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5. LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è entrata in vigore il 16 Maggio 2009 e sicuramente a questo proposito vanno fatte delle considerazioni.

L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone espressamente che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve essere svolta “secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004(…)”. In Italia, tale accordo comunitario è stato recepito dall’Accordo interconfederale 9 giugno 2008 e ad esso si deve fare riferimento per le indicazioni metodologiche per valutare il rischio stress nei luoghi di lavoro.

Un’altra puntualizzazione riguarda la concezione stessa di stress da lavoro-correlato. L’art. 3 dell’Accordo interconfederale lo definisce, infatti, come “una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative”(…) “non è una malattia, ma una situazione prolungata di tensione che può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute”, quindi, non sono comprese nello stress da lavoro-correlato le violenze, le molestie, lo stress post-traumatico e lo stress condizionato da determinati fattori sociali e familiari.

Va inoltre precisato che, per effettuare la valutazione del rischio stress da lavoro-correlato, nel rispetto dell’ art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, si deve fare riferimento a “gruppi di lavoratori” esposti allo stress da lavoro-correlato, a causa delle caratteristiche delle attività svolte e, una volta trovata la presenza di stress da lavoro-correlato, si dovranno determinare quei fattori stressanti (stressors) e le adeguate misure di prevenzione e protezione.

Anche i medici competenti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, in sede di visite mediche ad un gruppo omogeneo di lavoratori, dovranno poi tenere conto di eventuali sintomatologie da stress a livello individuale.

E’ quindi evidente come senza una adeguata collaborazione da parte del datore di lavoro e una sua iniziale presa di coscienza e conoscenza delle caratteristiche dello stress, della sua comparsa, degli effetti prodotti e degli interventi fattibili per migliorare il clima organizzativo percepito dai propri lavoratori, ogni attività consulenziale diventa inutile.

Al datore di lavoro viene chiesto di sviluppare innanzitutto una competenza organizzativa cioè la capacità di leggere la sua azienda e capire dove l’organizzazione funziona e dove NON funziona. Deve, in particolare, analizzare i problemi che derivano da questo mal-funzionamento rapportandoli alle alterazioni comportamentali e alle patologie dei suoi dipendenti.

Solo dopo questa prima fase è possibile prospettare una scelta di misure correttive anti-stress, intervenendo sulla comunicazione aziendale, intensità di richiesta lavorativa, capacità di adattamento dei vari lavoratori, utilizzando la formazione come strumento per rendere sempre più ampia e consapevole la partecipazione di tutti ad uno sforzo comune di organizzazione e gestione della sicurezza.

La valutazione dello stress lavoro-correlato è, tra tutte le valutazioni della sicurezza, quella che più rappresenta se esiste una cultura e un sistema della prevenzione in azienda; il modo in cui ci si rapporta ad esse, la “forza” con cui questo sistema si impone nell’ambiente lavorativo e agli individui che lo abitano.

Il datore di lavoro, per approcciare correttamente il problema, deve quindi eseguire i primi interventi su di sé e sul proprio modo di interagire in azienda.



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