SICUREZZA
Lo scorso 31/12/2008 è scaduto il termine per allegare ai contratti di appalto anteriori al 25 agosto 2007, e ancora in corso al 31 dicembre 2008, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) come prescritto dall’art. 26 commi 3 e 5 del D.Lgs. 81/2008.
MARCATURA CE SERRAMENTI
Prorogata all’1 febbraio 2010 la marcatura obbligatoria CE su finestre e porte esterne. Le imprese del legno conquistano ancora un anno per
adeguarsi alla normativa comunitaria.
Lo ha deciso il Comitato Permanente delle Costruzioni che, lo scorso novembre , ha prolungato di un ulteriore anno la fase di coesistenza della EN 14351-1 per finestre e porte pedonali esterne. L’obbligo di marcare CE i
prodotti contemplati dalla EN 14351-1 scatterà dunque dal 1° febbraio 2010.
Per le imprese artigiane, le difficoltà nell’ottenere le attestazioni di conformità necessarie ai fini della marcatura CE sono state evidenziate soprattutto da Italia e Francia, che sperano nel frattempo di ottenere la revisione della norma con gli sperati chiarimenti circa l’uso dei risultati dei rapporti di prova attraverso la procedura di cascading ITT. La revisione della norma dovrebbe trovare compimento entro marzo/aprile 2009.
La decisione di rinvio ha avuto i voti favorevoli di Austria, Rep. Ceca, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Norvegia, Portogallo, Romania, Svezia, Regno Unito, 4 contrari (Olanda, Belgio, Danimarca e Svizzera) e 2
astensioni (Germania e Spagna).
PILE E ACCUMULATORI
Approvato in via definitiva il 19 novembre 2008 il Dlgs di recepimento della direttiva 2006/66/Ce su commercializzazione di pile, raccolta,
trattamento, riciclaggio, smaltimento dei relativi rifiuti. Il provvedimento si rivolge a tutti i soggetti coinvolti nella filiera, dal produttore all'utilizzatore finale, imponendo restrizioni sull'uso di sostanze pericolose nella fabbricazione ed immissione sul mercato di nuove pile ed accumulatori,
ed innalzando le percentuali obbligatorie di raccolta differenziata e riciclaggio dei relativi rifiuti. Segnaliamo alcune delle disposizioni più rilevanti.
Raccolta separata pile industriali e per veicoli:
A) Pile industriali
» Organizzazione e gestione sistemi di raccolta separata.
Produttori di pile e accumulatori industriali, o i terzi che agiscono in loro nome, devono organizzare e gestire sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tal fine, possono:
- aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo alle medesime;
- organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali.
» Ritiro gratuito pile industriali. Gli stessi soggetti devono ritirare gratuitamente i relativi rifiuti presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.
B) Accumulatori veicoli
» Organizzazione e gestione sistemi di raccolta separata. I produttori di pile e accumulatori industriali, o i terzi che agiscono in loro nome, devono assicurare la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli idonei
a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.
» Ritiro gratuito pile veicoli. In ogni caso, gli stessi soggetti devono provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
IMBALLAGGI IN LEGNO
Aumenta il contributo Conai
Dal 01/01/2009 il nuovo contributo Conai per gli imballaggi in legno passa da 4 a 8 euro/tonnellata.
L'aumento del contributo, che non subiva variazioni dal 2005, è dovuto agli aumentati costi di gestione del sistema seguiti alla notevole crescita della quantità di materiale legnoso gestita dal Consorzio Rilegno (+720% in 7 anni), soprattutto nel Sud Italia, con conseguenti aumenti in termini di costi di trasporto.
Ricordiamo che Rilegno è il Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo dei rifiuti di imballaggio di legno (pallet, cassette per l'ortofrutta, imballaggi industriali, ecc).
RIFIUTI
RAEE: firmata la convenzione tra Confartigianato ed Ecoped
Oggetto della convenzione è il ritiro e lo smaltimento, a condizioni di favore, dei rifiuti provenienti da Riparatori di Elettrodomestici e Centri di Assistenza
Tecnica. Si tratta, prevalentemente, di rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e loro componenti.
