Decreto Liquidità: accesso al credito e interventi straordinari per le imprese

Le nuove misure e le ulteriori agevolazioni finanziarie

 
decreto liquidità

E' stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del giorno 8 aprile 2020 il “Decreto Liquidità” (D.L. n. 23/2020). La norma, in vigore dal 9 aprile 2020, introduce, fra l’altro, misure urgenti in materia di:

1. ACCESSO AL CREDITO
2. ULTERIORI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

3. SOSTEGNO ALLA CONTINUITA' DELLE IMPRESE 
4. SOSPENSIONE DI ALCUNI INVESTIMENTI E ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI
5. NORME PROCEDIMENTALI   
6. LAVORO

 

Di seguito le disposizioni di maggior rilievo, finalizzate a sostenere le imprese durante l’emergenza COVID-19. 


 

1. ACCESSO AL CREDITO

L’efficacia delle misure è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

GARANZIA FONDO CENTRALE (art. 13)

Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure

- la garanzia è concessa a titolo gratuito; - l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;  - la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.

L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

  1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  2. il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
  3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100% dell’importo garantito con l’intervento dei Confidi o di altro fondo di garanzia. Per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza.

La garanzia è concessa, senza applicazione del modello di valutazione, anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”.

La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato o hanno stipulato accordi di ristrutturazione.

Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, purché:    

  • tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;
  • abbiano una durata fino a 72 mesi;
  • abbiano un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione;
  • l’importo non sia superiore a 25.000,00 euro.

In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

In favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

GARANZIE SACE S.p.A. (art. 1)

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2020, garanzie per un importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo.

Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:

- finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

- al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario,

- l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

  • 1) 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  • 2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa;

- l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno di non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

- l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

  1. 90 % dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  2. 80 % dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  3. 70 % per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, si applica una procedura semplificata.

I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti.

   

2. ULTERIORI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO (art. 11)

La norma estende a tutto il territorio nazionale quanto già previsto dall’art. 10 del DL n. 23/20 per l’originaria “zona rossa” dell’emergenza coronavirus. Si prevede così – dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 – la sospensione dei termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020), e di ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

Con particolare riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente.

Tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), dovranno essere valutati al termine del periodo di sospensione. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

FONDO DI SOLIDARIETA’ MUTUI PRIMA CASA (art. 12)

Già con il D.L. 9/2020 era stata prevista la possibilità di richiedere la sospensione delle rate del mutuo “prima casa” in favore dei lavoratori dipendenti che si erano visti sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni, mediante accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”.

Ai sensi dell’art. 54 del D.L. n. 18/2020, per un periodo di 9 mesi dal 17/03/2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo, l’ammissione ai benefici dello stesso era stato esteso anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21/02/2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo da parte di lavoratori autonomi e ai liberi professionisti non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il Decreto Liquidità interviene nuovamente sulla normativa, fornendo una “interpretazione” dell’articolo 54 del D.L. n. 18/20 e chiarendo che, tra i lavoratori autonomi che possono accedere al Fondo, sono compresi anche gli artigiani ed i commercianti (iscritti alle gestioni AGO) e le ditte individuali.
 

3. SOSTEGNO ALLA CONTINUITA’ DELLE IMPRESE

ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA (art. 5)

Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto, viene differita dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021 la data di entrata in vigore di una parte significativa delle disposizioni introdotte dal Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza (D Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14): in particolare, viene rinviata l’applicazione della normativa relativa ai c.d. “sistemi di allerta”.

La proroga, tuttavia, non riguarda tutte le disposizioni del D. Lgs. 14/19. Viene, infatti, confermata l’applicazione di alcune norme, tra le quali quelle relative:

  • agli assetti organizzativi dell'impresa;
  • alla responsabilità degli amministratori;
  • alla nomina degli organi di controllo. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la nomina – se ricorrono i requisiti previsti - deve essere effettuata entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.

SOSPENSIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE (art. 6)

Il “Decreto Liquidità” sospende, fino al 31/12/2020, l’applicazione degli articoli: 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4, 5 e 6, 2482-ter del codice civile.

