@asarva.org
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