La convenzione è il punto di arrivo di un percorso negoziale inaugurato con la sigla di una prima convenzione con Ecoped per l’iscrizione dei produttori di AEE al Consorzio ed al registro dei produttori, seguito da questo secondo accordo, con cui si formula un’offerta di raccolta e smaltimento - a condizioni convenienti - da parte di un circuito di servizio capillare e qualificato.
In base alle intese contenute nella Convenzione, immediatamente
operativa, il Consorzio Ecoped mette a disposizione degli Associati il servizio di gestione dei rifiuti nel pieno rispetto delle normative di legge in materia ambientale.
Il servizio si avvarrà di trasportatori, piattaforme di stoccaggio
ed impianti di trattamento autorizzati alla gestione dei RAEE, accuratamente selezionati, qualificati e, soprattutto, capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale. La Convenzione prevede un’importante clausola in base alla quale il Consorzio Ecoped si impegna a valutare e, successivamente, a qualificare nuovi trasportatori di rifiuti, associati a Confartigianato, al fine di inserirli nella propria lista dei fornitori, per l’erogazione del servizio di gestione rifiuti in convenzione.
La convenzione stabilisce che ai soci di Confartigianato che aderiscono al servizio non dev’essere richiesta la quota di iscrizione (una tantum).
Il costo del servizio, invece, verrà determinato in funzione della quantità e della tipologia di RAEE generati e della frequenza di ritiri desiderata, durante l’anno, da ogni azienda aderente; ciascuno indicherà, in base alle esigenze aziendali, i propri parametri di riferimento e riceverà un’offerta di contratto personalizzata.
ATTRIBUZIONE CODICI CER
Sul numero di novembre 2008 della nostra rivista, era già stata pubblicata una sintesi delle procedure per una corretta gestione dei rifiuti in azienda, ricordando l’importanza dell’attribuzione del codice CER.
Quale il comportamento corretto da seguire?
Il codice CER per la corretta identificazione da parte del produttore/detentore deve essere assegnato sulla base di una procedura ben precisa basata, innanzitutto, sul processo produttivo che genera lo scarto. Avviene, invece, che la classificazione sia più in funzione dei
rifiuti che il trasportatore è autorizzato a gestire, trascurando
le caratteristiche chimico-fisiche o assegnando indicazioni di pericolo non veritiere.
Scarti identici dal punto di vista chimico-fisico possono essere identificati con codici CER differenti, qualora derivino da processi produttivi diversi. I rifiuti in plastica, ad esempio, possono essere classificati con il codice
170203 se derivano da demolizioni e costruzioni; con il codice 150102 se si tratta di imballaggi oppure con il 191204 se originati dai trattamenti meccanici operati sui rifiuti.
La procedura di assegnazione dei codici CER deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista dal D.Lgs. n. 152/2006.
Ogni rifiuto è identificato da un codice numerico di 6 cifre, dove i primi 2 numeri individuano la fonte da cui si origina il rifiuto; i secondi 2 numeri individuano la specifica fase di lavorazione dell’attività produttiva da cui si origina il rifiuto; gli ultimi 2 numeri caratterizzano il rifiuto, individuando la sua descrizione specifica.
I CER che terminano con 99 portano la descrizione di «Rifiuti non specificati altrimenti» e hanno in comune solo l’appartenenza a una particolare classe o sottoclasse, ma non sono individuati in nessuna
categoria specifica.
Spesso si abusa di questo codice per comodità, quando si vogliono raggruppare più rifiuti sotto lo stesso nome, o per semplicità quando non risulta immediata l’individuazione di un codice CER.
Rifiuto pericoloso o non pericoloso?
Spesso si classifica un rifiuto sulla base di fonti di letteratura o schede di sicurezza delle materie prime utilizzate.
Tuttavia materie prime coinvolte in un processo produttivo con caratteristiche di pericolosità non sempre trasferiscono al prodotto finale, o ai suoi scarti, tale pericolosità e viceversa (es. reazioni chimiche in grado
di inertizzare il prodotto finale o trasformazioni che generano un rifiuto pericoloso anche se il processo d’origine coinvolga materie prime non pericolose).
Come stabilire allora la pericolosità?