Pertanto, sono sterilizzate le norme del Codice che impongono “provvedimenti” per il caso di perdite rilevanti, se maturate nel corso di esercizi sociali che chiudano in una data compresa entro la fine del 2020.

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile).

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTINUITA’ AZIENDALE NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 7)

La norma consente alle imprese che prima della crisi si trovavano in una situazione di regolare continuità di conservare tale prospettiva pure nel bilancio 2020, al fine di evitare che l’attuale situazione economica possa pregiudicare la sopravvivenza delle imprese che erano “sane” prima del coronavirus.

In particolare si prevede, in via temporanea, che, per il bilancio del 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati (bilanci 2019).

Si segnala che il criterio di valutazione dovrà essere illustrato nella nota integrativa anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente.

FINANZIAMENTI DEI SOCI (art. 8)

Il “Decreto Liquidità” prevede che ai finanziamenti soci effettuati a favore della società dal 9 aprile e fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le regole sulla postergazione dettate dagli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

Ciò consentirà alle imprese di essere finanziate da parte dei soci senza il rischio di non poter restituire i finanziamenti erogati, in quanto postergati rispetto al pagamento degli altri creditori.

FALLIMENTI E INSOLVENZA (art. 10)

Fra le misure d’urgenza stabilite, è stato previsto – dallo scorso 9 marzo e fino al 30 giugno 2020 – un periodo nel quale tutti i ricorsi finalizzati alla dichiarazione di fallimento e gli accertamenti giudiziari dello stato di insolvenza sono improcedibili. Si segnala che la disposizione non si applica nei casi in cui il ricorso è stato presentato dal pubblico ministero ed è accompagnato dalla richiesta di provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio o dell’impresa.

 

4. SOSPENSIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI ED ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (art. 18)

I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e con ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 beneficiano di una sospensione per i mesi di aprile e di maggio 2020 dei termini dei versamenti relativi:

  • alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che gli stessi soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  • all'IVA;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali;
  • ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Affinché tale sospensione operi è necessario che vi sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (per quanto riguarda i versamenti di aprile) e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (per quanto riguarda i versamenti di maggio).

La norma prevede una simile sospensione anche per i soggetti aventi ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente: in tal caso, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve essere pari almeno al 50 per cento  nel mese di marzo 2020  rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta (rispettivamente, per la sospensione dei versamenti di aprile e di maggio 2020).

Per completezza, si segnala che:

  • i versamenti sono sospesi anche per quanti hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
  • sono previste misure simili per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa;
  • la sospensione dei versamenti IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che:
    1. hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza,
    2. hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

I versamenti sospesi ai sensi del Decreto Liquidità sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Alcune precisazioni:

  • non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente è già stato versato;
  • uno scambio di dati fra INPS/INAIL e Agenzia delle Entrate – che potrà riscontrare i requisiti della diminuzione del fatturato e dei corrispettivi - consentirà un controllo dell’effettiva spettanza del beneficio della sospensione.

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI (art. 19)

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, i ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (e non più 31 marzo 2020, come previsto dal D.L 18/20, cd. “Decreto Cura Italia”) non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, purché nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Viene così modificato l'art. 62, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”).

I contribuenti che si avvalgono di questa opzione – si tratta infatti di una facoltà, non di un obbligo - rilasciano un'apposita dichiarazione alla controparte – ai sensi della presente disposizione - dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

ACCONTO DI GIUGNO 2020 (art. 20)

Non si applicano sanzioni ed interessi qualora l'importo versato nell'acconto di giugno di IRPEF, IRES ed IRAP non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso. In tal modo si favorisce la possibilità di determinare l'acconto sulla base del metodo previsionale anziché di quello storico.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI DEL 16 MARZO 2020 (art. 21)

Si considerano effettuati regolarmente i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con scadenza 16 marzo 2020 (già prorogati al 20 marzo 2020), qualora effettuati entro il 16 aprile 2020. In tal caso non si applicano sanzioni e interessi.

