Decreto Rilancio: proroghe di versamenti e adempimenti

Le novità sono in vigore dal 19 maggio 2020

 
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Dopo una lunga attesa, è finalmente stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”, in vigore dal 19 maggio 2020.

Di seguito vengono illustrate alcune novità di natura fiscale, relative alle principali sospensioni e proroghe di versamenti ed adempimenti.

Seguiranno ulteriori approfondimenti, focalizzati sulle altre disposizioni del Decreto.

RIPRESA DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI DAL DECRETO CURA ITALIA (D.L. n. 18/20)

RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI DAL DECRETO LIQUIDITÀ (D.L. N. 23/20)

VERSAMENTI DEGLI IMPORTI DERIVANTI DAL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, ETC.

RITENUTE SOSPESE PER I SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI 2019 FINO A € 400.000

VERSAMENTO DEL SALDO IRAP 2019 E DELLA PRIMA RATA DELL’ACCONTO IRAP 2020

 

RIPRESA DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI DAL DECRETO CURA ITALIA (D.L. n. 18/20)

Il Decreto “Cura Italia” - n. 18/2020 - aveva previsto la sospensione di alcuni termini dei versamenti tributari e contributivi, scadenti, in linea generale, entro il mese di marzo e dei relativi adempimenti in scadenza fino al 31.5.2020.

Con riferimento ai versamenti, la ripresa è stata fissata, in generale, al 1 giugno 2020 (il 31.5.2020 è domenica).  In particolare, l’effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro l’1.6.2020, oppure in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dall’1.6.2020. 

Il Decreto Rilancio ora dispone (ex art. 127) la proroga dall’1.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti. Entro tale data va versato quanto dovuto:

  • in unica soluzione;
  • a titolo di prima rata, qualora il contribuente scelga la rateizzazione (massimo 4 rate mensili).

Si segnala altresì che:

  • entro il 16.9.2020 e con le medesime modalità (unica soluzione, ovvero massimo 4 rate) va altresì effettuato il versamento delle ritenute non operate ex DM 24.2.2020 nel periodo 21.2 - 31.3 da parte dei soggetti della “zona rossa” di prima istituzione (13 Comuni del Lodigiano ed il Comune di Vò, in Veneto);
  • il DL n. 34/2020 dispone l’estensione dal 31.5 al 30.6.2020 della sospensione dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Anche per tali soggetti i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.9.2020 (unica soluzione / prima rata), anziché entro il 30.6.2020;
  • è stata inoltre prorogata al 16.9.2020 la ripresa degli adempimenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020 a favore dei soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall’art. 61, DL n. 18/2020 (ovvero, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar, etc.).

Si precisa che il DL n. 34/2020 non ha prorogato il termine di ripresa:

  • dei versamenti scaduti il 16.3.2020 relativi a IVA, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, la cui sospensione è stata disposta dall’art. 60, DL n. 18/2020 e per i quali, successivamente, il DL n. 23/2020 ha disposto la rimessione in termini, con differimento della ripresa dei versamenti sospesi dal 20.3 al 16.4.2020;
  • degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 - 31.5.2020, la cui sospensione è stata disposta dall’art. 62, comma 1, DL n. 18/2020. La relativa ripresa è fissata al 30.6.2020.

Da ultimo, il Decreto Rilancio (art. 126), ha prorogato al 16.9.2020 anche l'effettuazione dei versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2 - 30.4.2020 relativi a contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL, la cui sospensione è stata disposta dall'art. 5, DL n. 9/2020 a favore dei soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (ovvero, i Comuni “zona rossa” di prima istituzione in Lombardia / Veneto).
 

RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI DAL DECRETO LIQUIDITA’ (D.L. n. 23/20)

L’art. 18 del c.d. “Decreto Liquidità” aveva disposto la sospensione dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020, in caso di significative riduzioni di fatturato subite per effetto dell’emergenza COVID 19. L’effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 30.6.2020, ovvero in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 30.6.2020.

Con il DL n. 34/2020 è stata prorogata dal 30.6 al 16.9.2020 la ripresa dei versamenti sospesi. Entro tale data, pertanto, va versato quanto dovuto:

  • in unica soluzione;
  • a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, con un massimo di 4 rate mensili.

Schematicamente:

 

Soggetti

 
 

Versamento sospeso

(ai sensi del DL 23/20)
 

 

Ripresa dei versamenti

 
 

Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni
riduzione di almeno il 33% di fatturato /

corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019
IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali

/ premi INAIL scadenti a aprile 2020
 

 

 

16.9.2020
riduzione di almeno il 33% di fatturato /

corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019
IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali

/ premi INAIL scadenti a maggio 2020
 

Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a

€ 50 milioni
riduzione di almeno il 50% di fatturato /

corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019
IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali

/ premi INAIL scadenti a aprile 2020
 

 

 

16.9.2020
riduzione di almeno il 50% di fatturato /

corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019
IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali

/ premi INAIL scadenti a maggio 2020
 

Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019
IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali

/ premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020
 

16.9.2020
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d’impresa) ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali

/ premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020
 

16.9.2020

Il rinvio dal 30.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi interessa anche i soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, relativamente a:

  • IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio la cui sospensione è riconosciuta: – a prescindere dai ricavi / compensi 2019; – in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;
  • ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e contributi previdenziali / premi INAIL, la cui sospensione è subordinata alla riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (50% se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni) rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.

Da ultimo, i soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall’art. 61, DL n. 18/2020 (settore turistico-ricettivo, etc.), qualora non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall’art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della sospensione prevista dal citato DL n. 18/2020 fino al 30.4, con ripresa ora prorogata dall’1.6 al 16.9.2020 (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).
 

VERSAMENTI DEGLI IMPORTI DERIVANTI DAL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, ETC.

