Medicina del lavoro: vaccinazioni, obblighi e raccomandazioni per le malattie infettive sul lavoro

Tipologie di vaccinazioni nel campo della Medicina del Lavoro

 
vaccinazione

Il caso della bambina di dieci anni ricoverata in rianimazione pediatrica e prognosi riservata a Verona per aver contratto il tetano sbucciandosi un ginocchio, riapre un tema vivo e attuale.

Secondo quanto si è appreso la bambina non era stata sottoposta alla profilassi antitetanica.

Al lavoro, le vaccinazioni proteggono da gravi patologie, riducono la circolazione del virus e in questo modo proteggono chi è più fragile.

Le vaccinazioni possono essere:

gratuite, quando obbligatorie a norma di legge (es. l'antitetanica per specifiche categorie di lavoratori) o previste in campagne di prevenzione, - a pagamento, quando effettuate all'unico scopo di tutelare la salute dei viaggiatori.

Nel campo della medicina del lavoro è prevista l’adozione di entrambi i tipi di vaccinazione e possono essere così classificate:

- vaccinazione come requisito di legge, richiesto per poter svolgere uno specifico lavoro (o per alcune categorie di lavoratori). In questo caso l’obbligo di verifica è in capo al datore di lavoro;

- vaccinazione come raccomandazione per poter svolgere il lavoro in sicurezza: in questo caso il compito di verifica è in capo al medico competente;

- vaccinazione come requisito richiesto da paesi esteri per l’ingresso di tutti i soggetti viaggiatori, compresi quelli per motivi di lavoro (il traveller worker): in questo caso l’obbligo di verifica è in capo allo stesso soggetto interessato. Risulta chiaro tuttavia l’interesse del datore di lavoro che lo può esercitare per tramite del medico competente.

Nel documentoSorveglianza, notifica, controllo delle malattie infettive: revisione e riordino degli interventi di prevenzione in Regione Lombardia” vengono forniti agli operatori della prevenzione e a tutti i cittadini strumenti adeguati per contrastare molte malattie infettive, ancora diffuse, specie nei bambini e giovani, benché con aspetti molto diversi rispetto al passato.

Oltre al comparto dei Servizi sanitari (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza),  altri settori con elevata presenza di rischio biologico (e dunque esposizione ad agenti patogeni ed infettanti) sono:

  • Industria Alimentare: Produzione per biotrasformazione (vino, birra, formaggi etc), ricerca di possibili patogeni
  • Agricoltura
  • Zootecnia
  • Macellazione carni
  • Piscicoltura
  • Servizi veterinari
  • Industria di trasformazione di derivati animali (cuoio, pelle, lana ecc.)
  • Servizi mortuari e cimiteriali
  • Servizi di raccolta, trattamento, smaltimento dei rifiuti
  • Impianti di sterilizzazione, disinfezione e lavaggio di materiali potenzialmente contaminati
  • Impianti depurazione acque di scarico
  • Manutenzione impianti fognari
  • l’agopuntura,
  • i tatuaggi,
  • pratiche odontostomatologiche in condizioni di scarso controllo e igiene sono tutti fattori di rischio.
  • Saloni di estetica e acconciatore per contatto diretto con cuoio capelluto in presenza di Tinea Capitis o pediculosi), micosi (es. dermatofitosi, tinee, tigne...), virosi cutanee (es. verruche, mollusco contagioso...), per contatto diretto col sangue (es. epatite B, epatite C, HIV)

Senza dimenticare la prevenzione per tutte quelle categorie di lavoratori che si recano all'estero. Per quanto concerne i lavoratori edili che prestano servizio all'estero, il Medico Competente ha l’onere di indicare le coperture vaccinali necessarie al profilo vaccinale specifico per il Paese di destinazione in collaborazione con gli uffici ASL vaccinazioni per i viaggiatori di competenza territoriale (Regione Lombardia -Decreto 19 giugno 2012, n. 5408 - Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia).


Approfondimento: 

I principali vaccini utilizzati in profilassi in soggetti che si recano all'estero per lavoro

Il rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi ad un trattamento vaccinale, può verificarsi in due diversi contesti:

  • la vaccinazione è obbligatoria per quella categoria lavorativa, cioè è imposta da un preciso riferimento legislativo,
  • la vaccinazione non è codificata da una norma di riferimento, ma rappresenta uno strumento di prevenzione efficace del rischio infettivo previsto dalla valutazione dei rischi e dal protocollo sanitario.

Cosa dice la giurisprudenza?

L'art.2087  della Costituzione prevede che "l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

La vaccinazione è un atto tipicamente medico, in ambito di sicurezza del lavoro e non può che essere interpretato a tutti gli effetti, alla luce del D.Lgs 81/2008 ma anche e soprattutto dell’art.2087  come una delle misure di protezione necessarie per la tutela della salute dei lavoratori che il datore di lavoro è tenuto ad adottare secondo:

  • principio della massima sicurezza tecnicamente fattibile,
  • principio di sussidiarietà in materia antinfortunistica.

La Sentenza della Cassazione penale, Sez. III,21 gennaio 2005, n. 1728 chiarisce che "Poiché il diritto alla salute ha natura indisponibile, il lavoratore non può rifiutare le vaccinazioni purché ciò sia previsto dalla legge (Art. 32 Cost.: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge).

Per la Cassazione penale, Sez. IV, 5 febbraio 1991, n.1170 "le misure di sicurezza vanno attuate dal datore di lavoro anche contro la volontà del lavoratore".

Il rifiuto del lavoratore a sottoporsi alla vaccinazione ha quindi un rilievo penale in relazione a quanto prevede l’art. 20 del D.Lgs81/2008. Il controllo dell’obbligo vaccinale è la verifica del possesso di un requisito che è a carico del datore di lavoro.  Il controllo dell’avvenuta immunizzazione spetta al medico competente.

Nel caso, spetta poi al medico competente valutare se il rischio infettivo può essere ridotto con misure di protezione alternative e di eguale efficacia:

  • in caso positivo potrà esprimere il giudizio d’idoneità alla mansione specifica:
  • in caso negativo dovrà formulare un giudizio d’idoneità alla mansione specifica con la limitazione (quando realizzabile) di esclusione delle operazioni che possano comportare il contatto con l’agente biologico verso il quale il lavoratore non è immune;
  • il soggetto presenta controindicazioni alla vaccinazione: in questo caso è opportuno verificare preliminarmente se esse costituiscano effettivamente controindicazioni vere (permanenti o temporanee) alla vaccinazione;
  • il soggetto vaccinato non responder.

Anche in questi ultimi due casi il medico del lavoro dovrà valutare se il rischio infettivo può essere ridotto con misure di protezione alternative e egualmente efficaci.

  • In caso positivo potrà esprimere il giudizio d’idoneità alla mansione specifica.
  • In caso negativo dovrà formulare un giudizio d’idoneità alla mansione specifica con la limitazione (quando realizzabile) di esclusione delle operazioni che possano comportare il contatto con l’agente biologico verso il quale il lavoratore non è immune.

Oggi al giudizio di idoneità espresso dal medico competente sono quindi attribuite ulteriori valenze:

  • la tutela della professionalità del lavoratore interessato (in particolare nell’ambito degli operatori sanitari),
  • la tutela della salute dei terzi e della collettività (art. 41 comma 4 del D.Lgs81/08).

Approfondimento: 

Tetano, Epatiti A e B, legionellosi: cosa sono, come si trasmettono, come si prevengono

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