La norma, di fatto, estende ulteriormente la proroga introdotta dall’art. 60 del D.L. n. 18/2020 – applicabile a tutti i contribuenti - e riguarda tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (Agenzia delle Entrate in primis), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

TERMINI DI CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE (art. 22)

Per il 2020, slitta al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo (art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Per il 2020, non si applicano le sanzioni previste per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche, qualora le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.

Si segnala che le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono comunque essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

APPALTI – VALIDITA’ DEI CERTIFICATI (art. 23)

Il “Decreto Liquidità” dispone che i Documenti unici di regolarità fiscale (c.d. “DURF”) emessi nel corso del mese di febbraio 2020 rimangono validi fino al 30/06/2020, al fine di ridurre gli adempimenti imposti alle imprese negli appalti durante l’emergenza Corona virus.

La norma fa riferimento ai certificati che consentono alle imprese committenti di non applicare il meccanismo di controllo dell’applicazione delle ritenute fiscali nell’ambito dei contratti di appalto di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997.

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” (art. 24)

Il “Decreto Liquidità” ha previsto il “congelamento” dei termini (dal 23/02/2020 al 31/12/2020) per acquisire i requisiti che non fanno perdere il diritto alle agevolazioni “prima casa”. In particolare, la sospensione vale per:

  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro cui trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso;
  • il termine di un anno previsto per il riconoscimento del credito di imposta per il riacquisto della prima casa.

MODELLO 730 (art. 25)

Relativamente al periodo d'imposta 2019, CAF e professionisti abilitati possono gestire “a distanza” l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente. In particolare, si prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria:

  • i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati potranno trasmettere in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità;
  • in caso di necessità (ad esempio, mancanza di stampanti o scanner), in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente potrà fornire al CAF o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza (ad esempio, video o mail accompagnata da una foto).

Le predette modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'Inps.

Si precisa che - una volta cessata l’attuale situazione emergenziale - tali adempimenti dovranno essere regolarizzati attraverso la consegna delle deleghe e della relativa documentazione.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (art. 26)

Il Decreto in esame introduce alcune modifiche nei termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche:

  • qualora l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel I trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel II trimestre dell’anno (quindi, entro il 20 luglio 2020);
  • se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel II trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare è inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al I e II trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel III trimestre dell’anno di riferimento (quindi, entro il 20 ottobre 2020).

Restano ferme – per ora - le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel III e IV trimestre solare dell’anno.

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 30)

L' art. 64 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) aveva introdotto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Ora, il Decreto in esame estende l'ambito applicativo dell'agevolazione, includendo anche le spese per:

  • acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
  • acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Si ricorda che il credito d’imposta è attribuito, fino ad un massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020.

Si attende l’emanazione di un decreto attuativo che stabilisca i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

 

5. NORME PROCEDIMENTALI

NOTIFICHE TELEMATICHE (art. 29)

Viene introdotto l'obbligo - per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), nonché le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche - di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI (art. 36)

Nell’ambito della disciplina relativa alla sospensione dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale, etc., si segnala che, ai sensi del D.L. n. 23/20, la sospensione dei termini relativi al contenzioso tributario (es. i termini per la presentazione di ricorsi) – già prevista dal Decreto Cura Italia fino al 15 aprile 2020 – è ora prorogata all’11 maggio 2020.
 

6. LAVORO

AMMORTIZZATORI SOCIALI (art. 41)

Con l’art. 41 del D. L. Liquidità è stata disposta l'estensione degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

Nel decreto i riferimenti sono limitati agli articoli 19 e 22 del D.L. 18/2020, quindi solo a cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario Fis e Cassa integrazione in deroga.

Si presume che la misura sia presto recepita anche dai Fondi residuali tra cui FSBA. Si dispone infine l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di cassa in deroga. Alla luce di ciò, anche i lavoratori neoassunti possono beneficiare dell’indennità legata all’ammortizzatore sociale.

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