> Alcune tipologie di rifiuti (quelle contrassegnate da codice CER con asterisco) sono classificate come pericolose fin dall’origine, cioè è la legge che le ritiene indiscutibilmente tali per la loro stessa natura, a prescindere
da qualsiasi evidenza analitica (ad esempio: codice CER130301* «oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB»);
> Per altre tipologie di rifiuti è prevista una voce speculare, cioè un codice CER senza asterisco per il rifiuto non pericoloso, e un codice con asterisco per il rifiuto pericoloso.
In questo caso, il produttore deve procedere a un prelievo e a un’analisi chimica di un campione di rifiuto e verificare se la concentrazione di sostanze pericolose in esso rilevate superi i limiti imposti dalla legge, così da classificare il rifiuto pericoloso e attribuire il CER con asterisco.
I risvolti pratici
Quindi, la classificazione di un rifiuto come pericoloso è in funzione dell'analisi, e al produttore non è lasciata la possibilità di declassificare i propri rifiuti pericolosi a non pericolosi. Il rischio è quello dell’applicazione di sanzioni penali per traffico illecito di rifiuti, poiché la classificazione dei rifiuti e la conseguente attribuzione del codice CER ricade tra gli obblighi del produttore/detentore perché è lui che conosce più di altri il processo le trasformazioni e le materie prime che danno origine al suo rifiuto.
Nella pratica, invece, questo compito viene spesso affidato a soggetti terzi, come il trasportatore che prende in carico i rifiuti oppure l’impianto destinatario.
Ciascuno di questi, però, potrebbe operare con obiettivi di interesse economico diverso e con diversa propensione al rispetto dell’ambiente.
È fondamentale, considerate le responsabilità in capo al produttore/
detentore, che questi si accerti con scrupolosità come viene eseguita la classificazione dei suoi rifiuti.
SMALTIMENTO RIFIUTI: IL RAPPORTO DELLA PROVINCIA DI VARESE
Alcuni numeri riguardanti la nostra provincia.
Popolazione residente:
855.400 persone (+0,8%),
348.773 famiglie (media di 2,42 componenti)
Densità di popolazione:
713 abitanti/kmq. (quinta provincia italiana per densità)
Totale rifiuti urbani raccolti:
424.048,5 t./anno (491,4 Kg/ab.anno)
di cui 235.041 t./anno da raccolta differenziata (pari al 55,4% del totale).
Tra i Comuni che hanno avuto un incremento di produzione rifiuti rispetto al 2006, e alla media provinciale, spiccano: Castelseprio, Castelveccana, Brissago V., Induno Ol. (tutti oltre il +15%).
Sensibile diminuzione per il comune di Besano (- 17,1%).
Ovviamente, dobbiamo tener presente il numero di abitanti di questi
comuni.
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Come si è detto, pari al 55,4% del totale di rifiuti prodotti, è così suddivisa: ingombranti 0,9%, carta e cartone 10,4%, plastica 3,4%, verde 11,2%, legno 4,2%, organico 11,9%, materiali ferrosi 2,1%, vetro 9,6 %, altro 1,7%.
I gestori dei servizi di raccolta
Al 30/06/07 erano 11 (ABC Serv. Ecologici, Agesp, Aimeri, Amsc, Aspem, Sieco, Econord, Leva A., San Germano, Sap, Tramonto A.) con una media di costo totale del servizio pari a 89,40 euro/ab.anno.
La destinazione dei rifiuti da raccolta indifferenziata
E’ per l'11,5% destinata al Termovalorizzatore ACCAM di Busto A., per il 19,9% alla Discarica di Gorla Maggiore, per il 4,9% al Termovalorizzatore REA Dalmine, per il 2,5% all'Imp. di selezione Tramonto-Vergiate, per il
5,5% ad altri impianti.
Dall'analisi dei MUD (i dati sono riferiti all'anno 2005) si rilevano, invece, i seguenti dati:
- Produzione di rifiuti pericolosi = 100.517 t./anno (10%)
- Produzione di rifiuti non pericolosi = 899.356 t./anno (90%), di cui la massima produzione ai rifiuti da lavorazione di metalli e plastica, rifiuti da imballaggi, da costruzione e demolizione e da rifiuti inorganici da processi
termici.
Le attività di recupero sono così suddivise: 15% al compostaggio, 10% al recupero energetico, 75% al recupero di materia
Fonte: Edizioni Ambiente Milano/GU Rep.Italiana/GU Comunità europee/Il Sole 24 ore/AIAS
Scadenziario
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