Fsba, già in pagamento le prestazioni per i dipendenti del settore artigiano
Per i lavoratori del settore artigiano che sono in sospensione dal lavoro a causa della crisi da emergenza Covid 19, il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (Fsba) ha iniziato la liquidazione delle prestazioni di sostegno al reddito. Con il primo aprile sono state trasmesse dalle aziende artigiane i dati delle sospensioni e ora sono in pagamento le prestazioni. Lo annuncia con orgoglio Confartigianato, che insieme con le altre Confederazioni degli artigiani e i sindacati dei lavoratori, ha costituito il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato.
L’intervento di FSBA prevede una dotazione di 20 settimane di sostegno aggiuntive alla dotazione ordinaria già esistente per tutte le imprese iscritte a FSBA. L’ammortizzatore sociale con causale Coronavirus è utilizzabile in tutta Italia, a partire dal 23 febbraio e consente di recuperare retroattivamente anche le assenze dei lavoratori dal 23 febbraio scorso. I dipendenti che vengono sospesi per mancanza di lavoro dovuta al coronavirus ricevono l’assegno loro spettante, che è pari all’80% della retribuzione lorda persa nel mese entro il massimale mensile vigente, equivalente a circa 1.200 euro lordi.
L’accordo che avvia la nuova prestazione prevede anche la sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020. Inoltre, solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno Covid-19 – Coronavirus, è sospeso il limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.
L’intervento di FSBA prevede una dotazione di 20 settimane di sostegno aggiuntive alla dotazione ordinaria già esistente per tutte le imprese iscritte a FSBA. L’ammortizzatore sociale con causale Coronavirus è utilizzabile in tutta Italia, a partire dal 23 febbraio e consente di recuperare retroattivamente anche le assenze dei lavoratori dal 23 febbraio scorso. I dipendenti che vengono sospesi per mancanza di lavoro dovuta al coronavirus ricevono l’assegno loro spettante, che è pari all’80% della retribuzione lorda persa nel mese entro il massimale mensile vigente, equivalente a circa 1.200 euro lordi.
L’accordo che avvia la nuova prestazione prevede anche la sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020. Inoltre, solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno Covid-19 – Coronavirus, è sospeso il limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.
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