Cisterne sopra i 5 metri cubi: rimandato al 1 gennaio 2021 l'obbligo di licenza fiscale e registro di carico e scarico

Nuovi adempimenti per i distributori di carburanti ad uso privato

 
distributori carburanti

E' stata rinviata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore dei nuovi adempimenti per i possessori di distributori di carburanti ad uso privato. La data di entrata in vigore dell'obbligo era prevista per il 1 aprile scorso.
 

Confartigianato Trasporti, che ha continuato a portare avanti in queste difficili settimane di emergenza, la battaglia per una proroga più lunga di tali adempimenti ed in generale per una semplificazione di norme per il settore, ha espresso soddisfazione per aver ottenuto il rinvio.

A partire dalla nuova data del 1 gennaio 2021, gli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi (dal precedente limite di 10 metri cubi), dovranno essere dotati di licenza fiscale e provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico.

La licenza di esercizio con la specifica di un Codice ditta è indispensabile poiché dal 2° trimestre 2020 (periodo accisa 1 aprile 2020 – 30 giugno 2020) dovrà essere indicato nella domanda di rimborso accisa. Senza tale codice non si potrà recuperare l’accisa sui rifornimenti effettuati presso la cisterna interna all'impresa.

COSA DICE LA LEGGE La legge n. 157 del 19 dicembre scorso ha esteso l’obbligo di dotarsi della licenza fiscale anche per gli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, con serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi, il precedente limite era di 10 metri cubi. Pertanto, tutte le imprese che hanno serbatoi superiori a 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi, per i quali in precedenza non era prevista alcuna denuncia d’esercizio per il rilascio della licenza fiscale, con l’entrata in vigore di questa legge il prossimo 1 aprile, devono presentare istanza di denuncia all'Agenzia delle Dogane di competenza. All'istanza di denuncia di esercizio da presentare all'Agenzia delle Dogane in bollo (marca da bollo da € 16,00) dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • Certificato prevenzione incendi dell’impianto;
  • autorizzazione comunale dell’impianto;
  • planimetrie dell’impianto (in duplice copia) sottoscritte da un professionista abilitato;
  • tabelle di taratura dei serbatoi (in duplice copia) sottoscritte da un professionista abilitato;
  • marca da bollo da 16,00€.

I funzionari dell’area Verifiche e Controlli dell’Agenzia delle Dogane, in seguito alla presentazione dell’istanza, potranno effettuare un sopralluogo per constatare la correttezza di quanto dichiarato.

IL CODICE DITTA Al termine dell’istruttoria, l’Agenzia delle Dogane rilascerà la licenza di esercizio con la specifica di un Codice ditta. Dal 2° trimestre 2020 (periodo 1 aprile – 30 giugno 2020) il Codice ditta dovrà essere indicato nella domanda di rimborso dell’accisa. Senza tale codice l’impresa non potrà recuperare l’accisa sui rifornimenti effettuati presso la cisterna interna.

I REGISTRI DI CARICO E SCARICO Con il rilascio della licenza d’esercizio l’impresa avrà l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, in maniera semplificata.

  • Il registro di carico e scarico dovrà essere tenuto presso l’impianto, all'interno delle rispettive contabilità aziendali, su supporto elettronico ovvero cartaceo senza vidimazione dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente. Le modalità di tenuta devono essere dichiarate preventivamente all'Ufficio doganale nel momento della denuncia. Il registro è valido fino alla cessazione della licenza di esercizio;
  • le scritturazioni devono essere effettuate a partire dal 1 aprile 2020 tenuto conto che la pubblicazione del provvedimento è avvenuta il 30 dicembre 2019; per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall’esercente alle ore 00:00, del 1 aprile 2020;
  • le registrazioni di carico devono essere effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione, mentre quelle di scarico sono da effettuare ogni sette giorni, cumulativamente per ogni prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti di distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura;
  • gli esercenti dei depositi/distributori minori sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente, via PEC, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all’Ufficio delle Dogane sono allegati alle contabilità dell’impianto;
  • in fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo devono essere resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente;
  • il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo, devono essere conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima registrazione.

Si invitano pertanto le imprese interessate ad attivarsi al più presto al fine ottenere la licenza relativa all’impianto di distribuzione, essendo altamente probabile che per il gasolio stoccato nelle cisternette di capacità superiore ai 5 metri cubi a decorrere dal mese di aprile 2020, la mancanza del codice ditta impedirà all'impresa di autotrasporto di ottenere il recupero delle accise.

Scarica il modello di Denuncia di esercizio di distributore di carburanti (PDF)

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