Assegni per nucleo familiare e assegni familiari: a chi spettano dal 1° marzo 2022

Con circolare n. 34 del 28 febbraio 2022, l'Inps ha chiarito a quali soggetti e con quali requisiti spettano le prestazioni di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e Assegni Familiari, a seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico e Universale per figli a carico (AUU) a decorrere dal 1° marzo 2022.
In via generale, l’Inps precisa che, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno Unico e Universale, non si potrà presentare domanda per richiedere l’Assegno per il Nucleo Familiare, nonché per gli Assegni Familiari previsti dal D.P.R. n. 797/1955.
I lavoratori potranno presentare domanda per la prestazione ANF e per gli Assegni Familiari esclusivamente in ipotesi di nuclei familiari composti unicamente da:
- i coniugi (con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato),
- i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
In sostanza, l’Inps ribadisce quanto affermato con circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, ossia che il nuovo Assegno Unico e Universale, nei nuclei in cui sono presenti figli minori di anni 21, assorbe e sostituisce le previgenti prestazioni di ANF e Assegni Familiari.
Infatti, nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF o di Assegno Familiare per un nucleo in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare.
Invece, nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un figlio maggiorenne a carico con età inferiore ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età e l’Istituto accerti che non sussistano i requisiti per il riconoscimento dell’Assegno Unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’ANF o degli Assegni Familiari solo per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge, eventuali sorelle o fratelli, i nipoti nelle previste condizioni di diritto a tali prestazioni.
In particolare, l’Inps chiarisce che, a decorrere dal 1° marzo 2022, per i lavoratori dipendenti del settore privato, i domestici, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, i percettori di Naspi o di trattamenti di integrazione salariale e i pensionati possono richiedere l’Assegno per il Nucleo Familiare se il nucleo del richiedente è composto:
- dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Inoltre, nel nucleo non deve essere presente:
- un figlio minorenne a carico;
- un figlio maggiorenne a carico, di età inferiore ad anni 21, che integri le condizioni di spettanza dell’Assegno Unico e Universale, già esposte in precedenti informative, come ad esempio la frequenza di un corso di laurea.
Chiaramente, nel limite di prescrizione quinquennale, per i periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022 potranno essere richiesti gli Assegni per Nucleo Familiare arretrati, facendo riferimento al nucleo composto anche dai figli. Quanto alle modalità di presentazione delle domande, queste rimangono invariate sia per i periodi futuri che per quelli pregressi, ossia tramite SPID o CNS sul portale Inps o tramite Patronato.