Al via il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato

Tutto quello che c'è da sapere sul FSBA

 
artigianato

La riforma degli ammortizzatori sociali prevista dal D.Lgs 148/2015  ha previsto l’obbligo di costituire dei Fondi di solidarietà con lo scopo di tutelare i lavoratori, in caso di crisi aziendale.

Per il comparto artigiano è il nuovo Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, FSBA, a garantire ai dipendenti gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sul FSBA.

L’Accordo

Le parti sociali, Confartigianato-CNA-Casartigiani-Claai e CGIL-CISL-UIL, lo scorso 10 dicembre, come previsto dal D.Lgs 148/2015, hanno sottoscritto l’Accordo Interconfederale di adeguamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato – FSBA che avrà il compito di garantire ai lavoratori dipendenti del comparto artigiano ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Mediante la sottoscrizione dell’Accordo per la costituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiano (FSBA), e in applicazione delle leggi vigenti, il comparto artigiano si è quindi dotato di uno strumento che ha il compito di sostituire la Cassa integrazione in deroga. L’Accordo consentirà, pertanto, al comparto artigiano di continuare ad avere un proprio peculiare ed autonomo modello di ammortizzatori sociali fondato sul consolidato sistema di bilateralità dell’artigianato. 

Cosa prevede il Fondo di Solidarietà Artigianato FSBA

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA), come vuole la legge, prevede dal 1° gennaio 2016 l’obbligo di versamento di un contributo a carico dell’ azienda pari allo 0,45% per dipendente calcolato sulla retribuzione imponibile previdenziale.

Il contributo è dovuto da tutte le aziende artigiane e dalle imprese che applicano CCNL artigiani anche con un numero di dipendenti inferiori ai cinque , coprendo di fatto tutta la platea di imprese del settore, tipicamente caratterizzato da realtà aziendali con esiguo numero di lavoratori in forza.

E’ importante anche ricordare che, per tutte le aziende artigiane con dipendenti, le Parti Sociali avevano già costruito un sistema di ammortizzatori sociali finanziato con quota parte dei contributi versati alla bilateralità (Ente Bilaterale Artigiano Lombardo – Elba), pertanto, dal 01/01/2016 il contributo annuale all’Elba diminuisce dai € 125 annui per dipendente ai circa € 91 per dipendente in quanto la differenza di 2,77 euro mensili (33,24 euro annuali), erano risorse già destinate agli ammortizzatori sociali bilaterali oggi sostituiti dalle prestazioni del fondo FSBA.

A gennaio 2016 è partita la sola contribuzione al Fondo FSBAma non l’erogazione delle prestazioni: in attesa della piena operatività del Fondo FSBA, le aziende artigiane e le aziende che applicano Ccnl artigiani della Lombardia potranno continuare a richiedere la Cassa integrazione in deroga, secondo le procedure stabilite dalla Regione. Il trattamento di Cig in deroga cesserà dalla data in cui il Fondo inizierà ad erogare le prestazioni.

Una volta esaurita la possibilità di ricorrere alle prestazioni FSBA sarà, comunque, ancora possibile richiedere/utilizzare la CIG in deroga (per 3 mesi o per la parte residua) ai soli fini di salvaguardia dei livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa produttiva. 

La nuova quota di contribuzione

A partire dal 1° gennaio 2016, le imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015, devono versare il contributo da versare per ogni lavoratore in forza nel mese (inclusi gli apprendisti e gli stagionali), una cifra fissa destinata ad EBNA (Ente bilaterale Nazionale Artigiano) pari a 7,65 euro al mese per 12 mensilità, e di una percentuale destinata ad FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro.

A partire dal 1° luglio 2016, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. Questo incremento sarà a carico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga degli stessi.
La quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 7,65 euro è dovuta per intero anche per tutti i lavoratori con contratto part-time. 

Chi deve versare

L’obbligo di versamento ad EBNA/FSBA riguarda le aziende artigiane classificate dall’Inps con il CSC identificativo del settore dell’Artigianato (4.XX.XX), e le aziende, anche non artigiane, che applicano i CCNL dell’Artigianato. L’adesione a EBNA/FSBA esonera le imprese dall’obbligo di versamento al FIS Fondo di Integrazione Salariale dell’INPS (si è in attesa della formalizzazione da parte del Ministero del Lavoro al fine di evitare eventuali doppie richieste da parte del fondo FIS presso l’INPS). 

Come versare il contributo

Il contributo dovuto per l’adesione a EBNA e a FSBA è un contributo unitario ed il pagamento delle quote deve, pertanto, essere fatto con un unico versamento. I versamenti devono continuare ad essere effettuati tramite modello F24, rigo unico, evidenziando nel campo “causale contributi”, il codice EBNA, già attribuito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 08/07/2010. 

Quando versare

Il contributo va versato ogni mese (di norma il giorno 16). Il prossimo versamento scade il 16 febbraio 2016. 

Le prestazioni

Appena operativo, FSBA garantirà nell’ambito del biennio mobile, a tutti i lavoratori dipendenti dell’artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti da Confartigianato-CNA-Casartigiani-Claai e CGIL-CISL-UIL, a prescindere dal numero dei lavoratori in forza, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto:

  • 13 settimane di assegno ordinario, nei casi di a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche; b) situazioni temporanee di mercato;
  • in alternativa, 26 settimane di assegno di solidarietà nei casi di accordo di riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.Per far fruire le prestazioni ai loro dipendenti le imprese dovranno essere in regola con il versamento dei contributi dovuti. 

I versamenti: modalità di raccolta della contribuzione

Nel ribadire che il finanziamento è stabilito a norma di legge, precisiamo che le quote dovute verranno raccolte mensilmente, unitamente alle somme già destinate ad EBNA/ELBA, e saranno versate con modello F24 utilizzando la medesima causale. 

Chi eroga le prestazioni

Le prestazioni di FSBA verranno erogate attraverso gli Enti Bilaterali Regionali di riferimento ed in particolare, in Regione Lombardia da E.L.B.A.
Sarà cura dell’Associazione fornire agli imprenditori ulteriori chiarimenti e qualsiasi informazione sul tema, restando inteso che, così come previsto, si provvederà a partire dal mese di gennaio 2016 a calcolare i contribuiti dovuti ed a predisporre i pagamenti a FSBA.

Nota Bene. Le imprese artigiane che già dispongono dei trattamenti di CIG devono continuare a versare 125,00 euro annui per ogni dipendente ai Enti Bilaterali Artigiani (Elba in Lombardia). La quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 10,42 euro è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.

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