Covid-19, cosa fare al rientro dall’estero tra tamponi, quarantene, autocertificazioni e divieti: la nostra guida

Il protocollo per il rientro in Italia dall'estero

 
covid rientro dall'estero

Ferie finite, o quasi. Rientri conclusi, o quasi. Tutto si avvia al ritorno alla normalità ma, per assicurarsi una normalità sicura, in tempo di Covid-19 è bene verificare che le regole per il contenimento della diffusione del virus vengano osservate. Una precauzione generale sulla quale anche le aziende possano fare molto, assicurandosi che i propri dipendenti abbiano adempiuto a quanto disposto dal Dpcm (Decreto del Presidente del consiglio dei ministri) 7 agosto 2020.

Il mese che si avvia a conclusione ha di fatti rimescolato non di poco la geografia degli spostamenti imponendo alle autorità sanitarie un innalzamento della vigilanza specialmente nei confronti di coloro che, per le vacanze o per rientrare nei Paesi di origine, hanno raggiunto destinazioni ad alto tasso di diffusione della pandemia.

Fondamentale, dunque, conoscere le norme in vigore, accertarsi che vengano rispettate o, quando necessario, incentivarne l’applicazione.

PAESI EUROPEI

PAESI UE (ESCLUSE CROAZIA, GRECIA, MALTA, SPAGNA, ROMANIA E BULGARIA), SCHENGEN, REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD, ANDORRA, PRINCIPATO DI MONACO
I viaggi da e per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo, e senza obbligo di isolamento al rientro, a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi C, D, E, o F. È in vigore solo l’obbligo di compilare un’autodichiarazione (SCARICA L’AUTOCERTIFICAZIONE).

NOTA
ELENCO C: Bulgaria, Romania
ELENCO D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
ELENCO E: Resto del mondo
ELENCO F: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia

REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
I viaggi da e per questi Paesi non prevedono alcuna limitazione

CROAZIA, GRECIA, MALTA, SPAGNA
L’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 dispone per i viaggiatori provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta l’obbligo di segnalare l’arrivo in Italia e di sottoporsi a tampone naso-faringeo per la ricerca del virus SARS-CoV-2, al momento dell’arrivo oppure nelle 48 ore successive.

SOGGETTI INTERESSATI
Tutte le persone di qualsiasi età che, rientrando dai suddetti paesi, intendono fare ingresso nel territorio nazionale fino al 7 settembre 2020.

OBBLIGHI
– 
comunicare immediatamente l’ingresso in Italia
– sottoporsi a tampone naso-faringeo per la ricerca del virus SARS CoV-2

QUANDO
– 
al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine
– entro 48 ore dall’ingresso in Italia

COSA FARE
1)
 chi rientra tramite trasporto marittimo, ferroviario, stradale, aereo deve dichiarare il proprio ingresso all’Ats di riferimento in base alla propria residenza o domicilio (i turisti devono indicare la sede della struttura ricettiva – albergo, B&B, ecc). Per i soggetti residenti o con domicilio nel territorio di Ats Insubria (Varese-Como) la segnalazione di rientro avviene mediante la compilazione di un modulo

COMPILA QUI IL MODULO

Tale comunicazione vale anche come richiesta di prenotazione del tampone.
I cittadini saranno convocati da Ats Insubria nelle postazioni drive-through di Varese (via Rossi 9) e di Erba (via Trieste 17) o, in alternativa, dalle Asst (Aziende sociosanitarie territoriali/ospedali) presso i propri ambulatori.

2) tutti i cittadini italiani e stranieri che rientrano tramite trasporto aereo con sbarco all’aeroporto di Malpensa – in alternativa all’opzione 1 – possono accedere al servizio di testing, per l’esecuzione del tampone, in aeroporto, previa prenotazione sulla piattaforma disponibile sul sito di Sea Aeroporti.

Il servizio di testing è attivo tutti i giorni dalle 9 alle 20 e comprende gli arrivi e gli sbarchi entro le 19.30.
Il servizio è garantito fino al 7 settembre 2020, come da Ordinanza Ministero della Salute 12.08.2020.

Raggiunta la saturazione delle prenotazioni giornaliere in aeroporto, il sistema informatico, in fase di prenotazione, fornirà un avviso indicando di rivolgersi all’Ats/Asl di riferimento.

ATTENZIONE
In attesa dell’esecuzione del tampone o di ricevere la comunicazione dell’esito, in Regione Lombardia, pur non essendo previsto l’isolamento fiduciario, i cittadini sono tenuti all’adozione rigorosa delle misure previste dalle normative vigenti, con particolare riferimento all’uso di mascherine, in tutti i contatti sociali, anche all’aperto, nonché alla limitazione degli spostamenti, possibili esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, o per motivi di salute, con l’uso preferibilmente di un mezzo proprio.

In presenza di sintomi è necessario rivolgersi tempestivamente al proprio medico curante.

Vale la pena ricordare, inoltre, che il test può essere effettuato anche in regime privatistico. In questo caso non è possibile alcun rimborso da parte del Servizio Sanitario Regionale e l’esecuzione del test dovrà essere comunicata ad Ats alla casella rientro.estero@ats-insubria.it

ESENZIONE DALL’OBBLIGO
Sono esentati dall’obbligo di sottoporsi a tampone, i cittadini che possano esibire l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato, mediante tampone naso-faringeo, nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia.

Per ogni informazione e aggiornamento Ats Insubria ha messo a disposizione il numero verde 800.769.622, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 17.

BULGARIA E ROMANIA
Sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi (a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E, o F. ) ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

NOTA
ELENCO E: Resto del mondo
ELENCO F: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia

SPOSTAMENTI DA/PER PAESI EXTRA UE SENZA OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

AUSTRALIA, CANADA, GEORGIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA, RUANDA, REPUBBLICA DI COREA, TAILANDIA, TUNISIA, URUGUAY
Sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo (a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E o F). Tuttavia, al rientro in Italia è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

NOTA
ELENCO E: Resto del mondo
ELENCO F: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia

SPOSTAMENTI DA/PER PAESI EXTRA UE CON OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

RESTO DEL MONDO
Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/Ue/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari.

Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
NON È PERMESSO L’INGRESSO IN ITALIA

ARMENIA, BAHREIN, BANGLADESH, BOSNIA ERZEGOVINA, BRASILE, CILE, KUWAIT, MACEDONIA DEL NORD, MOLDOVA, OMAN, PANAMA, PERÙ, REPUBBLICA DOMINICANA
Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l’eccezione dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni.

Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza Ue/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

KOSOVO, MONTENEGRO, SERBIA
Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza Ue/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

COLOMBIA
Da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso con l’eccezione dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.

ECCEZIONI
A condizione che non insorgano sintomi di Covis-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi indicati negli elenchi C e F nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5 del Dpcm7 agosto 2020 (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale NON si applicano:

– a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

– a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

– ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori degli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

– al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

– ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

– al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

– ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;

– agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica:

– all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

– al personale viaggiante;

– ai movimenti da e per gli stati e territori dell’Elenco A

– agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.

NOTA
ELENCO A: Repubblica di San Marino, Stato città del Vaticano
ELENCO B: Paesi  UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco
ELENCO C: Bulgaria e Romania
ELENCO F: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia

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