L’art. 144 del Decreto in esame stabilisce che i versamenti delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari ( ai sensi degli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 462/97, collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73):

  • sono considerati tempestivi, se effettuati entro il 16.9.2020, qualora scadenti nel periodo 8.3 - 18.5.2020;
  • possono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, entro il 16.9.2020, qualora scadenti nel periodo 19.5 - 31.5.2020.

Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:

  • in unica soluzione;
  • in 4 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16.9.2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Si precisa che la medesima disposizione vale anche relativamente alle rate connesse alle somme scadenti nei periodi indicati.

Inoltre, il DL n. 34/2020 dispone (art. 149) la proroga al 16.9.2020 dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3 - 31.5.2020 dovute a seguito dei seguenti atti: accertamento con adesione, accordo conciliativo, accordo di mediazione; atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita; atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 15 e 54, DPR n. 131/86; atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati in compensazione); avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento dell’imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti ex DPR n. 601/73 e dell’imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/61.

La disposizione opera anche con riferimento alle rate dovute, relativamente agli atti citati e scadenti nel periodo indicato.

È stato inoltre prorogato al 16.9.2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti predetti, nonché agli atti definibili ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 218/97 (avvisi di accertamento / avvisi di rettifica e liquidazione), i cui termini di versamento scadono nel periodo 9.3 - 31.5.2020. Tra gli atti sopra elencati il Decreto in esame non richiama gli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni.

Tutti i versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16.9.2020, oppure mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020.

Lo stesso articolo 149 del Decreto Rilancio stabilisce che la sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3 - 31.5.2020 interessa anche le somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, DL n. 119/2018 (ovvero: definizione agevolata dei PVC, definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – cioè, avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio, accertamenti con adesione -  definizione agevolata delle controversie tributarie, regolarizzazione per le società / associazioni sportive dilettantistiche).

Anche in questo caso, i versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 16.9.2020, oppure mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020.


Il Decreto Rilancio (art. 154) stabilisce la proroga dal 31.5 al 31.8.2020 del termine stabilito dal comma 1 dell’art. 68, DL n. 18/2020.  Di conseguenza, relativamente alle somme derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane, atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali, atti esecutivi emessi dagli Enti locali (art. 1, comma 792, Finanziaria 2020), sono sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 - 31.8.2020. I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020.

Per completezza, si segnala altresì che:

  • è ora previsto che relativamente ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.8.2020, la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive;
  • è stabilito – per effetto della riscrittura del comma 3 dell’art. 68 del DL “Cura Italia” - che non determina l’inefficacia della definizione il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 con riferimento: – alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione”); – al c.d. “stralcio e saldo”; – alla definizione prevista dall’art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; qualora il versamento integrale delle predette rate sia effettuato entro il 10.12.2020 (non si applica la consueta “tolleranza” di 5 giorni). A tal proposito, si precisa che il DL 18/20 (all’art. 68 citato) prevedeva la proroga al 31.5.2020 del termine di pagamento di quanto dovuto ai fini della “rottamazione-ter” e del c.d. “stralcio e saldo” in scadenza rispettivamente al 28.2 e 31.3.2020. Ora, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto Rilancio, si “consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020”.

Da ultimo, il DL Rilancio prevede che per i debiti in relazione ai quali al 31.12.2019 si è determinata l’inefficacia delle definizioni precedentemente indicate (comma 3 dell’art. 68 del DL 18/20), possono essere accordate nuove dilazioni.
 

RITENUTE SOSPESE PER I SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI 2019 FINO A € 400.000

Il DL n. 23/2020 aveva già ampliato il periodo di applicazione della disposizione contenuta nel DL “Cura Italia”, prevedendo a favore dei soggetti che:

  • hanno domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
  • nel 2019 hanno conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 400.000;
  • nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato;

la possibilità di richiedere al sostituto d’imposta la non applicazione della ritenuta d’acconto ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020.

Il DL n. 34/2020 prevede ora il differimento dal 31.7 al 16.9.2020 del versamento, senza sanzioni ed interessi, direttamente da parte del percipiente, delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta. Entro tale data va versato quanto dovuto in unica soluzione, oppure a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione (fino ad un massimo di 4 rate mensili).
 

VERSAMENTO DEL SALDO IRAP 2019 E DELLA PRIMA RATA DELL’ACCONTO IRAP 2020

Per effetto di quanto stabilito dall’art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);

non è dovuto il versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020.

Resta confermato l'obbligo di versamento dell'acconto IRAP 2019 quantificato con riferimento all'imposta desumibile dal modello IRAP 2019, relativo al 2018.

Si precisa che la disposizione non opera per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per le imprese di assicurazione, le banche e gli altri intermediari finanziari; inoltre, si applica nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863.

Va evidenziato che il DL n. 34/2020 non prevede alcuna proroga / agevolazione con riferimento ai versamenti derivanti dal modello REDDITI, ad esempio:

  • IRPEF / IRES e relative addizionali. In base alle informazioni ad oggi disponibili, dunque, gli stessi pertanto devono essere effettuati, nella misura prevista, entro la scadenza ordinaria (saldo e primo acconto IRPEF / IRES entro il 30.6 / 30.7.2020 + 0,40%);
  • imposte sostitutive. A titolo esemplificativo, ad oggi è confermata la scadenza del 30.6.2020 per: – il saldo 2019 e il primo acconto 2020 della cedolare secca sugli affitti; – l’imposta sostitutiva della rivalutazione dei terreni / partecipazioni dovuta a titolo di terza rata della rivalutazione all’1.1.2018, seconda rata della rivalutazione all’1.1.2019, prima rata della rivalutazione terreni / partecipazioni all’1.1.2020.

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